CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE TE, nato a [...] il [...]; LO AL DA, nato a [...] il 10 gennaio1989; AT FR PO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 3041/20 della Corte di appello di Bari del 18 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
letta, altresì, la memoria in replica redatta, nell'interesse del ricorrente AT, dagli avv.ti Luigi Leonardo COVELLA e Roberto FRASSANITO, entrambi del foro di Lecce, con la quale hanno insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 713 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 20/09/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente riformato la sentenza con la quale il precedente 19 gennaio 2015 il Tribunale di Bari aveva, per quanto ora interessa, dichiarato la penale responsabilità; di IL TE quanto ai fatti a lui contestati sub B) della rubrica e, riqualificati gli stessi ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925 quanto all'episodio del 5 settembre 2007 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925 quanto all'episodio del 4 settembre 2007, riconosciute in favore del predetto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione;
di HI AL DA, quanto al fatto a lui contestato sub B) della rubrica e, riqualificato il medesimo ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione;
di AT FR PO quanto al fatto a lui contestato sub B) della rubrica, riqualificato il medesmo ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione. Con la citata sentenza il Tribunale di Bari aveva, altresì, condannato i predetti imputati, oltre ad altri, al risarcimento in solido del danno patito, da liquidarsi in separato giudizio, dalle parti civili costituite: CA ER;
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Università politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre al ristoro delle spese giudiziali da ciascuna di queste affrontate nel grado di giudizio. Come detto, sostanzialmente riformando la sentenza emessa in primo grado, la Corte di appello di Bari, con la ricordata decisione del 18 gennaio 2020, dichiarava gli imputati appellanti, fra i quali i tre sopra indicati, prosciolti dalle accuse loro formulate in quanto i relativi reati erano estinti per prescrizione;
disponeva, tuttavia, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la conferma delle statuizioni civili assunte dal Tribunale, tranne, per quanto ora di interesse, per ciò che attiene alla condanna dell'HI al risarcimento del danno civile patito da CA ER, condanna che la Corte territoriale non ha confermato. Avverso la sentenza emessa in sede di gravame hanno interposto ricorso per cassazione i tre imputati indicati in epigrafe. 2 Quanto a IL TE, questi ha affidato le proprie censure a due motivi di impugnazione, dei quali il primo ha il seguente contenuto: con esso è lamentata la mancanza di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili in relazione alle quali, rileva il ricorrente, la Corte di appello di Bari non ha fornito alcuna giustificazione, essendosi limitata a rilevare, una volte riscontrata l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale dei reati contestati al IL, la non ricorrenza di fattori che avrebbero potuto portare a riconoscere la assoluzione dell'imputato con formula ampia. Connesso al precedente è, anche, il secondo motivo di ricorso, in quanto, in realtà, ne costituisce una specificazione, avendo con esso lamentato la difesa del IL il fatto che egli sia stato condannato, sia pure con condanna generica, al risarcimento del danno anche nei confronti della Università politecnica delle Marche, sebbene egli non avesse commesso nei confronti di tale istituzione alcun reato, come dimostrato dal fatto che il capo di imputazione elevato nei suoi confronti non preveda che la predetta Università potesse essere parte lesa dele condotte a lui attribuite. AT FR ha, a sua volta, affidato, in un primo tempo, le sue doglianze a quattro motivi di ricorso;
il primo riferito alla errata o falsa applicazione degli artt. 531 e 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di merito, omesso di dichiarare la assoluzione nel merito del AT in luogo del suo proscioglimento per intervenuta prescrizione;
il secondo motivo di ricorso attiene alla errata qualificazione del fatto ascritto al AT e alla impossibilità di ricondurre la condotta attribuita al AT alla ipotesi di delitto tentato, se non ricorrendo ad una ipotesi di interpretazione analogica della norma precettiva, operazione notoriamente inibita in sede penale. Con il terzo motivo è censurato il ritenuto difetto di motivazione in relazione alla omessa risposta data alle doglianze del ricorrente in sede di gravame. Infine, con il quarto motivo la ricorrente difesa ha osservato che, sebbene fnccP ctatn GPrinalatn ai niiirliranti rhp rnn nrrlinan7a rIpl A nnwPmhrp 9r19(1 la Corte di appello di Lecce avesse sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice del gravame di pronunziarsi, anche in caso di prescrizione, sugli effetti civili della sentenza una volta che sia stata pronunziata sentenza di condanna in primo grado, inspiegabilmente una tale decisione non è stata presa anche dalla Corte barese, sicchè la difesa del AT ha ora, in sede di ricorso, riformulato la eccezione di illegittimità costituzionale. 3 Con successiva memoria del 6 settembre 2022 la ricorrente difesa ha espressamente dichiarato di rinunziare al terzo motivo di impugnazione, insistendo per l'accoglimento dei restanti. Anche la difesa di HI AL DA è insorta avverso la sentenza della Corte barese, censurandone la statuizione sulla base di un unico motivo di impugnazione con il quale si è lagnata del fatto che i giudici del merito siano pervenuti alla non esclusione della rilevanza penale della condotta attribuita al suo assistito sulla base di una inammissibile interpretazione di carattere analogico della norma precettiva la cui violazione è stata al medesimo ascritta. rrilUCTINICOATin TIU rtToirrn ••I ••• • • .0 ••• P.• • 1.• • • V 00 • Dei ricorsi proposti solo quello del IL è, peraltro solo parzialmente, fondato, di tal che esso deve essere, per quanto di ragione, accolto, mentre gli altri, risultati infondati, debbono essere rigettati. Dopo avere dato atto della irrilevanza nella presente sede del terzo motivo della impugnazione articolata dalla difesa del AT, trattandosi di motivo cui il ricorrente ha espressamente rinunziato e che, pertanto, è ora, come tale, ineiudidlimente inammissibile, si ritiene opportuno prendere le mosse dai ricorso di HI, il quale ha lamentato il fatto che non sia stata esclusa in radice la sua penale responsabilità in ordine ai profili di condotta a lui ascritti ma si sia giunti ad una sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato contestatogli, già oggetto di riqualificazione in termini di tentativo fin dalla sentenza di primo grado, per effetto di una inammissibile interpretazione analogica della norma precettiva la cui violazione gli era stata attribuitadal giudice di primo grado, esaminando tali sue rimostranze congiuntamente a quelle formulate con il secondo motivo del suo ricorso dall'imputato AT aventi un analogo contenuto al precedente motivo di doglianza. Va, a questo punto, precisato che sia all'HI che al AT è stata -se In ti ni nnn rine. I Inrir-ni-, r,,n rifeleirr-"nrebn nII, rienl “..,41 ISA V II• I.11 1,4,4 11411,.111111,1,..U., 0,II•• II 1,011,. 1. 1,11111A,V1,, livello di mero delitto tentato in ordine alla unica ipotesi criminosa a lui contestata;
