Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5280 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CASSAZION LA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21937/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente 24767/00 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 16110 Consigliere Dott. Mario ADAMO Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 197 CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 16/01/2002 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 COMUNE DI GERACE, in persona del Sindaco pro tempore, "-1-7 APB 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.PARUTA 20, presso l'Avvocato SERAFINO RIA SOFIA, rappresentato e CANCELLERIA difeso dall'avvocato RIO GLIOZZI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AC IA, MA IS, MA AN, GASTON ALBERTO, GASTON RANIERO;
intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 24767/00 proposto da: 70 AC AN, AC RI IA, MA IS, GASTON ALBERTO, GASTON RANIERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13/1, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che li rappresenta e all'avvocato AN SCAGLIONE,difende unitamente giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
COMUNE DI GERACE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. PARUTA 20, presso l'Avvocato SERAFINO RIA SOFIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIO GLIOZZI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 81/00 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per resistenti e i ricorrenti incidentali, l'Avvocato Scaglione, che ha chiesto il rigetto del l'accoglimento del ricorso ricorso principale e incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL CENICCOLA che ha concluso per 2 il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 dicembre 1994, Fran- cesco, RI e IS MA, ER e IE Ga- ston e MA DI TR - tutti eredi del de- funto barone Giuseppe EL CR - chiesero al Tri- bunale di Locri la condanna del Comune di Gerace al ri- sarcimento del danno e al pagamento dell'indennità da occupazione illegittima di un terreno di mq 53.000 di proprietà del loro dante causa. Gli attori dedussero che l'occupazione aveva avuto inizio il 28 settembre 1991, in forza di decreti dell'assessore regionale in data 25 giugno 1989 e del sindaco in data 20 settembre 1991, ed era finalizzata al consolidamento e recupero del castello normanno e del parco adiacente;
che il de- creto di espropriazione non era stato emesso nel termi- ne di quattro anni fissato nel decreto dell'assessore e decorrente dalla data di esecutività del decreto mede- simo (18 luglio 1990), e non poteva pertanto essere più emesso;
e che il compimento dei lavori previsti nel della proprietà progetto aveva comportato l'acquisto dei beni occupati da parte del Comune. Il Comune, costituitosi, sostenne che i termini dell'occupazione non erano ancora scaduti, che il ter- 3 reno non era edificabile né commerciabile perché sog- getto a vincoli di natura storica ed archeologica, e che il castello ed i suoi ruderi appartenevano quanto meno in parte al comune di Gerace, sicché gli eredi Ma- crì erano privi di legittimazione attiva. La causa, a séguito del decesso di MA DI TR, prose- gui con la costituzione di ER e IE AS, nonché degli altri attori in quanto eredi anche di Ma- ria DI TR. Con sentenza depositata il 9 gennaio 1999, il Tri- bunale di Locri accertò - sulla base di supplemento di consulenza disposto appositamente dal Collegio - che non vi era stata irreversibile trasformazione e desti- nazione dei beni occupati, dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento danni e respinse quella di in- dennità di occupazione per difetto di prova del pregiu- dizio economico. Gli attori proposero appello avverso la sentenza di primo grado, limitatamente al rigetto della domanda di liquidazione di indennità per il periodo di occupazio- ne, per avere il Tribunale ritenuto carente la prova del danno. Il comune di Gerace si costituì, chiedendo il rigetto del gravame, e spiegando appello incidentale in punto di regolamento delle spese del primo grado, e di accertamento della demanialità parziale del bene. La Corte di appello di Reggio Calabria, con senten- za depositata il 24 giugno 2000, premesso che sul se- condo punto l'appello incidentale introduceva una do- manda nuova ed inammissibile, perché in primo grado l'accertamento della demanialità parziale del bene era stato richiesto solo nell'ambito della domanda volta all'accertamento del difetto di legittimazione degli attori, ma non anche come domanda autonoma proposta in via principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannò il comune al pagamento dell'inden- nità di occupazione legittima fino alla scadenza di quest'ultima (18 maggio 1994), pari a £ 87.928.215, con gli interessi legali, nonché delle spese del grado. Il giudice di appello intese così dichiaratamente unifor- marsi alla giurisprudenza di legittimità, per la quale, in caso di retrocessione di beni per carenza dell'irre- trasformazione, l'indennità di occupazioneversibile legittima, in mancanza di altri elementi probatori, va commisurata alla cosiddetta indennità virtuale di espropriazione, e liquidata secondo il consueto