Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 10780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10780 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
10780-20
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
ER Di FA NN RI
- Presidente -
Sent. n. sez./2026
CC 19/03/2026
DE US TE
R.G.N. 8673/2026
TR LV
ER LI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IS LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2026 dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ER LI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna di LA IS SC all'Autorità giudiziaria della Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 270/2025 emesso in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione pronunciata dal Tribunale di Resita (Romania) in data 19/05/2025, esecutiva in data 8/12/2025, per due fatti di furto aggravato commessi rispettivamente in data 31/01/2021 e 4/01/2021.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione LA IS Coscod, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 3 CEDU in ordine alla ritenuta insussistenza del dedotto pericolo di sottoposizione del consegnando a torture o trattamenti inumani o degradanti, giudicando irrilevanti e non aggiornate le allegazioni della difesa sulle condizioni di detenzione in Romania e omettendo di chiedere all'Autorità giudiziaria romena, come pure sollecitato dalla difesa, informazioni sullo specifico trattamento a cui sarà sottoposto il consegnando. Rileva, sul punto, il ricorrente che la difesa, nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2026, aveva depositato copiosa documentazione costituita, in particolare, dal rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura istituito presso il Consiglio di Europa (CPT) riportante i risultati delle verifiche effettuate nel periodo di marzo/maggio 2021 presso quatto istituti penitenziari rumeni, dal rapporto di Amnesty International dell'anno 2024, da leggersi in correlazione con i dati risultanti dal rapporto CPT del 2021 nel quale vengono riportate numerose testimonianze circa le discriminazioni e gli abusi posti in essere negli istituti di detenzione rumeni nei confronti degli individui che, come Coccodar, appartengono al gruppo etnico rom, e da una relazione predisposta da Asociatia Caesar, associazione rumena di promozione e tutela dei diritti dei detenuti, che ha siglato un protocollo con il Dipartimento di amministrazione penitenziaria rumeno, attestante la sussistenza di condizioni di detenzione in Romania non conformi agli standard dell'Unione Europea. Si evidenzia che la relazione predisposta dalla citata associazione riporta dati sulla situazione degli istituti di detenzione romeni desumibili: dai rapporti della Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) che evidenziano persistenti problemi legati al sovraffollamento, alle condizioni igieniche, all'arredamento delle celle e alla salute dei detenuti;
dai rapporti di attività dell'Amministrazione Penitenziaria Nazionale (ANP), relativi alle attività di monitoraggio svolte per gli anni 2022, 2023 e 2024, contenenti informazioni ufficiali sul funzionamento del sistema penitenziario romeno;
dai rapporti del Meccanismo Nazionale di Prevenzione, organismo istituito il difensore civico (Ombudsman), che è autorità amministrativa indipendente la cui attività è regolata dalla Costituzione della Romania e della legge n. 35/1997 e che opera in ottemperanza agli obblighi assunti ai sensi del Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura, predisposti all'esito di visite periodiche negli istituti di detenzione, tra i quali viene segnalato il rapporto ufficiale relativo all'anno 2023 che descrive l'esito del monitoraggio e delle visite effettuate in particolari
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istituti di detenzione quale quello di Craiova nonché le raccomandazioni relative alle condizioni di detenzione e che sono comunque disponibili sul sito web ufficiale dell'Ombudsman per gli anni dal 2021 al 2025. A fronte di tali allegazioni, la Corte di appello, senza neppure pronunciarsi in ordine all'attendibilità delle fonti indicate, ha omesso di attivare la necessaria interlocuzione con l'Autorità giudiziaria romena, espressamente sollecitata dalla difesa, rimanendo così preclusa anche la verifica delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario cui il consegnando sarebbe destinato, non individuato proprio in ragione della mancata richiesta di informazioni all'autorità romena.
