Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
In tema di licenziamenti collettivi, il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4 legge n. 223 del 1991 per l'espletamento delle varie fasi della relativa procedura non comporta l'illegittimità della stessa e quindi l'inopponibilità ai singoli lavoratori interessati dei provvedimenti conclusivi di essa, atteso che tale effetto non è previsto da alcuna disposizione legislativa, che i suddetti termini non sono posti a tutela dei lavoratori (il cui rapporto di lavoro resta in corso per tutta la durata della procedura senza che il licenziamento possa retroagire), bensì a tutela del datore di lavoro, quale garanzia che la procedura non sia procrastinata oltre il tempo ritenuto dal legislatore congruo per la ricerca di ogni possibile superamento della situazione determinante la necessità di riduzione di personale, e che, infine, non può essere posto a titolo di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro il superamento, da parte di terzi (quali l'ULPMO o le associazioni sindacali), di termini connotati, oltre ogni previsione legislativa, da effetti decadenziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO Presidente
Dott. VINCENZO MILEO Consigliere
Dott. PIETRO CUOCO Consigliere
Dott. GIOVANNI MAZZAIRELLA rel. Consigliere
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RE ZZ
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carlo Falzetti e Simonetta Belletti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, piazza della Balduina, n. 59, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
EUROPCAR ITALIA S.P.A.
in persona del suo Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., sig. Salvatore Catania, rapp.to e difeso dall'avv. Mario Tonucci, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Principessa Clotile, n. 07, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 04088/98 del 10.06.1997/02.03.1998, R.G. n. 17509/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovarmi Mazzarella;
Udito l'avv. Carlo Falzetti per IZ ET;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 maggio 1995 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da ET IZ contro la PC IA s.p.a. di impugnativa del primo licenziamento per soppressione del posto di lavoro intimato dalla società alla IZ il 02 ottobre 1993, revocato dalla società il 26 aprile 1994 perché nei 120 giorni successivi al licenziamento era stata intrapresa procedura per riduzione del personale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, con invito alla lavoratrice di riprendere il lavoro, e del secondo licenziamento intimato il 07 giugno 1994, con collocazione di essa IZ, nel frattempo ritornata in azienda, in mobilità, per definizione della procedura e comunque per soppressione del posto di lavoro. Aveva dedotto la lavoratrice la illegittimità del primo licenziamento per difetto di giustificato motivo e la illegittimità, nullità ed inefficacia del secondo licenziamento per violazione del comma 7 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991 e, in subordine, per violazione dei criteri di cui all'accordo interconfederale 05 maggio 1965; aveva chiesto la ricorrente, dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma rigettava l'appello della IZ;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale per quanto ancora sub iudice:
relativamente al primo licenziamento non erano state proposte domande di sorta;
gli ulteriori profili di illegittimità del licenziamento per nullità della procedura per la mancata produzione in giudizio dell'elenco di tutti i dipendenti coinvolti, ovvero - attesa l'ambiguità della formulazione - per il mancato invio dell'elenco di essi all'ULPMO, e per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, profili, peraltro, tutti proposti genericamente, senza i necessari specifici riferimenti ai fatti contestati, in quanto proposti in primo grado alla prima udienza di trattazione e nelle note autorizzate, costituivano domande nuove non introdotte correttamente;
quanto all'unico motivo dedotto dalla ricorrente di illegittimità del licenziamento, doveva rilevarsi che la disciplina di cui alla legge n. 223 citata si limitava a "procedimentalizzare" l'esercizio del potere imprenditoriale;
il lavoratore licenziato, pertanto, e nonostante la consultazione sindacale e il raggiungimento di un accordo, rimaneva libero di impugnare il licenziamento per violazione degli accordi e anche per la invalidità degli stessi, con conseguente annullabilità del singolo licenziamento;
i tempi della procedura erano scanditi nell'interesse del datore di lavoro, e rientrava nella discrezionalità di quest'ultimo decidere se e quando esercitare il suo potere;
non sussisteva, pertanto, alcuna decadenza per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991. Ricorre per cassazione IZ ET con due motivi di censura.
Si è costituita con controricorso la PC IA s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione proposta dalla PC IA s.p.a. di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Costituisce ormai principio consolidato di questa Corte che "la procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ., (Cass. 22.03.1999. n. 02659). Nel caso di specie,
nel mandato apposto a margine del ricorso, non esiste alcuna manifestazione di volontà della IZ contro l'impugnazione proposta in questa sede avverso la sentenza che rigettava le sue domande.