crite- rio degli interessi nel periodo considerato. Contro la sentenza di appello, notificata il 18 settembre 2000 contestualmente all'atto di precetto, il comune di Gerace ha proposto ricorso per cassazione con Cass. 3/9/95 n. 9286 e succ.: 6/7/200 28, 13/7/2001 lu 5 sette motivi, notificandolo il 7 novembre 2000. Gli in- timati resistono con controricorso, e propongono ricor- so incidentale con due mezzi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale si de- nunzia la violazione dell'art. 157, comma primo c.p.c.; si deduce che la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello incidentale del comune di Gera- ce sotto il profilo che, dopo aver ricevuto la notifica dell'appello principale, esso aveva notificato la sen- tenza di primo grado, con conseguente implicita accet- tazione e passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria relativa alla perdita della proprietà, per la non provata irreversi- bile trasformazione dell'immobile occupato e che la re- lativa eccezione non era stata tempestivamente solleva- ta. Con il secondo motivo si censura la stessa statui- zione per violazione degli artt. 85, 285, 170, 334 e 343 c.p.c., perché secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la notifica della sentenza, anche se in forma esecutiva, non comporta acquiescenza o accetta- zione dei capi della sentenza dalla parte notificante. I due motivi, vertenti sul medesimo punto, sono 6 inammissibili, traducendosi in censure su una pronuncia non rinvenibile nella sentenza impugnata, nella quale, al contrario, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sotto il profilo qui esamina- to, della pretesa acquiescenza del comune di Gerace, sollevata dagli appellanti principali, è stata espres- samente respinta. Con il terzo motivo si denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 324 e 41 c.p.c.; si de- duce che la Corte territoriale ha giudicato su una que- stione già coperta dal giudicato;
e che, riconoscendo l'indennità di occupazione legittima, la Corte territo- riale aveva violato il giudicato formatosi su quella parte della sentenza di primo grado che, in motivazio- ne, conteneva l'affermazione "a parte ogni altra consi- derazione sulla competenza e sulle indagini da fare per accertare se e quali beni debbano essere restituiti", non impugnata, ed integrante pronuncia sul difetto di giurisdizione. La parte avversaria avrebbe dovuto pro- porre regolamento di giurisdizione sul capo in questio- ne, e, in mancanza, la domanda di merito non poteva es- sere riproposta nel giudizio di appello. Il motivo è infondato. Nella frase riportata dalla parte, e contenuta nella sentenza impugnata, non è rav- visabile un'affermazione suscettibile di passare in co- sa giudicata, avendo essa, al contrario, il significato di un rifiuto di esaminare nel merito la questione del- la proprietà. Il Tribunale, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva deciso la causa in senso sfavorevole agli attori basandosi sul difetto di prova del danno da occupazione legittima (che è pronuncia di merito), ma senza pronunciarsi sulla questione della parziale dema- nialità, ed accennando problematicamente al fatto che quest'ultima potrebbe implicare una questione di "competenza" e delle indagini di fatto, così mostrando di volersi spogliare della domanda in questione. A sua volta, la Corte territoriale ha deciso il gravame in modo parzialmente favorevole agli appellanti principa- 11 non già rivendicando la giurisdizione sulla dema- nialità dell'immobile ed escludendo nel merito tale de- manialità, ma movendo dal presupposto che la legittima- zione degli attori fosse validamente fondata sulla do- cumentazione prodotta in causa, e dagli stessi decreti di occupazione nonché dalle indennità provvisorie li- quidate dal Comune in capo all'originario titolare Giu- seppe EL CR, e che, ai fini della legittima- zione, non occorresse un accertamento della proprietà dei beni occupati. Sicché la questione della parziale demanialità del bene è tuttora impregiudicata, non es- sendo mai stata esaminata. E' comunque da escludere che 8 in primo grado si sia formato, sul punto in esame, un giudicato che la Corte d'appello abbia violato. Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame della tesi difensiva della demanialità del bene oggetto di causa, e la conseguente violazione degli artt. 82, 823, 824 e 829 c.c., 62 e 131 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 come modificati dagli artt. 21 e 22 della 1. 5 giugno 1947 n. 530, 1145 e 1153 C.C.. Con il quinto motivo, strettamente consequenziale al precedente nella sua si denuncia la violazione espressa impostazione, Costituzione, che deriverebbe dal dell'art. 42 della riconosce un'indennità di occupazione legittima a sog- getti che non risultano proprietari per l'intero. Il settimo motivo, a sua volta, riproduce in sostanza gli sotto il diverso profilo argomenti del terzo, dell'omessa motivazione. I motivi, strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili. In- fatti, essi non colgono la ratio decidendi della pro- nuncia impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'appello incidentale, vertente appunto sulla parziale demanialità del bene occupato, inammissibile, oltre che per carenza di interesse e per preclusione derivante dal giudicato, anche "perché quella spiegata è domanda nuova, inammissibile in appello, traducendosi nella 9 trasformazione di una domanda riconvenzionale subordi- nata e condizionata in una domanda in via principale". Per questa parte, la sentenza di appello, non fatta og- getto di censura, è passata in giudicato e non è su- scettibile di riesame in questa sede. Per la stessa ra- gione non è neppure ravvisabile un difetto di motiva- zione, rispetto ad un motivo di appello incidentale di- chiarato inammissibile. Con il sesto motivo dell'appello principale si de- nuncia la violazione degli artt. 360 e 361 1. