Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 maggio 1925 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
Commentari • 20
- 1. Reso - Pagina 47https://www.brocardi.it/ · 1
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5144 del 4 maggio 1992 «In tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso, prevista come condizione necessaria ed ineludibile per l'unificazione di più reati ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p., richiede che tutte le condotte, integratrici delle diverse...» Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7347 del 24 giugno 1992 «In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., per «edificio o altro luogo destinato ad abitazione» deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1349 del 19 maggio 1993 «A seguito …
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Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2025, n. 34939Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA nel procedimento a carico di: OT IL nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultima OT IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Potenza Udita la relazione svolta dal Consigliere NO MA; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.Luigi Birritteri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in accoglimento dei primi due motivi del ricorso dell'Ufficio requirente e il rigetto del ricorso dell'indagata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34939 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI …Leggi di più...
- certificazioni false·
- art. 416 cod. pen.·
- giurisdizione del riesame·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- falso ideologico in atto pubblico·
- esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- art. 479 cod. pen.·
- associazione per delinquere
Versioni del testo
- Art. 1.
Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita' o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
- Art. 2.
Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, e' punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.
In ogni caso la pena e' aumentata da un terzo ella meta' se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualita', la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
- Art. 3.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignita', qualita' od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.