Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - -- Pagamento SEZIONE SECONDA CIVILE demolitione mounfald Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente CORONADott. Rafaele R.G. N. 9840/00 03 338 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 16 3 65 Dott. Giandonato NAPOLETANO 01 ere Rep Consigliere SCHE NO Dott. Olindo Ud. 22/10/02 Consigliere Dott. AN Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US ES, in proprio e in qualità di erede di ST AR ET, ST EN e US domiciliati in ROMA VIA AQUILEIA, MA, elettivamente 12, presso 10 studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, difesi dagli avvocati LORENZO BRUNO ANTONIO MOLINARO, GIANPAOLO BUONO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato ST SANTARONI, difesa dall'avvocato 2002 GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta delega in atti;
1354 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2460/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica --- udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 9840/00 Oggetto: Pagamento-demolizione manufatti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 settembre 1984, SI AN, AL AR ET e AL EN, rispettivamente proprietario e usufruttuarie di un fabbricato fatiscente in Barano d'Ischia, Via Schiappe n.6, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Napoli SC a loro OL e Di RI AR TO, rispettivamente proprietaria ed usufruttuaria, nella verticale sottostante, di altro immobile, per sentirle condannare al pagamento della complessiva somma di lire 13.678.254, а titolo di contributo per i lavori fatti sulle parti comuni dell'edificio, oltre interessi, indennità per Alle svalutazione, danni e spese. SC ES e Di RI AR TO si costituivano in giudizio per contestare la fondatezza della domanda e per proporre riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori alla demolizione della sopraelevazione da loro realizzata, con conseguente ripristino 2 dell'originaria altezza del fabbricato, e, in via dell'indennità di subordinata, al pagamento sopraelevazione ei comunque, all'esecuzione di tutte le opere necessarie per il rafforzamento dell'edificio, nonché al pagamento delle spese della c.t.u. svolta nella fase cautelare ed al risarcimento dei danni;
la Di RI eccepiva, inoltre, il suo difetto di legittimazione passiva. Con sentenza del 26 febbraio/3 aprile 1997, il tribunale di Napoli condannava SC ES a pagare agli attori la somma di lire 7.812.614, Jay oltre interessi legali dalla domanda al saldo, SI AN e AL AR ET e EN ad eseguire le sarciture delle lesioni provocate nelle mura perimetrali dell'edificio, ad eseguire i lavori dettagliatamente descritti dal c.t.u., a pagare l'indennità di sopraelevazione nella misura di lire 994.500, ad effettuare i lavori occorrenti per eliminare dall'appartamento della SC alcune infiltrazioni e per ripristinare gli rigettava poi la intonaci rimasti danneggiati;
sopraelevazione domanda di demolizione della e quelle proposte nei confronti della Di RI;
compensava, infine, integralmente le spese di lite. Impugnata la sentenza con appello principale da 3 SC ES e con appello incidentale da SI AN, la corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 26 novembre 1999, ha accolto per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e per la parte che qui ancora interessa ha condannato SI AN a demolire la sopraelevazione meglio descritta nelle c.t.u. ed a ripristinare l'originaria altezza del fabbricato in Barano d'Ischia, Via Schiappe, nonché a pagare а SC ES, a titolo di risarcimeto dei danni, la somma di lire 1.800.000, oltre indennità per svalutazione, da liquidare secondo gli indici ISTAT, dal 26 maggio 1986 al saldo ed interessi, nella misura del 2% annuo, dal 29 maggio 1986 sulla somma iniziale di lire 1.800.000 e poi, di anno in anno sulla somma rivalutata annualmente;
ha dichiarato, inoltre, che nulla è dovuto alla SC a titolo di indennità di sopraelevazione ed ha confermato alcune statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza del tribunale. Ha rigettato, infine, l'appello incidentale e condannato il SI al pagamento a favore della SC della metà delle spese del doppio grado del giudizio, compensando tra le parti l'altra metà. 4 Per quanto riguarda l'accoglimento dell'appello principale della SC, relativo alla demolizione della sopraelevazione eseguita dal SI, la corte partenopea, dopo avere ricordato che, а norma dell'art.1127 C.C., il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o il proprietraio del lastrico solare possono elevare nuovi piani 0 nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo, e dopo avere descritto le opere eseguite per realizzare la predetta sopraelevazione, ha motivato la sua decisione, evidenziando che nella 1 quarta ed ultima relazione il c.t.u. ha precisato che la nuova costruzione о sopraelevazione non ha Sy rispettato determinate prescrizioni contenute nella normativa antisismica, applicabile nel Comune di Barano d'Ischia classificato come S'9. In altri termini, l'adeguamento antisismico obbligatorio per legge non è stato pienamente realizzato dal SI nella nuova costruzione eseguita sul fabbricato preesistente, con la conseguenza che la stessa stabilità antisismica della costruzione risulta inevitabilmente compromessa;