1. Il ricorso è.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va premesso che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu), ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, in quanto il relativo divieto, previsto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, è posto a presidio di un valore fondamentale dell'Unione Europea, avente carattere assoluto, strettamente connesso al rispetto della dignità umana. Tuttavia, è possibile presumere che lo Stato che appartiene all'Unione europea tenga una condotta conforme al rispetto dei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento dell'Unione e dalla Convenzione EDU (non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla Conv. EDU, proprio con riferimento al caso in cui, nell'esecuzione di un MAE, entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione). Anche di recente, la Corte di giustizia, con sentenza del 29 luglio 2024 (C- 318/24), relativa ad una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di appello di Brasov (Romania), ha ribadito che «37. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale e successivamente a un adeguato esame, dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 72)». La Corte di giustizia ha, poi, ulteriormente chiarito quali sono le condizioni in presenza delle quali sussiste «l'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di
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un mandato d'arresto europeo di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione 2002/584, qualora una siffatta consegna rischi di portare a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, della persona ricercata (sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/18, EU:C:2019:857, punto 50e giurisprudenza ivi citata)» (par. 101). La Corte ha, sul punto, affermato che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, ove disponga di elementi che attestano l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante delle persone detenute nello Stato membro emittente, in rapporto al livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione e, in particolare, dall'articolo 4 della Carta, è tenuta a valutare l'esistenza di tale rischio allorché deve decidere sulla consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo alle autorità dello Stato membro emittente. Infatti, l'esecuzione di un siffatto mandato non può condurre a un trattamento inumano o degradante di tale persona (sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu,C-128/18, EU:C:2019:857, punto 51e giurisprudenza ivi citata). 103. A tal fine, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati sulle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che dimostrino la presenza di carenze vuol sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati istituti penitenziari. Tali elementi possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite [sentenza del 25 luglio 2018, TA (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 60e giurisprudenza ivi citata]." Tuttavia, l'accertamento dell'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente non può condurre, di per sé, al rifiuto di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo, dovendo verificarsi che tale rischio sussista in relazione al caso concreto. Dunque, per garantire il rispetto dell'articolo 4 della Carta nel caso specifico di una persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l'esistenza di siffatte carenze, è tenuta, in seguito, a verificare in modo concreto e preciso se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, dopo la sua consegna al suddetto Stato membro, tale persona correrà un rischio reale di essere ivi sottoposta a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo in
parola, a causa delle condizioni nelle quali sarà detenuta nello Stato membro emittente [sentenza del 25 luglio 2018, TA (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 62 e giurisprudenza ivi citata]», chiedendo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente edi fornire con urgenza ogni informazione complementare necessaria riguardante le condizioni alle quali si prevede di detenere la persona interessata all'interno di tale Stato membro. Siffatta richiesta può anche riguardare l'esistenza, nello Stato membro emittente, di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione collegati, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare lo stato attuale delle condizioni di detenzione in tali istituti [sentenza del 25 luglio 2018, TA (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 63e giurisprudenza ivi citata]. L'autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni all'autorità giudiziaria dell'esecuzione [sentenza del 25 luglio 2018, TA (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64e giurisprudenza ivi citata]. Soltanto se, tenuto conto delle informazioni fornite in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, nonché di ogni altra informazione in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, quest'ultima constata che sussiste, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo, un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta, l'esecuzione del mandato in parola deve essere rinviata, senza tuttavia essere abbandonata. Per contro, nell'ipotesi in cui le informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria emittente inducano ad escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata sia oggetto di un trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve adottare, entro i termini fissati dalla decisione quadro 2002/584, la propria decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo [sentenza del 25 luglio 2018, TA (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti 65e 66 »nonché giurisprudenza ivi citata]» (par. 106, 107, 108).
3. Alle coordinate delineate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si è uniformata la giurisprudenza nazionale che ha costantemente affermato il principio in forza del quale l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, in quanto il relativo divieto, previsto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, è posto a presidio di un valore fondamentale dell'Unione Europea, avente carattere assoluto,
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strettamente connesso al rispetto della dignità umana e che, tuttavia, è possibile presumere che lo Stato che appartiene all'Unione europea tenga una condotta conforme al rispetto dei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento dell'Unione e dalla Convenzione EDU, non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla Conv. EDU, proprio con riferimento al caso in cui, nell'esecuzione di un MAE, entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione. Come ribadito, da ultimo, con sentenza Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026 (non massimata) tale presunzione è suscettibile di prova contraria, "qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della consegna, possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato", fermo che, in coerenza con i principi di mutuo riconoscimento e di reciproca fiducia, la presenza di motivi ostativi alla consegna deve essere seriamente comprovata, sì da far ritenere che la persona, se consegnata allo Stato di emissione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario al divieti posti dall'art. 3 Conv. EDU. In tale prospettiva, si è affermato che costituisce "preciso onere della difesa allegare elementi di fatto su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (così, di recente, Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026 già citata, con richiamo, tra le altre, a Sez. 6, n. 38644 del 2/11/2025, Suciu, non mass. e Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120)". Tale onere di allegazione deve essere assolto nella fase di merito, in modo da indurre la Corte territoriale ad acquisire, a norma dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, informazioni integrative dallo Stato emittente, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Rv. 280852-01), essendo, di contro, la Corte di appello tenuta ad attivarsi, pur in difetto di specifiche allegazioni della parte interessata, solamente laddove le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 10119 del 07/03/2024, Rv. 286166-01; Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non mass.; Sez. F, n. 32363 del 26/08/2021, Burlui, non mass.).
4. Venendo al caso in esame, va innanzitutto ribadito quanto già affermato di recente da questa Corte, in plurime occasioni, con riferimento a fattispecie relative ad un mandato di arresto europeo emesso da una Autorità giudiziaria
romena.
