CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36805 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo Con requisitoria scritta ai sensi dellart. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione dr.Giuseppe Riccardi ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria del 10 giugno 2023, la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nei motivi dell'impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36805 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 16/06/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna inflitta a OR HA dal tribunale di Modena in composizione monocratica per il delitto di furto in abitazione continuato di cui agl'artt. 81 cpv., 624 bis cod. pen., aggravato dall'abuso delle relazioni di ospitalità, commesso in danno di NO LI, in Guiglia (MO) tra il 8 marzo e il 22 marzo 2015. 1.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha elaborato un unico motivo di impugnazione, nel cui contenuto ha dedotto inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe equivocato l'emersione, nei motivi di gravame, di un'ammissione di responsabilità in realtà insussistente ed avrebbe erroneamente dato valore alla saltuarietà della frequentazione, da parte dell'imputato, dell'abitazione della persona offesa per inferire l'abuso della sua introduzione nelle relative pertinenze, dove erano custoditi gli attrezzi di lavoro oggetto dell'asportazione. Considerato in diritto La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1.Quanto alle censure che investono l'attribuibilità dell'illecito all'imputato, osserva il collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di Cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Siamo, inoltre, in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595). La Corte di merito, con motivazione articolata, esauriente e immune da vizi di intrinseca illogicità ha, per un verso, valorizzato le deposizioni testimoniali, trasparenti, disinteressate ed oggettivamente riscontrate, del nipote dell'NO, AL UC e dell'amico di costui, ES 1 Alessio, e, per altro verso, ha rimarcato che l'imputato era presente, nelle date dei furti, presso l'abitazione della persona offesa, che lo aveva più volte ospitato a casa sua, anche per il pernottamento, finendo per defilarsi definitivamente una volta raggiunto dalle telefonate finalizzate a chiarire la vicenda, una volta scoperta. 1.2. La residua parte del motivo di ricorso, che si sofferma sulle condizioni locali e circostanziali che hanno agevolato la sottrazione dei beni, è invece fondata. Al riguardo deve essere ricordato che "è configurabile il delitto di furto aggravato dall'abuso di ospitalità, e non quello di furto in abitazione, nel caso in cui sussista un nesso meramente occasionale tra l'ingresso nell'abitazione altrui e l'impossessamento della cosa mobile, determinato dallo sfruttamento di un'occasione propizia" (sez. 5, n. 40307 del 22/06/2022, Rinaldi, Rv. 283802; sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226). Il nuovo testo dell'art. 624-bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, invero, non ha innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, collegamento già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen.). Nel caso in esame - risultando dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello che la frequentazione dell'abitazione della persona offesa non era strumentale alla commissione dei furti, ma era legata alla relazione amicale tra l'imputato e la vittima - difetta un nesso strettamente funzionale tra l'introduzione nel magazzino di pertinenza dell'abitazione e l'impossessamento del bene altrui, mentre ricorre l'aggravante del profittamento della condizione di ospitalità, perché è univocamente emerso, ad una semplice lettura delle sentenze di merito, che l'imputato si sia trovato nella altrui proprietà con il consenso non viziato dell'avente diritto ed abbia sfruttato l'occasione per asportare il materiale dall'immobile di pertinenza della casa della vittima. Il fatto, pertanto - nell'accertata ed incontestata presenza, nel fascicolo procedimentale, della querela della persona offesa - va riqualificato come furto aggravato dall'abuso di ospitalità, di cui agli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen., come del resto invocato dalla difesa dell'imputato con i motivi di gravame e con il presente ricorso. 2.Tanto detto, rileva la Corte che il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto è stato commesso tra il 8 marzo ed il 22 marzo 2015. Nel calcolo del tempo necessario a prescrivere deve tenersi conto della sospensione dettata dalla disciplina della prescrizione introdotta nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid- 19, che ha previsto la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, stabilita dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; tale normativa si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la 2 re estensore Il Presidente decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Cass. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432). La sentenza di primo grado è stata emessa il 21 gennaio 2020 ed il giudice ha indicato nel dispositivo il maggior termine di giorni novanta per il deposito della stessa, la cui decorrenza è dunque inclusa nell'arco temporale compreso tra il 9 marzo e il 11 maggio 2020. Pertanto, il termine di prescrizione è irrimediabilmente spirato, al più tardi e nell'assenza di ulteriori vicende sospensive di cui all'art. 159 cod. pen., il 4 novembre 2022 (anni 7 e mesi 6 in considerazione degli effetti delle interruzioni di cui all'art. 161 cod. pen., + 43 giorni di sospensione del periodo dell'emergenza Covid-19, questi ultimi ottenuti sottraendo dai 90 giorni della riserva di deposito della sentenza quelli inclusi tra il 21 gennaio 2020 ed il 8 marzo 2020).
