Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2012, n. 25544
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Sentenza 30 marzo 2012

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In forza del rinvio contenuto nell'art. 442, comma primo, cod. proc. pen. alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, anche per la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato - ai sensi dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen. - è requisito essenziale, sancito a pena di nullità, l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento, che costituiscono l'oggetto della valutazione del giudicante. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità di una sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, motivata riportando integralmente una memoria difensiva di parte, senza alcun riferimento ai motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si era fondata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2012, n. 25544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25544
    Data del deposito : 30 marzo 2012

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