Si è sul punto osservato che, proprio a seguito della sentenza della Corte EDU Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017 (in cui venne accertata l'esistenza di gravi carenze strutturali e di condizioni di detenzione tali da determinare la violazione dell'art. 3 Conv. EDU), la Romania ha adottato iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 già favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in quello Stato (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, non mass.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.). È dunque da escludersi l'esistenza di un «rischio sistemico di violazione dei diritti fondamentall, tale da giustificare una deroga al principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri (Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026; Sez. 6, n. 38644 del 27/11/2025, Suciu, non mass.; Sez. 6 n. 25858 del 01/07/2024, Andrei, non mass.; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non mass). E tuttavia, l'assenza di un tale rischio sistemico, se vale ad escludere che il giudice di merito sia tenuto ad attivarsi, pur in assenza di specifiche deduzioni della parte interessata, non vale, di per sé ad escludere la sussistenza di un rischio concreto, nel caso specifico, di trattamenti inumani e degradanti, che, come chiarito dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza del 29 luglio 2024, può derivare non solo dalla presenza di carenze "sistemiche o generalizzate" ma anche da carenze che "colpiscono determinati gruppi di persone" o "determinati istituti penitenziari" con la conseguenza che, ove tale rischio sia dedotto dalla parte con specifiche allegazioni, la Corte di appello è tenuta a verificarlo, anche previa acquisizione di informazioni presso l'Autorità giudiziaria emittente. Ebbene, da quanto risulta in atti deve ritenersi che l'onere di allegazione sia stato, nel caso di specie, assolto. La difesa dell'odierno ricorrente ha, infatti, supportato la deduzione circa l'esistenza di un concreto rischio di trattamenti inumani e degradanti con la produzione di plurimi documenti, ulteriori rispetto al rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura istituito presso il Consiglio di Europa (cui, come detto, è seguita l'elaborazione del nuovo Piano di azione generale per il quinquennio 2020- 2025), dettagliatamente indicati nell'odierno ricorso, cui è allegato l'indice di produzione documentale per l'udienza svoltasi innanzi alla Corte di appello il 4 febbraio 2026.
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A fronte di tali allegazioni, la Corte di merito, dopo avere affermato l'irrilevanza degli atti discriminatori attribuiti allo Stato romeno nei confronti dell'etnia rom desumibili dal rapporto di Amnesty International del 2024, ha escluso la sussistenza del rischio di trattamenti inumani e degradanti evocando quanto affermato da questa Corte circa il superamento delle criticità del sistema detentivo in Romania in forza del Piano di azione generale per il quinquennio 2020/2025, ritenendo, di conseguenza, non aggiornato il report della Commissione per la Prevenzione della Tortura in quanto relativo al periodo dal 10 al 21 maggio 2021. La Corte di appello ha, altresi, escluso la necessità di chiedere ulteriori informazioni all'autorità romena, in assenza di elementi concreti e attuali, fondanti un serio rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti durante il regime detentivo, che ha ritenuto non desumibili dalle allegazioni difensive, in quanto "non aggiornate". Sul punto, appare fondata la doglianza prospettata nel ricorso in ordine all'omessa menzione delle fonti indicate dalla difesa che richiamavano espressamente tanto i rapporti di attività dell'Amministrazione Penitenziaria Nazionale della Romania, comprendenti informazioni ufficiali sul funzionamento del sistema carcerario romeno per gli anni 2022, 2023 e 2024, quanto i rapporti (aggiornati al 2025 e reperibili, nella loro versione completa, sul sito web ufficiale dell'Ombudsman) del Meccanismo Nazionale per la Prevenzione della Tortura, laddove proprio l'esistenza, nello Stato membro emittente, "di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione collegati, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare lo stato attuale delle condizioni di detenzione in tali istituti", è indicata dalla Corte di giustizia (nella già richiamata sentenza 29 luglio 2024), quale oggetto della richiesta di informazioni all'autorità emittente ai fini della verifica della sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante. Né emerge alcuna indicazione in ordine al fatto che le fonti indicate dalla difesa siano state stimate dalla Corte, con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, prive della necessaria attendibilità. In proposito, ribadito il principio in forza del quale è onere del ricorrente allegare fonti attendibili, specifiche e aggiornate, su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante derivante dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, più volte affermato da questa Corte ed evocato anche nella sentenza impugnata (che richiama, sul punto, Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120-01, intervenuta in relazione ad una fattispecie in cui si sono ritenute prive
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dell'indicata attendibilità notizie riportate da un blog di un quotidiano e da un documento di un'associazione politico-culturale nazionale), deve osservarsi che tale principio vale a chiarire come deve articolarsi l'onere di allegazione, che non può esaurirsi in una generica deduzione, dovendosi invece fondarsi su elementi desumibili da fonti qualificate. Da tale principio non può, invece, dedursi l'esistenza, in capo alla parte interessata, di un onere di provare l'esposizione al rischio di trattamento inumano e degradante nel caso concreto che, in presenza di specifiche allegazioni di parte, è onere della Corte di appello verificare, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso l'Autorità giudiziaria di emissione.
5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro ai fini di nuovo giudizio sul punto. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso, il 19/03/2026
Il Consigliere estensore ER LIS
Presidente ER FA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 MAR 2026
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO BE NG ME
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