Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11898 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
E N O I Z A R REPUBBLICA ITALIANA T . S I e G m IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E o R C A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D Oggetto 1898 E oppomprove ad iu= T N SEZIONE SECONDA CIVILE E fiuentione, compravend S E eccevere a mademy Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Agiste ti Twente - Presidente - R.G.N. 22193/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron.29507 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Consigliere Rep. Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: EO MO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rag. EO AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo difende, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
LD D'CO DITTA;
intimato avverso la sentenza n. 32/98 del Giudice conciliatore 2002 di SAN SEVERO, depositata il 05/10/98; 404 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato CAPPUCCILLI Vittorio, difensore del ricorente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, rigetto del resto. -2- Srl SA c/ D'ER RG 22193/99 - 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29.12.89, la Srl EO SA propo- neva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 17.11.89 per £ 765.180 emesso nei suoi confronti dal giudice con- ciliatore di S. Severo ad istanza di VA D'ER, creditore della detta somma in ragione d'un'effettuata fornitura di merce, assumendo, per quanto in questa sede ancora interessa, che la merce consegnatale era risultata inidonea all'uso, tanto che al riguardo aveva chiesto ac- certamento tecnico preventivo. Costituendosi, il D'ER contestava quanto ex ad- verso dedotto evidenziando come la merce fosse stata rice- vuta e trattenuta senza che sulla stessa la controparte avesse sollevato contestazione alcuna e come l'accerta- mento tecnico preventivo in corso davanti ad altro giudi- ce avesse ad oggetto diversa fornitura, onde chiedeva il rigetto dell'opposizione. In sede di precisazione delle conclusioni l'oppo- nente svolgeva anche domanda riconvenzionale per risarci- mento dei danni da liquidarsi equitativamente nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Con sentenza 5.10.98, il giudice conciliatore ri- tenuto che la questione dei vizi della merce compravendu- ta esulasse dall'ambito del giudizio, inteso al solo ac- certamento della sussistenza dell'obbligazione di paga- Srl SA c/ D'ER RG 22193/99 -2- mento e dell'adempimento o meno della stessa;
che l'op- ponente fosse inadempiente all'obbligazione oggetto dell' ingiunzione opposta, non avendo provato d'aver corrispo- sto la somma pretesa dalla controparte ma solo incentrato la sua difesa sui vizi della merce ricevuta;
che sulla questione dei vizi e dei danni, in quanto irrilevante ai fini del decidere, non fosse necessario riaprire l'i- 1struttoria rigettava l'opposizione. Avverso tale decisione la Srl Romeo SA ha pro- posto ricorso per cassazione con tre motivi illustrati anche da successiva memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione degli artt. 115 e 116 CPC, 2697 e 1460 CC;
vi- zio di motivazione si duole che il giudice conciliatore abbia omesso di pronunziarsi sull'eccezione inadimplenti non est adimplendum formalmente sollevata con l'opposizione ed il cui fondamento era stato adeguatamente suffragato dal- le prove fornite in corso di causa anche sotto il profilo del riconoscimento dei vizi della merce da parte del ven- ditore. Il motivo merita accoglimento. Sebbene non l'abbia espressamente denunziata nell' intestazione, la ricorrente formula, nel contesto esposi- Sri SA c/ D'ER RG 22193/99 - 3 - tivo, una fondata censura d'omesso esame ed omessa pro- nunzia in ordine all'eccezione inadimplenti (o non rite adimplenti) non est adimplendum che, formalmente sollevata nel giudizio di merito, il giudice conciliatore ha esplicitamente ri- tenuto di non dover prendere in considerazione, erronea- mente supponendo che, in sede d'opposizione a decreto in- giuntivo, unica contestazione utilmente prospettabile da dell'opponente potesse essere quella d'avvenuto parte adempimento della prestazione ex adverso pretesa ed oggetto del provvedimento monitorio. Vero