Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato, nel comportamento tenuto dai due direttori di unità operativa ospedaliera succedutisi nel tempo, una condotta penalmente rilevante, consistita nel progressivo svuotamento del carico assistenziale del medico referente dell'esecuzione di prestazioni specialistiche).
Commentari • 9
- 1. La riforma del reato di abuso d’ufficioMaria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/
Nel d.l. n.76/2020, dello scorso 16 luglio, all'art. 23 veniva riformato il reato previsto e punito ex art. 323 c.p.: l'abuso d'ufficio. Il reato in questione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti ed intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o svantaggio patrimoniale. La riforma dell'art. 323 c.p. Con il comunicato stampa, diffusosi subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della prima decade di luglio, si evinceva la necessità che vi fosse “un …
Leggi di più… - 2. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
Leggi di più… - 3. G.L. Gatta, Riforma dell'abuso d'ufficio (d.l. n. 76/2020)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. REATO DI ABUSO D’UFFICIO: modifiche della disciplina mediante decretazione d’urgenza.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro nel …
Leggi di più… - 5. Art. 323 - Abuso d’ufficiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di abuso d'ufficio, si è affermato invero che la modifica, introdotta con l'art. 23 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323, determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità. Pertanto, non può essere ricondotta nel fuoco della disposizione incriminatrice così novellata la violazione di generici …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 46096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46096 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
46 0 9 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 2126 Presidente dott. Antonio Esposito Relatore dott. Domenico Gallo dott. Giovanna Verga PU 27/10/2015 dott. Marco Alma R.G.N.27734/2015 dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da . RG AR, nato a [...] il [...] RG SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 4/4/2013 del Gup presso il Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, . Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati, l'avv. Vito Mormando e l'avv. Carlenrico Paliero, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4/4/2013, il Gup presso il Tribunale di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.25544 del 30 marzo 2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RG AR in ordine al reato ex art. 323 cod. pen. fino al 30/9/2004 perché estinto per prescrizione;
non 1 . doversi procedere nei confronti di RG SC in ordine al reato ex art. 323 cod. pen.(con riferimento allo svuotamento del carico assistenziale e alla esecuzione degli ago aspirati) fino all'ottobre 2004 perché estinto per prescrizione;
assolveva RG SC dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. con riferimento a tutti gli altri fatti ascritti fino al 30/9/2004 per non aver commesso il fatto e con riferimento agli altri fatti successivi a tale data : perché il fatto non sussiste;
assolveva RG AR dal reato a lui , ascritto ex art. 323 con riferimento ai fatti successivi al 30/9/2004 con riferimento allo svuotamento del carico assistenziale e alla esecuzione degli : ago aspirati fino all'ottobre 2004 per non aver commesso il fatto e con riferimento agli altri fatti perché il fatto non sussiste;
Assolveva RG AR e RG SC in ordine al reato di turbativa di pubblico servizio cui al capo B) perché il fatto non sussiste.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto un comune atto d'appello entrambi gli imputati ma la Corte d'appello di Bari, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione ha trasmesso gli atti alla S.C. 3. - -La vicenda riguardava una serie di comportamenti in ipotesi vessatori posti in essere dal dr. RG AR, nella sua qualità di direttore dell'Unità Operativa complessa di endocrinologia dell'Ospedale policlinico di Bari, e dal dr. RG SC, subentrato al primo nella : direzione della stessa unità operativa, ai danni del dr. Triggiani Vincenzo, medico universitario operante nella predetta unità operativa. I fatti contestati riguardavano essenzialmente lo svuotamento del carico assistenziale del dr. Triggiani quale referente delle attività di esecuzione delle ecografie tiroidee e degli ago aspirati tiroidei eco guidati. :
4. Nell'atto di impugnazione la difesa si duole della dichiarata prescrizione contestando che nella fattispecie potessero ricorrere gli estremi del reato di abuso d'ufficio non sussistendo nei comportamenti ascritti alcuna violazione di specifiche norme di legge, non potendo il reato essere integrato dalla violazione dell'art. 97 della Costituzione, dato il carattere generico del dovere di imparzialità.
5. Nel merito la difesa contesta specificamente le singole condotte ascritte ai due imputati sotto il profilo fattuale e della presunta illiceità.
6. In subordine la difesa contesta la responsabilità di RG SC come concorrente nel reato sub A), essendo costui subentrato in un secondo momento alla Direzione dell'U.O. 2 луги CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. In punto di diritto sono manifestamente infondate le censure del ricorrente in ordine agli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio con riferimento al requisito della violazione di norme di legge. Secondo un insegnamento consolidato di questa Corte, infatti, in tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui riguarda l'attività dei pubblici funzionari, poiché esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25162 del 12/02/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 239892; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 35048 del 10/06/2008 Ud. (dep. 10/09/2008) Rv. 243183; Sez. 6, Sentenza n. 27453 del 17/02/2011 Ud. (dep. 13/07/2011) Rv. 250422). Ed ancora la S.C. ha precisato che in tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41215 del 14/06/2012 Ud. (dep. 22/10/2012) Rv. 253804). Da ultimo è stato ribadito che in tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A. nella parte in cui, esprimendo il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, impone al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27816 del 02/04/2015 Ud. (dep. 01/07/2015) Rv. 263933).
3. Nella fattispecie il Gup ha ritenuto che una significativa condotta abusiva in capo al prof. RG AR è ravvisabile in una serie di decisioni/indicazioni prese nell'ambito dell'organizzazione dell'Unità di Endocrinologia finalizzate a svuotare il carico assistenziale del dr. Triggiani, quale referente dell'attività di esecuzione delle ecografie tiroidee e degli ago aspirati tiroidei eco guidati, riducendolo, per quanto concerneva gli esami su pazienti ricoverati, da 796 interventi effettuati fino ad un totale 3 лут azzeramento nel giugno 2001 e poi limitando l'esecuzione degli ago aspirati su pazienti esterni ad un solo giorno alla settimana (il sabato) e per un numero di pazienti non superiore a tre (ordine di servizio 15/4/2002)>>.
4. Orbene non v'è dubbio che tale condotta integri astrattamente gli estremi del reato di abuso d'ufficio, con riferimento alla violazione dei doveri di imparzialità richiesti alla P.A. dall'art. 97 della Costituzione. Pertanto correttamente il Gup ha emesso pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.
5. Le ulteriori doglianze della difesa ricorrente circa la sussistenza e l'illiceità delle singole condotte ascritte agli imputati costituiscono censure in fatto e come tali non sono ammissibili in questa sede.
6. Ugualmente inammissibile è il motivo subordinato in ordine alla insussistenza del concorso di RG SC nella condotta ascritta a RG AR perché anche in questo caso si tratta di censura in fatto non ammissibile in questa sede. Sul punto il Gup ha fornito una motivazione specifica priva di vizi logico giuridici osservando che: A decorrere dal 1/10/2004 il prof. RG SC succedeva al padre, prof. RG AR andato in pensione nella responsabilità apicale della Unità Operativa di Endocrinologia (..) Può dirsi che dagli atti si rileva che il prof. RG SC ebbe in effetti a confermare le scelte organizzative fatte dal padre con riferimento alla organizzazione degli ago aspirati per pazienti esterni e, in conseguenza, con riferimento anche al Prof. Triggiani. Tanto si ricava implicitamente e logicamente dal fatto che nulla si modificò nell'organizzazione dell'Unità con l'arrivo del prof. RG SC quale Direttore;
ma si ricava esplicitamente anche dalle esplicite indicazioni date oralmente all'atto del suo insediamento dal prof. RG SC al personale in servizio nell'Unità..>>. Le censure del ricorrente non scalfiscono la solidità della motivazione e tendono a provocare un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alla conclusioni assunte dal giudice del merito, non consentita in sede di legittimità.
7. Del resto secondo l'insegnamento della Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve 4 лут compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
8. Con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275).
9. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in quanto alla luce delle emergenze processuali e delle stesse problematiche evidenziate negli atti difensivi, non sono emerse circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatti, la commissione dei medesimi da parte degli imputati e la rilevanza penale degli stessi in modo assolutamente non contestabile. 10. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una - somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Domenico Gallo) (dr. Antonio Esposito) Sallo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV. 2015 IL CANCELERE REMAD Claudia Pianelli E T 5 R O C