Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3123
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice ovvero specifici obblighi previsti da norme finanziarie relative al pagamento della tassa di possesso, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento della tassa di possesso, omette, al fine di non pagare la tassa di possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto dalla legge, di recarsi presso gli uffici della Polizia stradale, anche al fine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilità di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine utile per l'esibizione della ricevuta di pagamento,

Commentario1

  • 1Ricorso contro multa per omessa indicazione del conducente
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 maggio 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3123
Data del deposito : 5 marzo 2002

Testo completo