è, per contro, che l'opposizione a decreto in- giuntivo introduce un ordinario giudizio di merito nel quale l'opponente, nella sua qualità di formale attore ma di sostanziale convenuto, è legittimato a contrastare la pretesa della controparte, formale convenuta ma attrice sostanziale, con tutte le eccezioni che ritenga utile sollevare in ordine al rapporto posto alla base dell'in- giunzione opposta tipica, nel caso di compravendita quale quello di specie, l'eccezione sollevata dall'odier- na ricorrente che, richiesta del pagamento della presta- zione resale dalla controparte, ha contestato l'inesatto adempimento della prestazione stessa e sulle quali il giudice è, dunque, tenuto a decidere. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione degli artt. 112, 115, 116, 36 CPC e vizio di Srl SA c/ D'ER RG 22193/99 - 4 si duole che il giudice concilatore non si motivazione - sia pronunziato sulla riconvenzionale per danni formal- mente proposta sulla quale controparte aveva implicita- mente accettato il contraddittorio. Il motivo non merita accoglimento. La stessa ricorrente afferma d'aver proposto la do- manda in sede di precisazione delle conclusioni, tratta- si, pertanto, di domanda nuova, in ordine alla quale, per la sua ammissibilità, non è sufficiente allegare generi- camente una pretesa accettazione tacita da parte dell' avversario. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, con riferimento al divieto di introduzione d'una domanda nuova nel corso del procedi- mento di primo grado ed in relazione agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 153 del 1990, la mera inerzia o il sem- plice silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda nuova introdotta da controparte non può configurarsi come accettazione del contraddittorio sul punto, essendo inve- ce а tal fine necessaria un'accettazione esplicita quanto meno, un'accettazione implicita estrinsecatasi in un comportamento concludente (tra gli altri, l'aver con- trodedotto nel merito senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della domanda stessa) logicamente inconciliabi- Srl SA c/ D'ER RG 22193/99 -5 - le con la volontà di opporsi all'introduzione nel giudi- zio d'un nuovo tema di dibattito. Con il terzo motivo, la ricorrente wwwy denunziando siviolazione dell'art. 116 CPC e vizio di motivazione duole che il giudice conciliatore abbia ritenuto fosse necessario un supplemento d'istruttoria sulla questione dei vizi e dei danni pur essendo stati gli uni e gli al- tri adeguatamente provati. Il motivo non merita accoglimento. Nello stesso, infatti, non è svolta alcuna censura cui possa riconoscersi il carattere della specificità ma solo l'affermazione della già avvenuta acquisizione delle prove dell'avverso inadempimento, incongrua a fronte del- l'affermazione del giudice conciliatore che la riapertura dell'istruttoria a tal fine gli fosse stata espressamente richiesta;
la questione resta, d'altra parte, evidente- mente assorbita nell'accoglimento del primo motivo, giac- ché il giudice conciliatore ha ritenuto di non dare in- gresso alle istanze istruttorie de quibus in quanto intese alla dimostrazione del fondamento dell'eccezione d'ina- dempimento (o d'inesatto adempimento) già giudicata irri- levante ai fini del decidere, onde, su tale eccezione do- vendosi ancora svolgere il giudizio stante la rilevata illegittima pretermissione della decisione sul punto, la Srl SA c/ D'ER RG 22193/99 - 6- questione della relativa istruttoria rientra necessaria- mente nell'ambito del giudizio di rinvio. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in re- lazione al motivo accolto e la causa, di conseguenza, ri- messa per nuovo esame ad altro giudice del merito che, stante la riforma degli organi giudicanti in primo grado nel frattempo intervenuta, s'indica nel giudice di pace, sempre di San Severo, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimi- tà.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo ed il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di San Severo. Così deciso in Camera di Consiglio il 13.03.2002. Il Presidente Il Con est. Mettiny CANCELLIERE C1 Francesc Catania DEPO A 7 AGO: 2002 Roma IL CANCELLIERE C₁ IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania