Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4682
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste. Pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente.

L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse - con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva.( Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato in termini di lavoro subordinato la prestazione svolta da un'infermiera presso una casa di riposo, considerando che, al di là dei termini adottati nel contratto, avente formalmente ad oggetto, nella intestazione, " prestazioni d'opera coordinata e continuativa - art. 2222 cod. civ.", non comportanti "alcun vincolo di subordinazione", l'attività sostanzialmente richiesta consisteva nel fornire assistenza infermieristica secondo le prescrizioni dettate dai medici incaricati dell'assistenza sanitaria agli ospiti dell'istituto, per un certo numero di ore settimanali, e che la stessa, pertanto, non consisteva nella realizzazione di un risultato dell'attività organizzativa del lavoratore, ne' di un'opera a contenuto rigorosamente intellettuale, trattandosi di attività esecutiva di prescrizioni e istruzioni dei medici, ma piuttosto in un'attività il cui carattere subordinato emergeva da alcuni elementi essenziali, quali l'inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative - pur particolarmente qualificate e presupponenti specifiche abilitazioni e cognizioni tecniche - , implicante sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ancorché attenuato dalle peculiarità dell'attività; nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4682
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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