Con il primo motivo di ricorso IZ ET denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 420 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale nel negare ingresso agli ulteriori profilì di illegittimità del licenziamento aveva operato una confusione tra mutatio e emendatio libelli;
in realtà si trattava di mera rettifica della domanda con riguardo al medesimo petitum e alla medesima causa petendi, e cioè rispettivamente la dichiarazione di inefficacia del recesso e un ulteriore, e non diverso, profilo di illegittimità della procedura;
ciò tanto più in quanto il giudice della procedura avrebbe dovuto comunque acquisire gli atti ad essa relativi per valutarne la illegittimità sotto il profilo del rispetto dei termini.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che "il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. se non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, implica però il divieto del giudice stesso di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice" (Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455). Ne consegue che se nel ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli nell'ambito della procedura prescritta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 invocando a fondamento della sua domanda la inefficacia nei suoi confronti della intera procedura per mancato rispetto del termine di cui al citato art. 4, comma 7, non può poi, in corso di causa, ancorché allo stesso fine di invalidare la medesima procedura, inserire il diverso, e peraltro impreciso e generico, fondamento della mancata produzione dell'elenco di tutti i dipendenti da inviare all'UPLMO, da parte della società, ovvero l'altro, sempre diverso ed altrettanto impreciso, fondamento del mancato rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, entrambi presupponendo la deduzione, l'allegazione e il successivo accertamento di elementi di fatto estranei alla prima deduzione. Corretta, pertanto, e rispettosa del principio sopra indicato appare la tesi dei giudici di merito circa la inammissibilità degli ulteriori, e non tempestivamente dedotti, profili di invalidità della procedura di licenziamento collettivo a fondamento della illegittimità del licenziamento della IZ. Con il secondo motivo di ricorso IZ ET denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 223 del 1991, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.:
l'importanza del confronto in sede sindacale e soprattutto la esigenza di trasparenza e di chiarezza sottolineate dalla legge n. 223/91 comportavano la natura perentoria dei termini di esaurimento della procedura, sia per evitare il prolungamento all'infinito di essa, con danno per i lavoratori, così impediti di trovarsi una nuova occupazione, sia, sotto il profilo giuridico, per la natura pubblicistica della procedura di messa in mobilità - natura che imponeva a pena di decadenza per la pubblica amministrazione l'obbligo di pronunciarsi in merito alle istanze dei privati nel rispetto dei termini previsti dalla legge - e perché fosse data razionale giustificazione alla previsione dell'intervento dei sindacati;
quanto all'asserita eventuale mancanza di responsabilità del datore di lavoro per i ritardi connessi al comportamento dell'ULPMO, trattavasi evidentemente di una sorta di responsabilità oggettiva, meglio evidenziata dall'art. 15 bis inserito con d.lgs. n. 151 del 1997; d'altronde proprio la sentenza n. 268 del 1994 della
Corte Costituzionale, nel prevedere la determinazione concordata con i sindacati dei criteri di scelta, denunziava l'esistenza di un interesse di entrambe le parti alla correttezza della procedura e quindi anche al rispetto dei termini nella stessa previsti in considerazione del fatto che dagli accordi pacificamente scaturivano diritti e obblighi anche direttamente in capo ai lavoratori (Cass. n. 3133 del 1998) il rispetto dei termini da parte del datore di lavoro rientrava anche nel comportamento di correttezza e buona fede impostogli dagli artt. 1366 e 1377 c.c., ed era, comunque, logica ragione della stessa esistenza di essi.
Anche questo secondo motivo è infondato.
La censura si regge su un equivoco di fondo che inerisce alla finalità della intera procedura posta a fondamento del licenziamento collettivo per riduzione del personale ("tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto ... dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura", Cass. S.U. 11 maggio 2000, n. 00 302), nel senso che, nella proposizione del motivo di ricorso, non si riconosce la rilevanza, quanto mai immanente, della circostanza che i lavoratori coinvolti nella procedura per riduzione di personale fruiscono comunque della massima tutela, che è la conservazione del posto di lavoro fino alla data del licenziamento. Ed allora, è proprio per bilanciare tale tutela che il legislatore ha previsto i termini cadenzati nei vari commi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, atteso che il datore di lavoro, il quale sia intenzionato a procedere alla riduzione del personale, in qualche modo "penalizzato" dall'espletamento della intera procedura - inequivocabilmente volta a tutelare gli interessi dei lavoratori (la messa in mobilità e il licenziamento del personale in esubero non retroagiscono al momento dell'inizio della procedura, ma costituiscono i provvedimenti finali di essa) - è garantito il completamento delle varie fasi nei termini ritenuti strettamente necessari alle varie incombenze. Così, l'art. 4 citato, prima, legittima, con il quarto comma, le organizzazioni sindacali, a promuovere l'esame congiunto tra le parti sulla iniziativa del datore di lavoro, e poi, con il successivo settimo comma, sollecita lo stesso Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ad una attività di mediazione tramite la convocazione delle parti al fine di un ulteriore esame delle medesime questioni. Nell'un caso e nell'altro sono previsti i termini entro i quali tali fasi debbono essere completate, ma ciò, evidentemente, solo a garanzia del datore di lavoro che la procedura - nel corso della quale, si ribadisce, è pur sempre in corso il rapporto di lavoro - non sia procrastinata oltre il tempo ritenuto dal legislatore congruo per la ricerca di ogni possibile superamento della riduzione del personale.
Così intesi i termini di cui ai diversi commi dell'art. 4 relativi alle varie fasi, la tesi della lavoratrice di far derivare dal mancato rispetto di essi una illegittimità della intera procedura e quindi la inopponibilità ai singoli lavoratori interessati, mai prevista da nessuna disposizione legislativa, dei provvedimenti conclusivi di essa, contrasta con l'evidente finalità del testo legislativo in esame, tant'è che è fondata su una non prevista, e inaccettabile, responsabilità oggettiva del datore di lavoro per la violazione, da parte di terzi, di termini connotati, contra legem, di effetti decadenziali.
Va, infine, precisato che non costituisce materia del contendere in questa sede la impugnativa del primo licenziamento, avendo già in ordine ad esso il giudice di appello accertato l'intervenuta revoca da parte della società ed osservato la insussistenza di specifiche domande, così come non costituisce, ancora, materia del contendere, per le osservazioni di cui al primo motivo di ricorso, la ribadita (vedi note illustrative) mancanza della "stessa comunicazione preventiva con le indicazioni di cui all'art. 2, terzo comma, legge n. 223/1991". Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato, e, per il principio della soccombenza la IZ va condannata al rimborso in favore della PC IA s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna IZ ET al rimborso in favore della PC IA s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione in lire 45.000, oltre a lire 2.500.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001