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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2023, n. 30760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30760 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE VE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor Alessandro Cimmino che ha chiesto annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 30760 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OR VE ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di CO del 20/12/2022, con la quale, in riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, il giudice territoriale ha dichiarato de plano non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett.c) d.P.R. 380/2001, 181, comma 1, D.Ivo 42/2004, 6 e 30, dormi 1 e 8, L.394/1991, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001, perché estinti per prescrizione, ed ha confermato l'ordine di riduzione in pristino, disposto ai sensi dell'art. 181 D.Ivo 42/2004. 2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt.127 e 469 cod.proc.pen., in quanto la Corte di Appello ha prosciolto per prescrizione l'imputato adottando un provvedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen, senza dare alcun avviso alle parti e al difensore, e pertanto ,avendo deciso de plano, in violazione dell'art. 127 cod.proc.pen. Rappresenta di aver ottenuto, nelle more del giudizio di appello, il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato il 19/04/2021, e tuttavia di essersi trovato nelle impossibilità di produrre in giudizio la relativa documentazione. La mancata partecipazione all'udienza ha precluso, quindi, alla difesa di far valere l'intervenuta sanatoria quaie causa di estinzione del reato ai sensi dell'artt. 13 e 22 L. 47/1985 che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è prevalente e più favorevole rispetto alla causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 181„ comma 2, divo 42/2004, in quanto l'ordine di riduzione in pristino può essere impartito solo con la sentenza di sentenza di condanna, in quanto ne costituisce un provvedimento accessorio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con riferimento alla prima doglianza, si osserva, innanzitutto, che costituisce ius recetum che, in tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de pano' può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., posto che i'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio 1 (Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015 Ud. (dep. 18/12/2015) Rv. 265700). Nello stesso senso, con specifico riferimento alla sentenza di prescrizione, si è affermata quindi l'illegittimità della sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012 Cc. (dep. 30/10/2012) Rv. 25435), ciò che infatti determina la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, come affermato da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809. Detta ultima sentenza ha inoltre condizionato la rilevanza di tale nullità alla evidenza della prova dell'innocenza come risultante della sentenza impugnata e dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di impugnazione. Rispetto a tale questione è tuttavia intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata corre in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale i'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibiie, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Deve, quinCi, ritenersi che, a seguito della suddetta pronuncia e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suesposto, sussista comunque l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022). Ciò tanto più che, nel concorso delle due cause estintive del reato, rappresentate la prima dalla concessione del permesso di costruire in sanatoria ex arte., 13 e 22 legge n. 47 e la seconda dalla prescrizione, la prima prevale sulla seconda ove verificatasi in epoca precedente (Sez. 3, n. 10624 del 2006). 2.In ordine alla seconda doglianza, si osserva che l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei .uoghi a spese dei condannato, previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa (Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, Rv. 257916; Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764). La statuizione va quindi revocata. 3.La sentenza va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso.
PQM
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso. Cos': deciso all'udienza del 18/04/2023.
lette le conclusioni del PG dottor Alessandro Cimmino che ha chiesto annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 30760 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OR VE ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di CO del 20/12/2022, con la quale, in riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, il giudice territoriale ha dichiarato de plano non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett.c) d.P.R. 380/2001, 181, comma 1, D.Ivo 42/2004, 6 e 30, dormi 1 e 8, L.394/1991, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001, perché estinti per prescrizione, ed ha confermato l'ordine di riduzione in pristino, disposto ai sensi dell'art. 181 D.Ivo 42/2004. 2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt.127 e 469 cod.proc.pen., in quanto la Corte di Appello ha prosciolto per prescrizione l'imputato adottando un provvedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen, senza dare alcun avviso alle parti e al difensore, e pertanto ,avendo deciso de plano, in violazione dell'art. 127 cod.proc.pen. Rappresenta di aver ottenuto, nelle more del giudizio di appello, il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato il 19/04/2021, e tuttavia di essersi trovato nelle impossibilità di produrre in giudizio la relativa documentazione. La mancata partecipazione all'udienza ha precluso, quindi, alla difesa di far valere l'intervenuta sanatoria quaie causa di estinzione del reato ai sensi dell'artt. 13 e 22 L. 47/1985 che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è prevalente e più favorevole rispetto alla causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 181„ comma 2, divo 42/2004, in quanto l'ordine di riduzione in pristino può essere impartito solo con la sentenza di sentenza di condanna, in quanto ne costituisce un provvedimento accessorio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con riferimento alla prima doglianza, si osserva, innanzitutto, che costituisce ius recetum che, in tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de pano' può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., posto che i'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio 1 (Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015 Ud. (dep. 18/12/2015) Rv. 265700). Nello stesso senso, con specifico riferimento alla sentenza di prescrizione, si è affermata quindi l'illegittimità della sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012 Cc. (dep. 30/10/2012) Rv. 25435), ciò che infatti determina la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, come affermato da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809. Detta ultima sentenza ha inoltre condizionato la rilevanza di tale nullità alla evidenza della prova dell'innocenza come risultante della sentenza impugnata e dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di impugnazione. Rispetto a tale questione è tuttavia intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata corre in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale i'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibiie, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Deve, quinCi, ritenersi che, a seguito della suddetta pronuncia e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suesposto, sussista comunque l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022). Ciò tanto più che, nel concorso delle due cause estintive del reato, rappresentate la prima dalla concessione del permesso di costruire in sanatoria ex arte., 13 e 22 legge n. 47 e la seconda dalla prescrizione, la prima prevale sulla seconda ove verificatasi in epoca precedente (Sez. 3, n. 10624 del 2006). 2.In ordine alla seconda doglianza, si osserva che l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei .uoghi a spese dei condannato, previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa (Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, Rv. 257916; Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764). La statuizione va quindi revocata. 3.La sentenza va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso.
PQM
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso. Cos': deciso all'udienza del 18/04/2023.