Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3125
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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In tema di licenziamenti collettivi, il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4 legge n. 223 del 1991 per l'espletamento delle varie fasi della relativa procedura non comporta l'illegittimità della stessa e quindi l'inopponibilità ai singoli lavoratori interessati dei provvedimenti conclusivi di essa, atteso che tale effetto non è previsto da alcuna disposizione legislativa, che i suddetti termini non sono posti a tutela dei lavoratori (il cui rapporto di lavoro resta in corso per tutta la durata della procedura senza che il licenziamento possa retroagire), bensì a tutela del datore di lavoro, quale garanzia che la procedura non sia procrastinata oltre il tempo ritenuto dal legislatore congruo per la ricerca di ogni possibile superamento della situazione determinante la necessità di riduzione di personale, e che, infine, non può essere posto a titolo di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro il superamento, da parte di terzi (quali l'ULPMO o le associazioni sindacali), di termini connotati, oltre ogni previsione legislativa, da effetti decadenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3125
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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