ed analogamente derubricata anche in relazione alla posizione dell'HI in ordine all'episodio a lui contestato, la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925. Premesso che la disposizione indicata punisce con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno la condotta di colui che, fra l'altro, "in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o 4 di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico (...) presenti come propri dissertazioni, studi pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri", rileva la Corte che nel caso di specie, come si andrà a breve a dimostrare, la corrispondenza fra la condotta che viene imputata a due ricorrenti, per come delineata nella rubrica elevata a carico dei medesimi, e la ipotesi criminosa descritta nella norma precettiva non è frutto di una interpretazione (rectius: applicazione) analogica di quest'ultima ma è il corretto e legittimo risultato della ermeneusi normativa svolta in sede dì:merito. E' opportuno, in termini di necessaria e giustificata stringatezza espositiva, rievocare, onde meglio comprendere la specificità della presente vicenda, taluni aspetti di fatto che hanno condotto alla adozione della sentenza impugnata e del suo precedente di primo grado. Seguito di indagini di polizia giudiziaria era stata, originariamente, contestata ad uno degli imputati in sede di merito (la cui specifica posizione ora non interessa) una complessa imputazione che riguardava, principalmente, la promozione e la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione volti a falsare, attraverso la trasmissione a mezzo telefoni cellulari ai candidati delle corrette risposte, articolate da soggetti terzi rispetto ala prova di selezione, da dare al questionario sottoposto a ciascun candidato, i risultati delle prove di selezione per l'ammissione a determinate facoltà universitarie per le quali è previsto il cosiddetto "numero programmato"; mentre agli altri imputati si tratta di decine di persone fra le guaii sono compresi gli attali ricorrenti era stata contestata, con vane modalità esecutive, la attività diretta, appunto, a falsare, giovandosi di ciò, i risultati delle prove di ammissione ai predetti corsi di laurea;
in particolare al IL era stata originariamente contestata, sotto la rubrica della truffa aggravata, l'acquisizione, tramite artifici e raggiri, dell'ingiusto profitto consistente nella conoscenza, attraverso comunicazioni con l'esterno, delle giuste risposte da dare ai quesiti ministeriali a lui sottoposti nel corso delle prove di ammissione, tenutesi nei giorni 4 e 5 settembre 2007, ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia presso la Università di Bari e di Odontoiatria presso quella di Foggia, con conseguente danno a carico sia degli altri candidati che della struttura universitaria che aveva organizzato lo svolgimento delle prove;
analoghe le imputazioni mosse ad HI AL DA ed a AT FR PO, sia pure con riferimento, quanto al primo, alla sola prova di ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Bari e, quanto al secondo, sia alla prova di ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia della Università 5 di Bari che a quella di ammissione alla facoltà di Odontoiatria della Università di Ancona. Il Tribunale di Bari, con una corposissima sentenza emessa in data 19 gennaio 2015, esclusa la sussistenza di un'associazione per delinquere, ha, per quanto ora interessa, dettagliatamente illustrato il meccanismo volto a falsare i risultati delle più volte richiamate prove di ammissione ad alcune delle facoltà universitarie a "numero programmato", provvedendo, quindi, previa derubricazione della condotta ascritta, fra l'altro, agli odierni ricorrenti iin quella prevista e punita dall'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, ulteriormente qualificata quanto al IL, limitatamente ad uno degli episodi a lui contestati, e quanto agi altri due imputatO in ordine a tutti i fatti loro attribuiti, sotto la specie del delitto tentato, a dichiarare la loro penale responsabilità ed a condannarli, riconosciute a ciascuno di essi le circostanze attenuanti generiche, alla pena, peraltro condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituite parti civili, CA ER, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e Università politecnica delle Marche. Come ricordato con ia sentenza emessa a seguito dei gravame interposto dagli imputati condannati, ferme restando le valutazioni di merito operate dal giudice di primo grado, la cui decisione costituisce, pertanto, un corpo unico sotto l'aspetto motivazionale con quella pronunziata dal giudice di appello (cfr. ai riguardo: Corte di cassazione, Sezione lI penale, 6 settembre 2019 n. 37295), la Corte territoriale di Bari ha dichiarato la intervenuta prescrizione dei reati contestati, eliminando, pertanto, le condanne penali;
ha escluso anche la condanna di HI al risarcimento del danno in favore della parte civile CA, mentre ha, nel resto, confermato la sentenza del giudice di primo grado. Quanto alle modalità operative attraverso le quali si sarebbe realizzata la rArlfintt PmPrcn rho !P CtPCCP carPhhPrn rY2W 2varo rocn possibile - attraverso la attività di un soggetto che, per la sua qualifica, era a conoscenza del contenuto dei quesiti sottoposti ai candidati nel corso della prove di ammissione alle ricordate facoltà universitarie — che le corrette risposte a tali quesiti fossero veicolate, tramite l'utilizzo di telefoni cellulari, a determinati candidati, fra i quali gli odierni ricorrenti, i quali le avrebbero, pertanto, utilizzate o, comunque, potute utilizzare nella redazione dei propri elaborati, senza dovere attingere alla propria scienza. 6 Tanto osservato, va, a questo punto, ricordato che la previsione normativa che si assume essere stata violata dai ricorrenti, sia pure anche nella forma tentata, consiste nella "presentazione come propri" in occasione di "esami (...) prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altri grado o titolo scolastico o accademico" di "dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri". Ritengono i ricorrenti che l'applicazione di tale disciplina alle fattispecie loro contestate sia inammissibile in quanto frutto di una interpretazione analogica in malam partem del dettato normativo;
