Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 33170
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Ai fini della integrazione della fattispecie di occupazione del demanio marittimo, sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono deroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza.

Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime - prevista sino al 31.12.2020 dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche - non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo.

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    La proroga automatica di concessioni demaniali marittime non esclude l'abusiva occupazione di spazio demaniale Massima Giurisprudenziale Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace; sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Decisione: Sentenza n. 25993/2019 Cassazione Penale – Sezione 3 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 33170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33170
Data del deposito : 9 aprile 2013

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