Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di istanza di riabilitazione, atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna.
Commentario • 1
- 1. Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processoMartina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2007, n. 42725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42725 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - rel. Presidente - del 03/10/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1575
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 11074/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. proposto da:
IA RE, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 26/9/2006 dalla Sezione 7^ della Corte di cassazione, dichiarativa della inammissibilità del ricorso proposto dal predetto ED avverso l'ordinanza emessa il 7/11/2005 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Misure di Prevenzione. udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. SANTI CONSOLO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 26 settembre 2006 dalla Sezione 7^ penale di questa Corte - che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medesimo avverso l'ordinanza datata 7 dicembre 2005 della Corte di appello - Sezione Misure di prevenzione - di Reggio Calabria, reiettiva della istanza di riabilitazione avanzata da ED AL.
Il ED ha proposto, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ricorso per straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. avverso la citata ordinanza dichiarativa di inammissibilità,
deducendo che la Corte di legittimità è incorsa, nel definire irrilevanti le censure del ricorrente, in un errore di fatto derivato dalla mancata percezione di quanto risultava documentato in atti, avendo essa in particolare supposto che esistessero fatti invece esclusi da provvedimento giudiziale (il ED era stato infatti assolto dal reato di occupazione abusiva, ed era stata dimostrata documentalmente la insussistenza delle rimproverate frequentazioni di pregiudicati da parte del ricorrente, assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con conseguente revoca della disposta misura di prevenzione, dichiaratosi altresì non doversi procedere per il reato di porto illegale di arma bianca di genere vietato perché estinto per oblazione).
Nella odierna udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione al principio fondamentale dell'ordinamento processuale, di inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, principio il quale, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625 bis c.p.p., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. La normativa dettata dall'art. 625 bis c.p.p. - nell'elaborare la quale il legislatore ha palesemente assunto come modello il contenuto della disciplina della revisione (cfr. artt. 629 e 632 c.p.p.), anch'essa certamente di carattere eccezionale (Cass., Sez. 1, 6 aprile 2000, rv. 216197; Cass., Sez. 1, 21 settembre 1999, Ilacqua, rv. 215244; Cass., Sez. 2, 2 dicembre 1998, Lucidi, rv. 212267) - ha, invero, carattere tassativo, e, poiché il ricorso è concesso soltanto "a favore del condannato" (comma 1) e la legittimazione all'impugnazione straordinaria è espressamente limitata al procuratore generale e al condannato (comma 2), ne segue che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze della Suprema Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, incontrando l'estensione a decisioni di natura diversa una insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27.3.2002, n. 1603, Basile, laddove si è affermato, appunto, che, in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali.
Nello stesso senso le Sezioni Unite si sono pronunciate nella coeva sentenza 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata, ed il principio di diritto sopra enunciato è stato costantemente ribadito dal giudice di legittimità: vedansi le decisioni di Cass. Sez. 5, 18.11.2005, n. 45937, Ierinò, Sez. 3, 28.1.2004, n. 6835, Mongiardo, Sez. 2, 12.5.2004, n. 26639, Macchi, Sez. 5, 20.6.2003, n. 38360, Accorinti, nelle quali - muovendo appunto dal dato normativo secondo il quale la impugnazione straordinaria de qua è ammessa solo "a favore del condannato", sicché una persona è legittimata a proporla avverso una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile un suo precedente ricorso, rende definitiva una precedente sentenza di condanna dei giudici di merito - è stata esclusa la esperibilità del ricorso straordinario in relazione a fattispecie nelle quali esso aveva avuto ad oggetto:
1) una decisione del giudice di legittimità riguardante provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglianza;
2) una decisione in materia di diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione, ex art. 314 c.p.p.; 3) una sentenza resa ai sensi dello stesso art. 625 bis c.p.p.; 4) una ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale). Il carattere eccezionale del mezzo di impugnazione in esame ed il conseguente divieto di estenderne la portata in via analogica, conducono a ritenere non esperibile il suddetto rimedio anche quando, come si da nel caso di specie, esso venga utilizzato avverso una ordinanza della Corte di cassazione dichiarativa della inammissibilità di un ricorso proposto contro provvedimento di rigetto di istanza di riabilitazione. Pertanto il ricorso straordinario proposto da ED AL avverso l'ordinanza n. 16734/2006, emessa il 26/9/2006 va dichiarato inammissibile.
A tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché - ricorrendo con ogni evidenza i presupposti di applicabilità della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. così come da leggersi a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (invero il ricorrente ha versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità avendo utilizzato un mezzo di impugnazione non esperibile in considerazione dell'oggetto stesso del provvedimento impugnato) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007