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F e dell'art. 934 c.c.; si deduce che la Corte di Reggio Calabria aveva escluso la tesi dell'accessione invertita sulla base di un supplemento della consulenza tecnica assunta in primo grado, vizia- to sia perché eccedente i limiti del quesito di cui all'ordinanza collegiale che lo disponeva, e sia nel merito. Anche tale motivo è inammissibile. L'insussistenza, accertata dal giudice di primo grado, dell'irreversibile trasformazione del bene occupato ragione autonoma di esclusione dell'accessione inverti- ta, la quale ultima era peraltro negata dallo stesso comune di Gerace, conseguentemente privo di interesse a dolersi del punto in esame non risulta (e neppure si deduce) essere stata fatta oggetto di appello principa- 10 le o incidentale, e non può essere pertanto censurata per la prima volta in questa sede di legittimità. Né viene enunciato l'interesse che la parte avrebbe al ri- esame del punto deciso, costituente nella sentenza di primo grado la premessa del rigetto del risarcimento del danno da perdita del bene. Con il primo motivo dell'appello incidentale si de- nuncia l'omessa rivalutazione, sino alla data della sentenza, dell'indennità di occupazione, sotto il pro- filo che essa non avrebbe natura indennitaria, ma "sostitutiva, a titolo risarcitorio, dell'omessa liqui- dazione in via amministrativa dell'indennità che sareb- be stata dovuta e dell'impossibilità, dopo l'aborto della procedura ablatoria, che detta liquidazione av- venga". Con memoria depositata, la stessa parte ricorda il contrario orientamento della Corte in materia di natura giuridica dell'obbligo della P.A., in caso di occupa- zione legittima e successiva decadenza dall'espropriazione, nel senso che si tratta di inden- nità e non già di risarcimento, e dichiara di non voler insistere nel motivo, conseguentemente divenuto inam- missibile. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si de- nuncia l'omesso riconoscimento del risarcimento dovuto 11 per l'occupazione illegittima, proseguita dopo lo spi- rare di quella illegittima. Il punto è ripreso nella memoria depositata, dove si chiede che la Corte pronun- ci nel merito, con la condanna al pagamento degli inte- ressi sul capitale annualmente rivalutato, dal 18 lu- glio 1994 alla data di restituzione formale degli immo- bili che da quella data il comune detiene senza titolo. Anche questo motivo inammissibile. La parte, nell'enunciare la sua doglianza per l'omesso risarci- le mento dell'occupazione, nel tempo successivo alla sca- denza del termine di occupazione legale, postula del implicitamente la proposizione nel giudizio di tutto appello di un motivo di gravame in tal senso. Ora, que- sto motivo non risulta dalla sentenza impugnata, nella quale si afferma al contrario che gli appellanti aveva- no chiesto solo il riconoscimento del loro diritto all'indennità di occupazione, e si accoglie il motivo di gravame riconoscendo tale diritto proprio per il fatto che - diversamente dal risarcimento, negato dal primo giudice con l'argomento del difetto della prova del danno -- l'indennità di occupazione prescinde dalla dimostrazione di un danno effettivamente subito. Il mo- tivo di appello, come riportato in sentenza, non può pertanto sotto questo profilo costituire la premessa di una censura di omessa pronuncia. Trattandosi di censura 12 per violazione di legge processuale, questa Corte non sarebbe esonerata dal riesaminare direttamente negli atti del processo la completezza e fedeltà del modo in cui sono riportati in sentenza i motivi di appello. Ma l'autosufficienza del motivo postula, in questi casi, la puntuale indicazione da parte del ricorrente del luogo nel quale sarebbe stata formulata la domanda o il motivo di gravame non esaminati, con la trascrizione del testo nel quale l'una o l'altro dovrebbero legger- si. In mancanza di questi elementi, il motivo deve es- sere dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione, tra le stesse, delle spese del giudizio di legittimità. 2
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inciden- tale. Dichiara le spese del giudizio di legittimità compensate tra le parti. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 16 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente r 002 Aldo Ceccherini Giovanni Olla Tora а CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. 109T 129,11 Prima Sezione Civile 456T HS, 32 CANCELLIERE 41, 32 Andreanthanchi Deposi ted 13 2002 1TAT 170.43 IL CANCELLIERE