Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 maggio 1925 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
Commentari • 20
- 1. è legale scrivere con l’IA?https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
A cura di Dott.ssa Veronica Riggi Per rispondere alla domanda, SI, in linea di massima è un'attività che può essere svolta, in quanto non esiste alcuna norma che attribuisca la paternità dello scritto ad un computer. A ciò fa eccezione, ad esempio, lo scrivere una tesi, ai sensi della L. 475/1925, che tutela l'originalità dell'opera d'ingegno. E l'avvocato? Può usare l'IA per la redazione di un atto? SI. Però deve essere consapevole del fatto che i chatbot sono strumenti automatizzati e che possono commettere errori, di cui dovrà ovviamente risponderne lui personalmente.
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Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2025, n. 34939Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA nel procedimento a carico di: OT IL nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultima OT IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Potenza Udita la relazione svolta dal Consigliere NO MA; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.Luigi Birritteri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in accoglimento dei primi due motivi del ricorso dell'Ufficio requirente e il rigetto del ricorso dell'indagata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34939 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI …Leggi di più...
- certificazioni false·
- art. 416 cod. pen.·
- giurisdizione del riesame·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- falso ideologico in atto pubblico·
- esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- art. 479 cod. pen.·
- associazione per delinquere
Versioni del testo
- Art. 1.
Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita' o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
- Art. 2.
Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, e' punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.
In ogni caso la pena e' aumentata da un terzo ella meta' se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualita', la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
- Art. 3.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignita', qualita' od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.