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 c.p.., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo Con requisitoria scritta ai sensi dellart. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione dr.Giuseppe Riccardi ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria del 10 giugno 2023, la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nei motivi dell'impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36805 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 16/06/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna inflitta a OR HA dal tribunale di Modena in composizione monocratica per il delitto di furto in abitazione continuato di cui agl'artt. 81 cpv., 624 bis cod. pen., aggravato dall'abuso delle relazioni di ospitalità, commesso in danno di NO LI, in Guiglia (MO) tra il 8 marzo e il 22 marzo 2015. 1.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha elaborato un unico motivo di impugnazione, nel cui contenuto ha dedotto inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe equivocato l'emersione, nei motivi di gravame, di un'ammissione di responsabilità in realtà insussistente ed avrebbe erroneamente dato valore alla saltuarietà della frequentazione, da parte dell'imputato, dell'abitazione della persona offesa per inferire l'abuso della sua introduzione nelle relative pertinenze, dove erano custoditi gli attrezzi di lavoro oggetto dell'asportazione. Considerato in diritto La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1.Quanto alle censure che investono l'attribuibilità dell'illecito all'imputato, osserva il collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di Cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Siamo, inoltre, in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595). La Corte di merito, con motivazione articolata, esauriente e immune da vizi di intrinseca illogicità ha, per un verso, valorizzato le deposizioni testimoniali, trasparenti, disinteressate ed oggettivamente riscontrate, del nipote dell'NO, AL UC e dell'amico di costui, ES 1 Alessio, e, per altro verso, ha rimarcato che l'imputato era presente, nelle date dei furti, presso l'abitazione della persona offesa, che lo aveva più volte ospitato a casa sua, anche per il pernottamento, finendo per defilarsi definitivamente una volta raggiunto dalle telefonate finalizzate a chiarire la vicenda, una volta scoperta. 1.2. La residua parte del motivo di ricorso, che si sofferma sulle condizioni locali e circostanziali che hanno agevolato la sottrazione dei beni, è invece fondata. Al riguardo deve essere ricordato che "è configurabile il delitto di furto aggravato dall'abuso di ospitalità, e non quello di furto in abitazione, nel caso in cui sussista un nesso meramente occasionale tra l'ingresso nell'abitazione altrui e l'impossessamento della cosa mobile, determinato dallo sfruttamento di un'occasione propizia" (sez. 5, n. 40307 del 22/06/2022, Rinaldi, Rv. 283802; sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226). Il nuovo testo dell'art. 624-bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, invero, non ha innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, collegamento già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen.). Nel caso in esame - risultando dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello che la frequentazione dell'abitazione della persona offesa non era strumentale alla commissione dei furti, ma era legata alla relazione amicale tra l'imputato e la vittima - difetta un nesso strettamente funzionale tra l'introduzione nel magazzino di pertinenza dell'abitazione e l'impossessamento del bene altrui, mentre ricorre l'aggravante del profittamento della condizione di ospitalità, perché è univocamente emerso, ad una semplice lettura delle sentenze di merito, che l'imputato si sia trovato nella altrui proprietà con il consenso non viziato dell'avente diritto ed abbia sfruttato l'occasione per asportare il materiale dall'immobile di pertinenza della casa della vittima. Il fatto, pertanto - nell'accertata ed incontestata presenza, nel fascicolo procedimentale, della querela della persona offesa - va riqualificato come furto aggravato dall'abuso di ospitalità, di cui agli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen., come del resto invocato dalla difesa dell'imputato con i motivi di gravame e con il presente ricorso. 2.Tanto detto, rileva la Corte che il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto è stato commesso tra il 8 marzo ed il 22 marzo 2015. Nel calcolo del tempo necessario a prescrivere deve tenersi conto della sospensione dettata dalla disciplina della prescrizione introdotta nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid- 19, che ha previsto la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, stabilita dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; tale normativa si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la 2 re estensore Il Presidente decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Cass. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432). La sentenza di primo grado è stata emessa il 21 gennaio 2020 ed il giudice ha indicato nel dispositivo il maggior termine di giorni novanta per il deposito della stessa, la cui decorrenza è dunque inclusa nell'arco temporale compreso tra il 9 marzo e il 11 maggio 2020. Pertanto, il termine di prescrizione è irrimediabilmente spirato, al più tardi e nell'assenza di ulteriori vicende sospensive di cui all'art. 159 cod. pen., il 4 novembre 2022 (anni 7 e mesi 6 in considerazione degli effetti delle interruzioni di cui all'art. 161 cod. pen., + 43 giorni di sospensione del periodo dell'emergenza Covid-19, questi ultimi ottenuti sottraendo dai 90 giorni della riserva di deposito della sentenza quelli inclusi tra il 21 gennaio 2020 ed il 8 marzo 2020).
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 c.p.., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16/06/2023