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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27971 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria ES OY, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27971 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/06/2023 L, Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia FA PU, avendolo ritenuto responsabile dei seguenti reati: 1.1. delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per avere dichiarato telefonicamente all'assistente capo Valente Bruno, in servizio presso il commissariato di Atri, di essere l'ispettore Marzi dell'Anticrimine di Roma, al fine di ottenere informazioni relative ad AR GU (capo a);
1.2. delitto di cui all'art. 340 cod. pen., per avere turbato il regolare servizio degli addetti al commissariato di Atri e, in particolare, sia di quelli addetti alla sala operativa, raggiunti dalle telefonate di cui al capo a) e, in conseguenza, distolti dal servizio per finalità illecite, sia degli occupanti la Volante che era stata inviata, a seguito delle menzionate telefonate, presso il residence Elena Resort, per accertare la presenza di AR GU (capo b);
1.3. delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per essersi, al fine di conseguire il vantaggio di ottenere informazioni in ordine ad AR GU e di recare molestia a quest'ultima, attribuito un falso nome e un falsa qualità, dichiarando:
1.3.1. in tre occasioni a Ronca Augusto, di essere un ispettore di Polizia;
1.3.2. in altra occasione a Ronca Sonia di essere l'ispettore Michele;
1.3.3. a LA IE di essere l'ispettore Michele (capo c). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 495 cod. pen., alla luce del carattere sussidiario del primo delitto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), contraddittorietà della motivazione e travisamento della deposizione del sovraintendente Valente Bruno, rilevando come da quest'ultima emergesse che non si era creato alcun disservizio, dal momento che si era registrato l'intervento di un solo agente, peraltro fuori servizio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c), alla luce dell'assoluto silenzio serbato sul punto dalla sentenza impugnata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria ES OY, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che gli episodi di cui al capo c) riguardano sostituzioni di persona in danno di privati e non nei confronti di pubblici ufficiali, talché non si intende quale sia il fondamento dell'invocato assorbimento nel delitto di cui al capo a). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché prospetta una ricostruzione in fatto argomentatamente disattesa dalla Corte territoriale, nella sostanza aspirando ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la Corte territoriale ha esaminato l'unico profilo denunciato con l'atto di appello a 2 proposito dei reati di cui al capo c), ossia l'esattezza dell'identificazione dell'autore nell'imputato, sottolineando, in una valutazione unitaria delle risultanze istruttorie, il riconoscimento nell'immagine inviata al teste LA e il movente delle azioni, da cogliersi nell'intento persecutorio seguito all'interruzione della relazione con AR GU. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria ES OY, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27971 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/06/2023 L, Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia FA PU, avendolo ritenuto responsabile dei seguenti reati: 1.1. delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per avere dichiarato telefonicamente all'assistente capo Valente Bruno, in servizio presso il commissariato di Atri, di essere l'ispettore Marzi dell'Anticrimine di Roma, al fine di ottenere informazioni relative ad AR GU (capo a);
1.2. delitto di cui all'art. 340 cod. pen., per avere turbato il regolare servizio degli addetti al commissariato di Atri e, in particolare, sia di quelli addetti alla sala operativa, raggiunti dalle telefonate di cui al capo a) e, in conseguenza, distolti dal servizio per finalità illecite, sia degli occupanti la Volante che era stata inviata, a seguito delle menzionate telefonate, presso il residence Elena Resort, per accertare la presenza di AR GU (capo b);
1.3. delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per essersi, al fine di conseguire il vantaggio di ottenere informazioni in ordine ad AR GU e di recare molestia a quest'ultima, attribuito un falso nome e un falsa qualità, dichiarando:
1.3.1. in tre occasioni a Ronca Augusto, di essere un ispettore di Polizia;
1.3.2. in altra occasione a Ronca Sonia di essere l'ispettore Michele;
1.3.3. a LA IE di essere l'ispettore Michele (capo c). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 495 cod. pen., alla luce del carattere sussidiario del primo delitto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), contraddittorietà della motivazione e travisamento della deposizione del sovraintendente Valente Bruno, rilevando come da quest'ultima emergesse che non si era creato alcun disservizio, dal momento che si era registrato l'intervento di un solo agente, peraltro fuori servizio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c), alla luce dell'assoluto silenzio serbato sul punto dalla sentenza impugnata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria ES OY, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che gli episodi di cui al capo c) riguardano sostituzioni di persona in danno di privati e non nei confronti di pubblici ufficiali, talché non si intende quale sia il fondamento dell'invocato assorbimento nel delitto di cui al capo a). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché prospetta una ricostruzione in fatto argomentatamente disattesa dalla Corte territoriale, nella sostanza aspirando ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la Corte territoriale ha esaminato l'unico profilo denunciato con l'atto di appello a 2 proposito dei reati di cui al capo c), ossia l'esattezza dell'identificazione dell'autore nell'imputato, sottolineando, in una valutazione unitaria delle risultanze istruttorie, il riconoscimento nell'immagine inviata al teste LA e il movente delle azioni, da cogliersi nell'intento persecutorio seguito all'interruzione della relazione con AR GU. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/06/2023