Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice ovvero specifici obblighi previsti da norme finanziarie relative al pagamento della tassa di possesso, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento della tassa di possesso, omette, al fine di non pagare la tassa di possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto dalla legge, di recarsi presso gli uffici della Polizia stradale, anche al fine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilità di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine utile per l'esibizione della ricevuta di pagamento,
Commentario • 1
- 1. Ricorso contro multa per omessa indicazione del conducenteAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI QUINZI 5, presso l'avvocato OM EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARSELLA CARLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FROSINONE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 71/97 della Pretura di CASSINO, Sezione distaccata di PONTECORVO, depositata il 30/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il 17.6.1994 la Polizia stradale di Frosinone elevava nei confronti di TA MA contravvenzione per violazione dell'art. 181 c.s., per non avere esibito la ricevuta di pagamento del bollo di circolazione.
Con lo stesso verbale gli agenti operanti concedevano un termine di gg. 20, secondo il Pretore, o di gg. 10, secondo il MA, per esibire all'autorità di polizia la ricevuta di pagamento. Non avendo TA MA adempiuto all'ordine impartitogli veniva emessa nei confronti dello stesso da parte del Prefetto di Frosinone ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di L. 1.010.400.
Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva opposizione il MA avanti alla Pretura circondariale di Cassino, sezione di Pontecorvo, assumendo che il pagamento dell'allora tassa di circolazione poteva essere pagata anche successivamente ai termini di scadenza, corrispondendo le soprattasse previste dalla legge, talché illegittimo doveva ritenersi l'ordine di esibire la ricevuta di pagamento della tassa impartitogli dalla Polstrada di Frosinone. Si costituiva in giudizio il Prefetto di Frosinone che contestava le argomentazioni svolte dall'opponente rilevando che non avendo questi portato in visione il documento richiestogli, nei termini accordatigli, aveva violato il combinato disposto degli artt. 181 comma 3 e 180 comma 8 c d s.
Con sentenza in data 30.12.1997 il Pretore di Cassino-sezione distaccata di Pontecorvo, respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso fondato su due motivi TA MA.
Non svolge attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di cassazione il ricorrente impugna la sentenza del Pretore per violazione e falsa applicazione degli artt. 180 comma 8 e 181 comma 3 c.d.s. nonché degli artt. 5 D.L. n. 953/82 e 1 L. n. 27/78. Rileva che gli artt. 5 D.L. n. 953/82 e 1 L. n. 27/78, consentono all'automobilista di pagare la tassa di circolazione anche dopo la relativa scadenza, con un aumento proporzionale dell'importo iniziale.
Erronea è pertanto la statuizione contenuta nell'impugnata sentenza secondo la quale la normativa che regola il pagamento postergato "è stata introdotta al fine di stabilire preventivamente le modalità di pagamento successive alla scadenza naturale" posto che le norme in questione oltre a prevedere le modalità di pagamento in caso di ritardo, introducono un principio di elasticità, in base al quale i cittadini sprovvisti temporaneamente di liquidità possono pagare in ritardo versando un importo maggiorato rispetto a quello originariamente previsto.
Principio questo che si ritrova anche nell'art. 26 L. 689/89 che consente al contravventore in difficoltà economiche di pagare a rate il dovuto e ciò al fine di rendere a) effettiva l'esazione b) di permettere al contribuente di superare le difficoltà momentanee. Che questa sia la ratio legis si evince anche dall'art. 17 comma 24 L. n. 449/97 che ha abrogato l'obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa sul parabrezza. Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà di motivazione su un punto rilevante della controversia. Assume che il Pretore non ha considerato che l'invito a presentare un documento è legittimo solo quando l'invito stesso sia giustificato.
Il giudice di merito è caduto in contraddizione la dove non ha considerato che il ricorrente per poter ottemperare all'invito avrebbe dovuto pagare il bollo di circolazione entro il termine concessogli dalla Polstrada che scadeva il 27.6.1994, mentre facendo uso di una propria facoltà ha ritenuto di pagare il bollo medesimo solo in data 30.7.1994, quando il termine concessogli per l'esibizione era ormai spirato.
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Invero va rilevato che oggetto dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Frosinone ha per oggetto la violazione del disposto di cui all'artt 180 comma 8 C.d.S. espressamente richiamato dall'art. 181 comma 3 stesso codice e che in relazione a tale violazione è stata emessa la pronunzia del Pretore.
Consegue che irrilevanti devono, ritenersi le considerazioni svolte dal ricorrente relative alla ratio delle norme contenute negli artt. 5 D.L. n. 953/1982 e 1 L. n. 27/1978, posto che tali considerazioni attengono all'obbligo ed alle modalità di pagamento dell'allora tassa di circolazione e non alla condotta dovuta ex artt. 180 comma 8 e 181 comma 3 C.d.S.
Va a tal proposito rilevato che questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che gli artt. 180 comma 8 e 181 comma 3 del C.d.S., non sanzionano violazioni di specifiche condotte previste dal C.d.S. o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, relative al pagamento della tassa di circolazione ora tassa di possesso, ma l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti. (Cass. civ. sez. 1 20.7.2001 n. 9924) Nella specie risulta dalla stessa narrativa del ricorso che il MA non si è recato presso gli uffici della Polstrada, nel termine concessogli, perché, come egli stesso assume, se si fosse recato presso tali uffici avrebbe dovuto pagare la tassa di circolazione, prima del termine ultimo previsto dalla legge. Tale condotta è sufficiente ad integrare l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 181 comma 3 e 180 comma 8 C.d.S.
Nè può nella specie ritenersi che non sussistesse motivo di collaborare con la Polstrada, sul presupposto che questa non avesse più potere accertativo, considerato che tale potere è cessato a decorrere dal 25.11.1998, data dalla quale è stato disposto il trasferimento alle regioni dell'accertamento e della riscossione delle tasse automobilistiche, talché nel 1994 l'accertamento dell'infrazione in esame ancora rientrava nei compiti di istituto delle forze dell'ordine, mentre irrilevante è ogni considerazione in ordine alla perdurante, possibilità di pagare la tassa di proprietà con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine concesso per l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa, posto che tale circostanza doveva essere fatta presente agli organi della Polstrada, nell'ambito della dovuta collaborazione, onde evitare che si concretizzasse la violazione in esame. Pertanto come su integrata la motivazione dell'impugnata sentenza, esatta in diritto, riguardo al dispositivo, il ricorso va dichiarato respinto.
Nulla spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002