ciò comporta, per la corte territoriale, che, dovendosi applicare, nella fattispecie, la disposizione dell'art.1127 comma 2 5 c.c., rispetto alla quale la normativa antisismica che prescrive particolari cautele tecniche da adottarsi nelle sopraelevazioni di edifici ha carattere integrativo, il SI non avrebbe potuto realizzare la sopraelevazione così come ha fatto. Si impone, pertanto, secondo il giudice di appello, la sua condanna alla demoli zione della nuova costruzione. Ricorre per la cassazione della sentenza AN SI, in proprio e quale erede di AL AR ET, AL EN e SI MA, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso SC AN. Gilly MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt.1127 e 871 C.C., delle leggi 15-2-1962 n.1684 e dei DD.MM. 3-3-1975 e 24-1-1986, nonché dell'art.11 delle preleggi travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente, dopo avere 6 contestato le affermazioni della corte di appello di Napoli, circa il carattere integrativo delle disposizioni della normativa antisismica rispetto agli articoli del codice civile in materia di distanze tra le costruzioni, per cui la violazione l'esperimento di tali disposizioni consente dell'azione risarcitoria, ma non di quella per la riduzione in pristino, deduce che alla sopraelevazione eseguita dal SI, peraltro estremamente modesta e tale, comunque, da non pregiudicare in alcun modo le condizioni statiche dell'edific , non erano applicabili, come ha chiarito il c.t.u., le prescrizioni di cui al 7 D.M.24-1-1986, riferibili all'adeguamento strutturale del fabbricato inteso nel suo complesso, ma quelle di cui al D.M.n.39 del 1975, vigente all'epoca della sopraelevazione, che non prescriveva alcunchè circa gli interventi su fabbricati preesistenti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia le stesse violazioni di norme di cui al primo motivo e vizi di motivazione, con riferimento alla pronuncia di condanna alla demolizione della sopraelevazione, laddove, non essendovi stata alcuna violazione di prescrizioni tecniche dettate dalla normativa 7 antisismica, il giudice avrebbe dovuto adottare quei provvedimenti ritenuti più idonei, da un lato, a garantire 1'integrità materiale del bene, e, dall'altro, а tutelare gli interessi della parte realizzato l'intervento della che aveva sopraelevazione. Il ricorso è destituito di fondamento. Non si riscontrano le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo, posto che la corte di appello, nel condannare SI AN a demolire la sopraelevazione realizzata sul lastrico del fabbricato in Barano d'Ischia, Via Schiappe n. 6, ha applicato correttamente la disposizione di cui all'art.1127, comma 2, C.C., avendo ritenuto, con argomentazioni logiche, convincenti ed aderenti alle risultanze processuali ved., in particolare, quarta ed ultima relazione del c.t.u., citata in sentenza, che la mancata Osservanza di alcune prescrizioni contenute nella normativa antisismica pregiudicano le condizioni mancando di statiche della costruzione;
non ricordare che questa sorge in un comune classificato come S'9 ed è soggetta, pertanto, a antisismico, a causa del mancato adeguamento 8 L pericolo di crollo nell'eventualità di un sisma. L'ordine di demolizione della sopraelevazione, espressamente richiesto dalla SC, e del quale il ricorrente si duole, assumendo che non avrebbe dovuto essere impartito, è conseguente, pertanto, alla violazione delle norme antisismiche, che sono integrative, secondo quanto ha avuto modo di affermare e ribadire questa Suprema Corte, di quelle di cui agli artt.872, co.2., e 873 c.C., in relazione, quanto agli effetti, all'art.2933 C.C. (ved.sent.SS.UU.7396/98; Sez.II, n.97/84; n.35/76). E' nuova, infine, e comunque infondata, la censura con cui il ricorrente lamenta che la corte di appello ha ritenuto applicabili, nella fattispecie, 农 le prescrizioni di cui al D.M.24-1-1986, riferibili all'adeguamento strutturale del fabbricato inteso nel suo complesso, e non quelle di cui al D.M.n. 39 del 1975, vigente all'epoca della sopraelevazione, che nulla prevedevano per gli interventi su fabbricati preesistenti. invero, che nella nuova Il giudice ha accertato, sopraelevazione il SI non aveva costruzione Osservato le prescrizioni di carattere tecnico imposte dalla normativa antisismica vigente per le costruzioni eseguite nel Comune di Barano d'Ischia 9 e, conformemente a siffatta normativa, ha deciso di conseguenza. Con il secondo motivo il ricorrente muove un censura che se, per un verso, è assorbita dalle considerazioni che precedono, per altro verso è priva di pregio, ribadendosi ancora una volta che il giudice, in presenza delle accertate violazioni di legge e ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.1127 co.2 c.c., ha statuito che il SI non poteva realizzare la sopraelevazione e, ordinando la demolizione di questa, ha emesso i provvedimenti necessari per ripristinare l'originaria altezza del F fabbricato;
che è quanto, appunto, richiesto dalla SC. Il controricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale, non essendo valida quella "in calce al ricorso introduttivo", genericamente richiamata nell'epigrafe del controricorso (sent.n.8200/98; n.788/98; n.5893/96), e, pertanto, l'intimata non ha diritto alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. A I Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002 R E L L 1 E Il presidente Il consigliere est. C C N E A R C E L (Dr. Rafaele Corona) (Dr. Olindo Schettino) I A Helettttin L L O Alarm E T A C T I N S RE C1 A e O c C C oco Catania P a n E L a m I D r o F R