Sentenza 30 marzo 2012
Massime • 1
In forza del rinvio contenuto nell'art. 442, comma primo, cod. proc. pen. alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, anche per la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato - ai sensi dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen. - è requisito essenziale, sancito a pena di nullità, l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento, che costituiscono l'oggetto della valutazione del giudicante. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità di una sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, motivata riportando integralmente una memoria difensiva di parte, senza alcun riferimento ai motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si era fondata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2012, n. 25544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25544 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 30/03/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO FR - rel. Consigliere - N. 481
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 6214/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari;
nel procedimento penale nei confronti di:
IN RD, nato a [...] il [...];
IN FR, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del Gip del Tribunale di Bari, emessa in data 27/10/2009;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Iacoviello FR Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
- udito il difensore della parte civile avv. Mancini FR, che conclude per l'annullamento con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari;
- uditi i difensori degli imputati Avv.ti Paliero C. e Mormando V. che concludono per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con fa sentenza sopra indicata, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, IN RD e IN FR dai reati di concorso in abuso d'ufficio e di concorso in interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, commessi in Bari sino ad alcuni mesi dopo il 2008.
2. Il Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini preliminari su una vicenda riguardante la gestione dell'Unità Operativa Complessa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, aveva richiesto il rinvio a giudizio, formulando un articolato e analitico capo d'imputazione con cui, in sintesi, quanto al reato di cui all'art. 323 c.p., contestava ai due RG RE e figlio (che il 30 settembre 2004 si erano succeduti nella Direzione della predetta Unità Operativa) di avere compiuto - in concorso tra loro, l'uno istigando e rafforzando il proposito dell'altro, tramite numerose violazioni di legge (T.U. n. 3 del 1957, art. 13, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, commi 1, 6, 7, comma 2, artt. 32 e 97 Cost.; art. 1, comma 2, art. 3,
commi 1 e 6, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5) - una serie di attività vessatorie e di mobbing nel confronti del prof. IA ZO, medico universitario in servizio nella stessa Unità, svuotandone il carico assistenziale e determinando la riduzione del flusso dei pazienti, senza affidargli incarichi sostitutivi, al fine di ridimensionarne l'attività assistenziale e scientifica, soprattutto nel settore delle ecografie tiroidee e degli agoaspirati tiroidei ecoguidati, in cui il IA vantava prestazioni professionali di eccellenza;
e di avere con ciò intenzionalmente arrecato ingiusto danno al IA e, indirettamente, all'azienda ospedaliera, ai pazienti assistiti e all'Università di Bari.
Per quanto riguarda il delitto previsto dall'art. 340 c.p., il P.M. aveva contestato ai due imputati di avere, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti al loro incarico, ridotto notevolmente il livello quantitativo degli agoaspirati tiroidei ecoguidati eseguiti dal IA e il livello medio qualitativo e quantitativo di tali esami eseguiti presso la predetta Unità Operativa, così turbando la regolarità del servizio pubblico.
3. A norma dell'art. 569 c.p.p., il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione immediato, deducendo:
- ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali (art. 125 c.p.p., comma 3, art. 442 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e art. 111 Cost., comma 6);
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento agli artt. 323 e 110 c.p.,
alle violazioni di legge presupposte, all'intenzionalità del danno;
- ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità (art. 526 c.p.p., comma 1);
- ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 125 c.p.p., comma 3, art. 442, commi 1 e 1 bis, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, art.111 Cost., comma 6). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È preliminare l'esame della questione concernente l'ammissibilità del ricorso, avendo la difesa degli imputati, a mezzo di memoria depositata il 13 settembre 2011, contestato la tempestività del ricorso del Pubblico Ministero, per essere stato depositato il giorno 14 dicembre 2009, mentre il termine ultimo scadeva sabato 12 dicembre.
1.1. Rileva il Collegio che l'impugnazione fu spedita a mezzo posta raccomandata il giorno 11 dicembre 2009, come emerge dagli atti e come è stato anche confermato da attestazione del funzionario giudiziario della seconda sezione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, datata 5.3.2012, depositata dal difensore di parte civile.