operazione che, come tale, è, sulla base di molteplici profili, vietata nella materia penale. Costituisce, in effetti, patrimonio elementare di ogni sapienza giuridica, oltre che fattore fondante di una moderna civiltà giuridica in materia sanzionatoria, il rilievo secondo il quale lo strumento di riempimento delle lacune legislative offerto dal ricorso alla "applicazione analogica" in malam partem è inibito in relazione alle norme penali incriminatrici (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 luglio 2021, n. 25676; idem Sezione V penale, 27 settembre 2018, n. 42521); è altrettanto pacifico che si debba ricorrere alla analogia - che piuttosto che strumento della ermeneutica giuridica è mezzo, eccezionale, di nomopoiesi, essendo destinato al colmare le lacune dell'ordinamento, di tal che appare contraddittorio attribuire ad esso una funzione interpretativa, posto che esso entra in giuoco proprio laddove non vi è disposizione suscettibile di essere applicata e, quindi, previamente interpretata - allorchè la disciplina di una determinata figura giuridica presenti delle lacune, incolmabili con gli altri ordinari strumenti posti a disposizione dell'interprete, di tal che, onde dirimere una determinata controversia, ovviamente anche in sede non strettamente giudiziaria, (l'analogia è, infatti, strumento la cui attualità applicativa sorge, si direbbe, esclusivamente nella pratica giuridica, atteso che in sede meramente teoretica il rilevamento di lacune nell'ordinamento non è fattore che presenti problemi da risolvere), si deve ricorrere alla disciplina positiva di altra figura giuridica che, per avere profili - funzionali o strutturali - prossimi a quella in questione, si presta a consentirne, attraverso il travaso di una parte del suo meccanismo applicativo, la funzionalità quanto all'aspetto, diversamente, lacunoso e, pertanto, inutilizzabile della disciplina dell'istituto in discorso. E' evidente che un tale meccanismo, laddove applicato al diritto penale precettivo, può comportare la estensione in malam partem di fattispecie che, 7 altrimenti, per effetto della lacuna legislativa, sarebbero situate al di fuori del fuoco della noma incriminatrice. Cosa che, per motivi facilmente intuibili - riconducibili quanto meno alla necessità che l'inserimento di una determinata condotta nel novero di quelle penalmente rilevanti, acciocchè la sua violazione costituisca consapevole espressione di un atteggiamento antidoveroso dell'individuo agente, debba essere preesistente rispetto alla violazione stessa - ripugna alla comune coscienza giuridica ed è, pertanto, come accennato, sotto più profili espressamente vietato. A tale riguardo si richiama dettato di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale, in tal modo, costituendo un insuperabile ostacolo all'utilizzo dello strumento della analogia in materia penale (ostacolo, per altro, ribadito, sebbene non con la stessa forza didascalica, ma con pari efficacia sia a livello codicistico dall'art. 1 cod. pen, ove si legge che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite", sia a livello di Carta costituzionale, ove si rifletta, tenuto conto anche della ricordata funzione nomopoietica della analogia, che il divieto in questione è, di fatto, espressione dd primato in materia penale, rispetto alle altre fonti del diritto, della legge formale, presidiato dall'art. 25, cpv., della Costituzione) prevede che "le leggi penali (..) non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati". Ma va in realtà escluso che nella presente fattispecie ci si trovi di fronte ad una ipotesi di applicazione normativa analogica;
ed invero - anche a non volere rilevare che l'istituto dianzi illustrato presuppone un rapporto dialettico fra due distinte discipline normative, di tal che l'una presenti delle lacune che possano essere colmate attraverso il ricorso ad altra, diversa ma analoga, disciplina, mentre in questo caso, secondo la prospettazione delle concludenti difese, avremmo, semmai, un rapporto fra condotte, l'una, quella posta in essere dagli attuali ricorrenti, per la quale il legislatore non ha previsto alcuna disciplina precettiva (non vietandone in altre parole la realizzazione), e l'altra descritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, in termini non coincidenti con la precedente, di tal che, a seguire la tesi delle difese, invece che di violazione del divieto di applicazione analogica in materia penale, dovrebbe, piuttosto, parlarsi di vera e propria estraneità della fattispecie concreta a quella descritta dai legislatore come penalmente rilevante - si osserva che, in realtà, nella fattispecie ora in scrutinio la condotta posta in essere dai soggetti imputati rientra pienamente nel focus di quella 8 astrattamente descritta dal legislatore nella disposizione che si assume essere stata violata. Infatti, appare indubitabile che la prova che i prevenuti erano tenuti a sostenere onde accedere alla iscrizione alle facoltà universitarie a "numero programmato" rientra a pieno titolo nell'ambito degli "esami (...) prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di ogni (...) titolo scolastico o accademico" atteso che il positivo superamento di essa costituisce il "titolo", cioè la condizione abilitante, per ottenere la successiva iscrizione al corso di laurea in questione (corso di laurea che consente, sulla base della comune accezione dei termini lessicali, l'adito all'Accademia). Risulta irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato, il fatto che, poi, il soggetto agente abbia o meno utilizzato detto "titolo" onde ottenere la iscrizione al corso in questione (diversamente intendere sarebbe come pretendere che, ai fini del perfezionamento del reato in caso di conseguimento indebito di una qualifica abilitante all'esercizio di una professione, sia poi necessario che il soggetto si iscriva al relativo Albo professionale o, addirittura, che eserciti effettivamente la professione in questione). Appare, per altro verso, pienamente calzante rispetto alla condotta incriminata di chi "presenta come propri (...) lavori che siano opera di altri", l'operato di chi, ricevendo da terze persone la soluzione da dare ai quesiti a lui sottoposti in sede di esame, faccia passare per proprie risposte le riposte da lui date, dovendosi ritenere, in base ad una interpretazione estensiva (consistente nella riconduzione del significato di una determinata espressione normativa alla sua più ampia potata logico-semantica) del lemma "lavori", che il fare passare per propria una attività dell'altrui ingegno comporti l'utilizzo di "lavori" - intesi questi come ogni sorta di "elaborati" frutto di un qualche impegno - altrui. E che, diversamente dalla analogia, l'interpretazione estensiva, la quale non amplia ma discopre intieramente il contenuto della norma, sia pratica ermeneutica consentita, laddove non si tratti di leggi eccezionali o derogatorie, anche nella materia penale è approdo cui questa Corte è razionalmente giunta sulla base di argomenti che tuttora si condividono pienamente (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 settembre 2018, n. 39517; Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2014, n. 2856; Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2009, n. 39078; ma già Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 1980, n. 2230). 