Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2007, n. 42725
CASS
Sentenza 3 ottobre 2007

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È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di istanza di riabilitazione, atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna.

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  • 1Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processo
    Martina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2007, n. 42725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42725
Data del deposito : 3 ottobre 2007

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