L'impugnazione risulta, dunque, tempestiva e, perciò, ammissibile.
2. Il Pubblico Ministero denuncia come primo e assorbente motivo di ricorso la mancanza di motivazione, "meramente apparente e sostanzialmente assente", avendo il giudice "redatto la motivazione della sentenza ... copiandola pressocché integralmente dalla memoria difensiva depositata all'udienza del 19.10.09", prelevando "di peso da quest'ultima tutti i periodi argomentativi costituenti i punti della decisione", riportati "senza citarne la fonte e limitandosi, sostanzialmente a ricalcarne, in spregio di tutte le evidenze probatorie in atto e senza mai indicare gli elementi di fatto che giustificano la decisione, lo scritto difensivo e a riprodurlo non soltanto nella sostanza, ma addirittura nella forma grafica (refusi compresi)", tanto da indurre alla conclusione "che la motivazione stessa sia stata redatta da chi, disponendo di una versione su supporto informatico della memoria difensiva, si sia poi limitato ... ad eliminarne o modificarne, qua e là, frettolosamente, i periodi ritenuti superflui o scopertamente rappresentativi di una prospettazione di parte. ... Identiche sono intere frasi e periodi della sentenza e della memoria difensiva;
identiche sono le alternanze dei caratteri grassetto, corsivo, maiuscolo e minuscolo;
identitici sono anche i refusi grafici".
A riprova della sue affermazioni, il ricorrente ha trascritto in ricorso, in diversi quadri sinottici, le corrispondenze testuali di sentenza e memoria difensiva, indicandone specificamente pagine e righi.
3. Rileva il Collegio, dopo aver proceduto alla positiva materiale verifica di quanto denunciato dal ricorrente, che il predetto motivo è fondato e preclusivo di ogni altra valutazione.
3.1. Il Procuratore generale requirente ha condivisibilmente sottolineato che la condotta del giudice estensore del provvedimento impugnato è suscettibile di valutazione deontologica, in quanto la sentenza che copia la memoria di una parte, senza neppure dichiararlo, appare venir meno al carattere di terzietà proprio di un atto giurisdizionale.
3.2. Ma ciò che conta in questa sede processuale è, in primo luogo, che il provvedimento in esame difetta di un requisito essenziale della sentenza, ossia del suo ineliminabile contenuto "informativo", cioè dell'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento, che costituiscono l'oggetto della valutazione del giudicante.
In mancanza di tale contenuto informativo, le affermazione e le argomentazioni della sentenza in esame risultano apodittiche, in quanto scollegate dal riferimento a dati fattuali e probatori, ciò che può ritenersi ben legittimo in una memoria di parte, ma non in una sentenza.
In forza del rinvio contenuto nell'art. 442 c.p.p., comma 1 alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, anche alla sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato celebrato in camera di consiglio si applica il contenuto dell'art.546 c.p.p., che alla lett. e) indica come requisito della sentenza la concisa esposizione dei motivi di fatto, oltre che di diritto, su cui la decisione è fondata.
3.3. In secondo luogo, così come è stato ripetutamele affermato da questa Corte in materia di motivazione per relationem, dalla sentenza che utilizza la tecnica dei rinvio ad altro atto processuale deve emergere la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione dei contenuto delle ragioni dell'atto e, ritenendole coerenti con la sua decisione, le ha condivise.
In questo caso (in cui, peraltro, risulta occultata l'utilizzazione della memoria di parte) proprio la tecnica di copiatura, verosimilmente a mezzo di supporto informatico, come è palesato dall'indentità di caratteri, di evidenziazioni, di grassetti e di corsivi (nonché di refusi), fornisce la dimostrazione del contrario, ossia della acritica adesione del giudice ad un testo preconfezionato.
4. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Bari per nuovo giudizio.
È doverosa la trasmissione del provvedimento impugnato e del ricorso alla Procura generale presso questa Corte per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Dispone trasmettersi la sentenza impugnata e il ricorso del P.M. alla Procura generale presso la Corte di cassazione per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012