9 Sulla base di quanto fin qui esaminato - e considerato che la realizzazione degli atti prodromici alla realizzazione dei reati in questione ben integra, per come diffusamente descritto nella sentenza di primo grado, senza che ciò sa stato efficacemente contestato in sede di gravame, gli estremi delle condotte idonee e dirette in modo non equivoco alla commissione dei reati in rubrica laddove gli stessi non si siano, come avvenuto in diverse occasioni fra quelle in questione, perfezionati - non può sicuramente dirsi che la Corte di appello di Bari abbia fatto cattivo governo delle disposizioni che inibiscono nella materia penale incriminatrice l'uso dello strumento della analogia, posto che, stante la assenza di lacune normative riferibili alla disposizione precettiva la cui violazione è stata contestata ai ricorrenti, tale strumento non è effettivamente entrato in giuoco in relazione alla rilevazione della, astratta, rilevanza penale delle condotte poste in essere dai ricorrenti ora in scrutinio. Passando, questo punto, all'esame dei restanti motivi di ricorso, si rileva, quanto al primo motivo di impugnazione proposto da AT, che la Corte di Bari ha ampiamente esaminato, descrivendole minutamente, le ragioni del suo gravame, successivamente valutandole, unitamente a quelle degli altri ricorrenti, come non idonee a condurre ad una pronunzia assolutoria del prevenuto, in tal modo adempiendo, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, in termini di congruità all'onere motivazionale impostole dalla norma. Essendo stato oggetto di rinunzia i! motivo di impugnazione afferente al difetto di motivazione, lo stesso non deve essere ora esaminato, mentre, per quanto attiene al quarto motivo, con il quale ci si duole del fatto che la Corte di appello di Bari non abbia inteso sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., si osserva, al di là della palese genericità della censura, resa evidente dal fatto che non sono state esplicitate le ragioni per le quali la norma in questione sarebbe dovuta essere sottoposta a scrutinio di compatibilità costituzionale ed in base a quali parametri di costituzionalità tale verifica doveva essere svolta, che in merito ad essa già la Corte barese si era espressa, rilevando come avrebbe costituito un ingiustificato vulnus alle posizioni delle parti civili costituite - oltre che, si rileva ora da parte di questa Corte, un evidente spreco di risorse, confliggente con principio di efficienza ed effettività della funzione giudiziaria che, tenuto conto delle specificità che sono proprie di detta funzione, trova espressione sia nella necessità del "giusto processo" (dovendosi ritenere irragionevole attribuire il predicato di "giusto" ad una dispendiosa attività processuale che, dopo essere giunta ad un accertamento, sebbene non definitivo, potrebbe essere posta nel 10 nulla, anche per quanto attiene al risarcimento dei danni civili, per fattori del tutto occasionali, quali il decorso di un certo tempo, non incidenti sul diritto di vedere riconosciuto siffatto risarcimento), sia nella regola della ragionevole durata del processo di cui l'art. 111 della Costituzione costituisce presidio (presupponendo l'eventuale accoglimento della tesi del ricorrente, la necessità di intraprendere una ulteriore attività giudiziaria per conseguire, in un caso come quello presente, il risarcimento del danno patito in sede civile per effetto del reato dichiarato prescritto in sede di gravame, dopo essere stato accertato in primo grado) - negare la conferma del ristoro degli interessi di quelle a fronte dell'accertamento della responsabilità di chi ne abbia determinato la lesione. Passando, infine, all'esame del ricorso di IL TE, se ne deve affermare la, solo parziale, fondatezza;
ed infatti, mentre non trova fondamento la doglianza in relazione all'avvenuta conferma della condanna al risarcimento dei danni patiti in sede civile dalla Università di Bari, posto che la questione agitata dal ricorrente, riguardante l'eventuale rilevanza in occasione della liquidazione del danno risarcibile, del concorso di colpa del soggetto danneggiato nella verificazione del danno secondo la previsione di cui all'art. 1227 cod. civ. (richiamata anche per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, quale è quella ora in esame, dall'art. 2056, comma primo, cod. civ.), potrà, semmai, trovare la sua appropriata sedes materiae nel corso del giudizio civile finalizzato alla successiva quantificazione del danno in questione, essendo stata la condanna sul punto contenuta nella sentenza di primo grado - pronunzia confermata in sede di gravame - una condanna meramente generica e soggetta a specificazione riguardo al suo ammontare all'esito dell'eventualmente instaurando giudizio civile. Fondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso formulato dai IL;
effettivamente a questo non è stato contestato alcun reato commesso in danno della Università politecnica delle Marche, né, pertanto, alcuna condotta illecita posta in essere in danno della medesima;
risulta, quindi, ingiustificata la condanna a carico dello stesso al risarcimento di un danno patito dalla detta istituzione ma che il IL non ha cagionato,né ha cooperato a cagionare. Nei soli limiti di cui sopra, meglio chiariti nel seguente dispositivo, la sentenza a carico di IL TE va annullata senza rinvio;
vanno invece, nel resto rigettati tutti i ricorsi ed i ricorrenti AT ed HI vanno, altresì, condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
11 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL TE, limitatamente agli effetti civili in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell'Università politecnica delle Marche. Rigetta nel resto il ricorso del IL. Rigetta i ricorsi di HI AL DA e AT FR e condanna i ricorrenti A! pagamento riPHP spese Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
