Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale. Ne consegue che la decisione in materia di diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc.pen., non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario, attesa la natura eccezionale dell'istituto, che non può essere applicato in via analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 28/01/2004
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 110
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 039583/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Vito Tassone, difensore di fiducia di:
NG AO, n. in Sant'Andrea Apostolo dello Ionio il 15.6.1933;
e da quest'ultimo;
ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza in data 27.2.2003 n. 13715/03 di questa Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal predetto NG avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, che aveva rigettato la richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 e 315 c.p.p.;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenico Catricalà, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso straordinario;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Il NG ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza in data 27.2.2003 n. 13715/03 di questa Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal medesimo NG avverso la ordinanza della Corte di Appello di Milano, che aveva rigettato la richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 e 315 c.p.p..
Il ricorrente denuncia l'esistenza di errori di percezione che hanno determinato la decisione, di cui si chiede la correzione, causati da una svista, o, quanto meno, da un equivoco in cui la Corte è incorsa nella lettura degli atti interni del giudizio.
In particolare il denunciato errore di fatto viene individuato nella errata supposizione che la ordinanza della Corte territoriale abbia indicato condotte tratte dalla lettura degli atti processuali e dalle sentenze, sulle quali sarebbe stata fondata in punto di fatto la decisione. Si deduce in proposito che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di questa Suprema Corte per effetto di una svista percettiva, l'ordinanza della Corte territoriale non indica alcuna specifica condotta dolosa o colposa posta in essere dal NG, con la quale egli avrebbe concorso ad indurre l'Autorità giudiziaria procedente ad emettere ed a mantenere per 470 giorni il provvedimento restrittivo della libertà personale del ricorrente. Si aggiunge che i comportamenti indicati nella predetta ordinanza sono ripetitivi di quanto genericamente ed apoditticamente assunto nel parere espresso dal Procuratore Generale presso la Corte territoriale e rappresentavano l'elemento costitutivo dei capi di imputazione, la cui sussistenza è stata esclusa dalle pronunce di assoluzione dell'imputato, tant'è che lo stesso Procuratore Generale presso questa Suprema Corte aveva fondato su tale rilievo la richiesta di annullamento dell'ordinanza.
Quale ulteriore errore di fatto, che ha viziato la decisione di questa Suprema Corte di cui si chiede la correzione, il ricorrente denuncia l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale le conclusioni del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze sarebbero diverse dal punto di vista deduttivo e probatorio da quelle della Procura Generale presso la Corte territoriale, mentre, al contrario - si afferma -, ne costituiscono copia conforme e risultano egualmente viziate per essere, secondo la definizione della sentenza, "alquanto generiche e definitorie, disancorate dai fatti attestati in atti del processo penale". Si denuncia ancora, quale errore di fatto, l'omesso esame di tutti i motivi del ricorso per Cassazione e dei motivi aggiunti. Si deduce in proposito che nei motivi di ricorso era stato evidenziato che la valutazione del comportamento ascritto all'imputato dalla Corte territoriale era disancorata dallo esame degli atti processuali, esistendo nel procedimento solo quelli prodotti dal ricorrente, nei quali veniva, tra l'altro, attestata la collaborazione del NG sin dal 5.9.1987, di talché - si afferma - sia il giudice di merito che questa Suprema Corte hanno omesso di esaminare e valutare la predetta documentazione, malgrado la espressa impugnazione sul punto. Si aggiunge conclusivamente che alla Corte di Cassazione è sfuggito che - come denunciato nei motivi di ricorso - nell'ordinanza impugnata la Corte territoriale non indica gli elementi fattuali dai quali è stata desunta la valutazione negativa della condotta dell'istante, per cui si chiede l'emissione di una nuova decisione, previa caducazione di quella viziata.
Con memoria difensiva, depositata il 12.1.2004, il ricorrente ha insistito nei precedenti rilievi con particolare riferimento alla carenza di elementi di dolo o colpa ravvisabili nel comportamento del NG.
Il ricorso è inammissibile.
È stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in ordine all'applicazione dell'art. 625 bis c.p.p. che "In tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali." (sez. un. 200216103, Basile P., riv. 221281; conf. sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
Peraltro, è stato ribadito con riferimento ad altri soggetti processuali, diversi dal condannato, che "La procedura prevista dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato;
ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile." (sez. 5^, ord. 3201 del 23.1.2003, P.C. in proc. Salvo A., riv. 224282)
La decisione in materia di diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. non è pertanto suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. in quanto non ha ad oggetto una pronuncia di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale e non la mera pronuncia di condanna alle spese del giudizio, conseguenziale al rigetto dell'impugnazione.
Peraltro, come già rilevato dalla citata giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, stante la natura eccezionale del rimedio costituito dal ricorso straordinario per la correzione di errori materiali, non è consentita l'applicazione analogica della norma che lo prevede.
Deve essere, in ogni caso, altresì, rilevato che con i motivi enunciati nel ricorso straordinario sostanzialmente non si denuncia un errore materiale nella percezione degli atti processuali, bensì l'asserito travisamento del loro contenuto da parte del giudice di legittimità, di talché anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile (cfr. citate sez. un. 200216103, Basile P., riv. 221281; conf. sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata, nelle quali è stato precisato che "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio"; cfr. anche sez. U, sent. 24169 del 3.6.2003, Papalia, riv. 225454)
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma, che viene fissata in ragione dei motivi della inammissibilità nella misura di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente NG AO al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004