letta, altresì, la memoria in replica redatta, nell'interesse del ricorrente AT, dagli avv.ti Luigi Leonardo COVELLA e Roberto FRASSANITO, entrambi del foro di Lecce, con la quale hanno insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 713 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 20/09/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente riformato la sentenza con la quale il precedente 19 gennaio 2015 il Tribunale di Bari aveva, per quanto ora interessa, dichiarato la penale responsabilità; di IL TE quanto ai fatti a lui contestati sub B) della rubrica e, riqualificati gli stessi ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925 quanto all'episodio del 5 settembre 2007 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925 quanto all'episodio del 4 settembre 2007, riconosciute in favore del predetto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione;
di HI AL DA, quanto al fatto a lui contestato sub B) della rubrica e, riqualificato il medesimo ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione;
di AT FR PO quanto al fatto a lui contestato sub B) della rubrica, riqualificato il medesmo ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione. Con la citata sentenza il Tribunale di Bari aveva, altresì, condannato i predetti imputati, oltre ad altri, al risarcimento in solido del danno patito, da liquidarsi in separato giudizio, dalle parti civili costituite: CA ER;
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Università politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre al ristoro delle spese giudiziali da ciascuna di queste affrontate nel grado di giudizio. Come detto, sostanzialmente riformando la sentenza emessa in primo grado, la Corte di appello di Bari, con la ricordata decisione del 18 gennaio 2020, dichiarava gli imputati appellanti, fra i quali i tre sopra indicati, prosciolti dalle accuse loro formulate in quanto i relativi reati erano estinti per prescrizione;
disponeva, tuttavia, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la conferma delle statuizioni civili assunte dal Tribunale, tranne, per quanto ora di interesse, per ciò che attiene alla condanna dell'HI al risarcimento del danno civile patito da CA ER, condanna che la Corte territoriale non ha confermato. Avverso la sentenza emessa in sede di gravame hanno interposto ricorso per cassazione i tre imputati indicati in epigrafe. 2 Quanto a IL TE, questi ha affidato le proprie censure a due motivi di impugnazione, dei quali il primo ha il seguente contenuto: con esso è lamentata la mancanza di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili in relazione alle quali, rileva il ricorrente, la Corte di appello di Bari non ha fornito alcuna giustificazione, essendosi limitata a rilevare, una volte riscontrata l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale dei reati contestati al IL, la non ricorrenza di fattori che avrebbero potuto portare a riconoscere la assoluzione dell'imputato con formula ampia. Connesso al precedente è, anche, il secondo motivo di ricorso, in quanto, in realtà, ne costituisce una specificazione, avendo con esso lamentato la difesa del IL il fatto che egli sia stato condannato, sia pure con condanna generica, al risarcimento del danno anche nei confronti della Università politecnica delle Marche, sebbene egli non avesse commesso nei confronti di tale istituzione alcun reato, come dimostrato dal fatto che il capo di imputazione elevato nei suoi confronti non preveda che la predetta Università potesse essere parte lesa dele condotte a lui attribuite. AT FR ha, a sua volta, affidato, in un primo tempo, le sue doglianze a quattro motivi di ricorso;
il primo riferito alla errata o falsa applicazione degli artt. 531 e 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di merito, omesso di dichiarare la assoluzione nel merito del AT in luogo del suo proscioglimento per intervenuta prescrizione;
il secondo motivo di ricorso attiene alla errata qualificazione del fatto ascritto al AT e alla impossibilità di ricondurre la condotta attribuita al AT alla ipotesi di delitto tentato, se non ricorrendo ad una ipotesi di interpretazione analogica della norma precettiva, operazione notoriamente inibita in sede penale. Con il terzo motivo è censurato il ritenuto difetto di motivazione in relazione alla omessa risposta data alle doglianze del ricorrente in sede di gravame. Infine, con il quarto motivo la ricorrente difesa ha osservato che, sebbene fnccP ctatn GPrinalatn ai niiirliranti rhp rnn nrrlinan7a rIpl A nnwPmhrp 9r19(1 la Corte di appello di Lecce avesse sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice del gravame di pronunziarsi, anche in caso di prescrizione, sugli effetti civili della sentenza una volta che sia stata pronunziata sentenza di condanna in primo grado, inspiegabilmente una tale decisione non è stata presa anche dalla Corte barese, sicchè la difesa del AT ha ora, in sede di ricorso, riformulato la eccezione di illegittimità costituzionale. 3 Con successiva memoria del 6 settembre 2022 la ricorrente difesa ha espressamente dichiarato di rinunziare al terzo motivo di impugnazione, insistendo per l'accoglimento dei restanti. Anche la difesa di HI AL DA è insorta avverso la sentenza della Corte barese, censurandone la statuizione sulla base di un unico motivo di impugnazione con il quale si è lagnata del fatto che i giudici del merito siano pervenuti alla non esclusione della rilevanza penale della condotta attribuita al suo assistito sulla base di una inammissibile interpretazione di carattere analogico della norma precettiva la cui violazione è stata al medesimo ascritta. rrilUCTINICOATin TIU rtToirrn ••I ••• • • .0 ••• P.• • 1.• • • V 00 • Dei ricorsi proposti solo quello del IL è, peraltro solo parzialmente, fondato, di tal che esso deve essere, per quanto di ragione, accolto, mentre gli altri, risultati infondati, debbono essere rigettati. Dopo avere dato atto della irrilevanza nella presente sede del terzo motivo della impugnazione articolata dalla difesa del AT, trattandosi di motivo cui il ricorrente ha espressamente rinunziato e che, pertanto, è ora, come tale, ineiudidlimente inammissibile, si ritiene opportuno prendere le mosse dai ricorso di HI, il quale ha lamentato il fatto che non sia stata esclusa in radice la sua penale responsabilità in ordine ai profili di condotta a lui ascritti ma si sia giunti ad una sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato contestatogli, già oggetto di riqualificazione in termini di tentativo fin dalla sentenza di primo grado, per effetto di una inammissibile interpretazione analogica della norma precettiva la cui violazione gli era stata attribuitadal giudice di primo grado, esaminando tali sue rimostranze congiuntamente a quelle formulate con il secondo motivo del suo ricorso dall'imputato AT aventi un analogo contenuto al precedente motivo di doglianza. Va, a questo punto, precisato che sia all'HI che al AT è stata -se In ti ni nnn rine. I Inrir-ni-, r,,n rifeleirr-"nrebn nII, rienl “..,41 ISA V II• I.11 1,4,4 11411,.111111,1,..U., 0,II•• II 1,011,. 1. 1,11111A,V1,, livello di mero delitto tentato in ordine alla unica ipotesi criminosa a lui contestata;
ed analogamente derubricata anche in relazione alla posizione dell'HI in ordine all'episodio a lui contestato, la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925. Premesso che la disposizione indicata punisce con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno la condotta di colui che, fra l'altro, "in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o 4 di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico (...) presenti come propri dissertazioni, studi pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri", rileva la Corte che nel caso di specie, come si andrà a breve a dimostrare, la corrispondenza fra la condotta che viene imputata a due ricorrenti, per come delineata nella rubrica elevata a carico dei medesimi, e la ipotesi criminosa descritta nella norma precettiva non è frutto di una interpretazione (rectius: applicazione) analogica di quest'ultima ma è il corretto e legittimo risultato della ermeneusi normativa svolta in sede dì:merito. E' opportuno, in termini di necessaria e giustificata stringatezza espositiva, rievocare, onde meglio comprendere la specificità della presente vicenda, taluni aspetti di fatto che hanno condotto alla adozione della sentenza impugnata e del suo precedente di primo grado. Seguito di indagini di polizia giudiziaria era stata, originariamente, contestata ad uno degli imputati in sede di merito (la cui specifica posizione ora non interessa) una complessa imputazione che riguardava, principalmente, la promozione e la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione volti a falsare, attraverso la trasmissione a mezzo telefoni cellulari ai candidati delle corrette risposte, articolate da soggetti terzi rispetto ala prova di selezione, da dare al questionario sottoposto a ciascun candidato, i risultati delle prove di selezione per l'ammissione a determinate facoltà universitarie per le quali è previsto il cosiddetto "numero programmato"; mentre agli altri imputati si tratta di decine di persone fra le guaii sono compresi gli attali ricorrenti era stata contestata, con vane modalità esecutive, la attività diretta, appunto, a falsare, giovandosi di ciò, i risultati delle prove di ammissione ai predetti corsi di laurea;
in particolare al IL era stata originariamente contestata, sotto la rubrica della truffa aggravata, l'acquisizione, tramite artifici e raggiri, dell'ingiusto profitto consistente nella conoscenza, attraverso comunicazioni con l'esterno, delle giuste risposte da dare ai quesiti ministeriali a lui sottoposti nel corso delle prove di ammissione, tenutesi nei giorni 4 e 5 settembre 2007, ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia presso la Università di Bari e di Odontoiatria presso quella di Foggia, con conseguente danno a carico sia degli altri candidati che della struttura universitaria che aveva organizzato lo svolgimento delle prove;
analoghe le imputazioni mosse ad HI AL DA ed a AT FR PO, sia pure con riferimento, quanto al primo, alla sola prova di ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Bari e, quanto al secondo, sia alla prova di ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia della Università 5 di Bari che a quella di ammissione alla facoltà di Odontoiatria della Università di Ancona. Il Tribunale di Bari, con una corposissima sentenza emessa in data 19 gennaio 2015, esclusa la sussistenza di un'associazione per delinquere, ha, per quanto ora interessa, dettagliatamente illustrato il meccanismo volto a falsare i risultati delle più volte richiamate prove di ammissione ad alcune delle facoltà universitarie a "numero programmato", provvedendo, quindi, previa derubricazione della condotta ascritta, fra l'altro, agli odierni ricorrenti iin quella prevista e punita dall'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, ulteriormente qualificata quanto al IL, limitatamente ad uno degli episodi a lui contestati, e quanto agi altri due imputatO in ordine a tutti i fatti loro attribuiti, sotto la specie del delitto tentato, a dichiarare la loro penale responsabilità ed a condannarli, riconosciute a ciascuno di essi le circostanze attenuanti generiche, alla pena, peraltro condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituite parti civili, CA ER, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e Università politecnica delle Marche. Come ricordato con ia sentenza emessa a seguito dei gravame interposto dagli imputati condannati, ferme restando le valutazioni di merito operate dal giudice di primo grado, la cui decisione costituisce, pertanto, un corpo unico sotto l'aspetto motivazionale con quella pronunziata dal giudice di appello (cfr. ai riguardo: Corte di cassazione, Sezione lI penale, 6 settembre 2019 n. 37295), la Corte territoriale di Bari ha dichiarato la intervenuta prescrizione dei reati contestati, eliminando, pertanto, le condanne penali;
ha escluso anche la condanna di HI al risarcimento del danno in favore della parte civile CA, mentre ha, nel resto, confermato la sentenza del giudice di primo grado. Quanto alle modalità operative attraverso le quali si sarebbe realizzata la rArlfintt PmPrcn rho !P CtPCCP carPhhPrn rY2W 2varo rocn possibile - attraverso la attività di un soggetto che, per la sua qualifica, era a conoscenza del contenuto dei quesiti sottoposti ai candidati nel corso della prove di ammissione alle ricordate facoltà universitarie — che le corrette risposte a tali quesiti fossero veicolate, tramite l'utilizzo di telefoni cellulari, a determinati candidati, fra i quali gli odierni ricorrenti, i quali le avrebbero, pertanto, utilizzate o, comunque, potute utilizzare nella redazione dei propri elaborati, senza dovere attingere alla propria scienza. 6 Tanto osservato, va, a questo punto, ricordato che la previsione normativa che si assume essere stata violata dai ricorrenti, sia pure anche nella forma tentata, consiste nella "presentazione come propri" in occasione di "esami (...) prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altri grado o titolo scolastico o accademico" di "dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri". Ritengono i ricorrenti che l'applicazione di tale disciplina alle fattispecie loro contestate sia inammissibile in quanto frutto di una interpretazione analogica in malam partem del dettato normativo;
operazione che, come tale, è, sulla base di molteplici profili, vietata nella materia penale. Costituisce, in effetti, patrimonio elementare di ogni sapienza giuridica, oltre che fattore fondante di una moderna civiltà giuridica in materia sanzionatoria, il rilievo secondo il quale lo strumento di riempimento delle lacune legislative offerto dal ricorso alla "applicazione analogica" in malam partem è inibito in relazione alle norme penali incriminatrici (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 luglio 2021, n. 25676; idem Sezione V penale, 27 settembre 2018, n. 42521); è altrettanto pacifico che si debba ricorrere alla analogia - che piuttosto che strumento della ermeneutica giuridica è mezzo, eccezionale, di nomopoiesi, essendo destinato al colmare le lacune dell'ordinamento, di tal che appare contraddittorio attribuire ad esso una funzione interpretativa, posto che esso entra in giuoco proprio laddove non vi è disposizione suscettibile di essere applicata e, quindi, previamente interpretata - allorchè la disciplina di una determinata figura giuridica presenti delle lacune, incolmabili con gli altri ordinari strumenti posti a disposizione dell'interprete, di tal che, onde dirimere una determinata controversia, ovviamente anche in sede non strettamente giudiziaria, (l'analogia è, infatti, strumento la cui attualità applicativa sorge, si direbbe, esclusivamente nella pratica giuridica, atteso che in sede meramente teoretica il rilevamento di lacune nell'ordinamento non è fattore che presenti problemi da risolvere), si deve ricorrere alla disciplina positiva di altra figura giuridica che, per avere profili - funzionali o strutturali - prossimi a quella in questione, si presta a consentirne, attraverso il travaso di una parte del suo meccanismo applicativo, la funzionalità quanto all'aspetto, diversamente, lacunoso e, pertanto, inutilizzabile della disciplina dell'istituto in discorso. E' evidente che un tale meccanismo, laddove applicato al diritto penale precettivo, può comportare la estensione in malam partem di fattispecie che, 7 altrimenti, per effetto della lacuna legislativa, sarebbero situate al di fuori del fuoco della noma incriminatrice. Cosa che, per motivi facilmente intuibili - riconducibili quanto meno alla necessità che l'inserimento di una determinata condotta nel novero di quelle penalmente rilevanti, acciocchè la sua violazione costituisca consapevole espressione di un atteggiamento antidoveroso dell'individuo agente, debba essere preesistente rispetto alla violazione stessa - ripugna alla comune coscienza giuridica ed è, pertanto, come accennato, sotto più profili espressamente vietato. A tale riguardo si richiama dettato di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale, in tal modo, costituendo un insuperabile ostacolo all'utilizzo dello strumento della analogia in materia penale (ostacolo, per altro, ribadito, sebbene non con la stessa forza didascalica, ma con pari efficacia sia a livello codicistico dall'art. 1 cod. pen, ove si legge che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite", sia a livello di Carta costituzionale, ove si rifletta, tenuto conto anche della ricordata funzione nomopoietica della analogia, che il divieto in questione è, di fatto, espressione dd primato in materia penale, rispetto alle altre fonti del diritto, della legge formale, presidiato dall'art. 25, cpv., della Costituzione) prevede che "le leggi penali (..) non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati". Ma va in realtà escluso che nella presente fattispecie ci si trovi di fronte ad una ipotesi di applicazione normativa analogica;
ed invero - anche a non volere rilevare che l'istituto dianzi illustrato presuppone un rapporto dialettico fra due distinte discipline normative, di tal che l'una presenti delle lacune che possano essere colmate attraverso il ricorso ad altra, diversa ma analoga, disciplina, mentre in questo caso, secondo la prospettazione delle concludenti difese, avremmo, semmai, un rapporto fra condotte, l'una, quella posta in essere dagli attuali ricorrenti, per la quale il legislatore non ha previsto alcuna disciplina precettiva (non vietandone in altre parole la realizzazione), e l'altra descritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, in termini non coincidenti con la precedente, di tal che, a seguire la tesi delle difese, invece che di violazione del divieto di applicazione analogica in materia penale, dovrebbe, piuttosto, parlarsi di vera e propria estraneità della fattispecie concreta a quella descritta dai legislatore come penalmente rilevante - si osserva che, in realtà, nella fattispecie ora in scrutinio la condotta posta in essere dai soggetti imputati rientra pienamente nel focus di quella 8 astrattamente descritta dal legislatore nella disposizione che si assume essere stata violata. Infatti, appare indubitabile che la prova che i prevenuti erano tenuti a sostenere onde accedere alla iscrizione alle facoltà universitarie a "numero programmato" rientra a pieno titolo nell'ambito degli "esami (...) prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di ogni (...) titolo scolastico o accademico" atteso che il positivo superamento di essa costituisce il "titolo", cioè la condizione abilitante, per ottenere la successiva iscrizione al corso di laurea in questione (corso di laurea che consente, sulla base della comune accezione dei termini lessicali, l'adito all'Accademia). Risulta irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato, il fatto che, poi, il soggetto agente abbia o meno utilizzato detto "titolo" onde ottenere la iscrizione al corso in questione (diversamente intendere sarebbe come pretendere che, ai fini del perfezionamento del reato in caso di conseguimento indebito di una qualifica abilitante all'esercizio di una professione, sia poi necessario che il soggetto si iscriva al relativo Albo professionale o, addirittura, che eserciti effettivamente la professione in questione). Appare, per altro verso, pienamente calzante rispetto alla condotta incriminata di chi "presenta come propri (...) lavori che siano opera di altri", l'operato di chi, ricevendo da terze persone la soluzione da dare ai quesiti a lui sottoposti in sede di esame, faccia passare per proprie risposte le riposte da lui date, dovendosi ritenere, in base ad una interpretazione estensiva (consistente nella riconduzione del significato di una determinata espressione normativa alla sua più ampia potata logico-semantica) del lemma "lavori", che il fare passare per propria una attività dell'altrui ingegno comporti l'utilizzo di "lavori" - intesi questi come ogni sorta di "elaborati" frutto di un qualche impegno - altrui. E che, diversamente dalla analogia, l'interpretazione estensiva, la quale non amplia ma discopre intieramente il contenuto della norma, sia pratica ermeneutica consentita, laddove non si tratti di leggi eccezionali o derogatorie, anche nella materia penale è approdo cui questa Corte è razionalmente giunta sulla base di argomenti che tuttora si condividono pienamente (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 settembre 2018, n. 39517; Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2014, n. 2856; Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2009, n. 39078; ma già Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 1980, n. 2230). 9 Sulla base di quanto fin qui esaminato - e considerato che la realizzazione degli atti prodromici alla realizzazione dei reati in questione ben integra, per come diffusamente descritto nella sentenza di primo grado, senza che ciò sa stato efficacemente contestato in sede di gravame, gli estremi delle condotte idonee e dirette in modo non equivoco alla commissione dei reati in rubrica laddove gli stessi non si siano, come avvenuto in diverse occasioni fra quelle in questione, perfezionati - non può sicuramente dirsi che la Corte di appello di Bari abbia fatto cattivo governo delle disposizioni che inibiscono nella materia penale incriminatrice l'uso dello strumento della analogia, posto che, stante la assenza di lacune normative riferibili alla disposizione precettiva la cui violazione è stata contestata ai ricorrenti, tale strumento non è effettivamente entrato in giuoco in relazione alla rilevazione della, astratta, rilevanza penale delle condotte poste in essere dai ricorrenti ora in scrutinio. Passando, questo punto, all'esame dei restanti motivi di ricorso, si rileva, quanto al primo motivo di impugnazione proposto da AT, che la Corte di Bari ha ampiamente esaminato, descrivendole minutamente, le ragioni del suo gravame, successivamente valutandole, unitamente a quelle degli altri ricorrenti, come non idonee a condurre ad una pronunzia assolutoria del prevenuto, in tal modo adempiendo, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, in termini di congruità all'onere motivazionale impostole dalla norma. Essendo stato oggetto di rinunzia i! motivo di impugnazione afferente al difetto di motivazione, lo stesso non deve essere ora esaminato, mentre, per quanto attiene al quarto motivo, con il quale ci si duole del fatto che la Corte di appello di Bari non abbia inteso sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., si osserva, al di là della palese genericità della censura, resa evidente dal fatto che non sono state esplicitate le ragioni per le quali la norma in questione sarebbe dovuta essere sottoposta a scrutinio di compatibilità costituzionale ed in base a quali parametri di costituzionalità tale verifica doveva essere svolta, che in merito ad essa già la Corte barese si era espressa, rilevando come avrebbe costituito un ingiustificato vulnus alle posizioni delle parti civili costituite - oltre che, si rileva ora da parte di questa Corte, un evidente spreco di risorse, confliggente con principio di efficienza ed effettività della funzione giudiziaria che, tenuto conto delle specificità che sono proprie di detta funzione, trova espressione sia nella necessità del "giusto processo" (dovendosi ritenere irragionevole attribuire il predicato di "giusto" ad una dispendiosa attività processuale che, dopo essere giunta ad un accertamento, sebbene non definitivo, potrebbe essere posta nel 10 nulla, anche per quanto attiene al risarcimento dei danni civili, per fattori del tutto occasionali, quali il decorso di un certo tempo, non incidenti sul diritto di vedere riconosciuto siffatto risarcimento), sia nella regola della ragionevole durata del processo di cui l'art. 111 della Costituzione costituisce presidio (presupponendo l'eventuale accoglimento della tesi del ricorrente, la necessità di intraprendere una ulteriore attività giudiziaria per conseguire, in un caso come quello presente, il risarcimento del danno patito in sede civile per effetto del reato dichiarato prescritto in sede di gravame, dopo essere stato accertato in primo grado) - negare la conferma del ristoro degli interessi di quelle a fronte dell'accertamento della responsabilità di chi ne abbia determinato la lesione. Passando, infine, all'esame del ricorso di IL TE, se ne deve affermare la, solo parziale, fondatezza;
ed infatti, mentre non trova fondamento la doglianza in relazione all'avvenuta conferma della condanna al risarcimento dei danni patiti in sede civile dalla Università di Bari, posto che la questione agitata dal ricorrente, riguardante l'eventuale rilevanza in occasione della liquidazione del danno risarcibile, del concorso di colpa del soggetto danneggiato nella verificazione del danno secondo la previsione di cui all'art. 1227 cod. civ. (richiamata anche per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, quale è quella ora in esame, dall'art. 2056, comma primo, cod. civ.), potrà, semmai, trovare la sua appropriata sedes materiae nel corso del giudizio civile finalizzato alla successiva quantificazione del danno in questione, essendo stata la condanna sul punto contenuta nella sentenza di primo grado - pronunzia confermata in sede di gravame - una condanna meramente generica e soggetta a specificazione riguardo al suo ammontare all'esito dell'eventualmente instaurando giudizio civile. Fondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso formulato dai IL;
effettivamente a questo non è stato contestato alcun reato commesso in danno della Università politecnica delle Marche, né, pertanto, alcuna condotta illecita posta in essere in danno della medesima;
risulta, quindi, ingiustificata la condanna a carico dello stesso al risarcimento di un danno patito dalla detta istituzione ma che il IL non ha cagionato,né ha cooperato a cagionare. Nei soli limiti di cui sopra, meglio chiariti nel seguente dispositivo, la sentenza a carico di IL TE va annullata senza rinvio;
vanno invece, nel resto rigettati tutti i ricorsi ed i ricorrenti AT ed HI vanno, altresì, condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
11 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL TE, limitatamente agli effetti civili in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell'Università politecnica delle Marche. Rigetta nel resto il ricorso del IL. Rigetta i ricorsi di HI AL DA e AT FR e condanna i ricorrenti A! pagamento riPHP spese Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te