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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32736 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Su NG, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte d'appello di NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 settembre 2022, la Corte di appello di NA confermava la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Pesaro, nei confronti di Su NG, in relazione al reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74 del 2000, perchè, nella qualità di titolare della ditta individuale SU XIUFENG, esercente attività di confezioni varie ed accessorie per l'abbigliamento, non presentava le dichiarazioni fiscali annuali, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per un ammontare di 70.072,00 euro evasi ai fini dell'IRPEF e 58.569,06 euro ai fini dell'IVA. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore della NG, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce l'errata applicazione della legge penale virgola in relazione all'art. 5 D.Lgs. 74 del 2000, con riferimento r( Penale Sent. Sez. 3 Num. 32736 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 all'accertamento dell'imposta evasa. Secondo la ricorrente, l'accertamento delle imposte evase sarebbe stato condotto in via deduttiva, senza dedurre i costi effettivi per la locazione dell'immobile, per l'ammortamento dei macchinari, nonché per il costo dei dipendenti. La corte territoriale avrebbe disatteso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, è rimesso al giudice penale l'accertamento dell'imposta evasa da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi, mediante una verifica che privilegiando il dato fattuale può anche venire in contrasto con l'accertamento fondato su criteri di natura formale può essere anche in contrasto con quest'ultimo. Con il secondo motivo e terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'incensuratezza della ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali. 6. Va premesso che è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 - 01). Con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01). 2 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 - 01). Anche ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa ai sensi dell'art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale, per cui i costi concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o, come si vedrà, anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza. Poiché l'ammontare della «imposta evasa» è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, della relativa prova deve farsi carico il Pubblico Ministero il quale, dovendo svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, deve individuare i costi sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi che siano stati comunque accertati, senza attendere che a ciò provveda la persona sottoposta alle indagini. E' necessario, però, che di tali costi non contabilizzati sussista la prova, diretta o indiziaria. Sicchè in assenza di allegazione dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile per l'ammortamento dei macchinari e i costi dei dipendenti, la ricorrente non può dolersi della mancata deduzione dei costi. La pronuncia impugnata ha fatto applicazione dello ius receptum e, rilevando che l'imputata non aveva documentato costi sostenuti ,ha, del tutto correttamente, calcolato la base imponibile e l'imposta evasa che è risultata superiore alla soglia di punibilità. 7. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, evidenziando, quale elemento negativo, la circostanza che la ricorrente era evasore totale per svariati anni. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere 3 di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Né sussiste la violazione di legge denunciata in quanto, per espressa previsione legislativa, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, l'incensuratezza da sola non può più giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, nel caso specifico, sono state negate anche in ragione del profilo - negativo - di personalità tratto dalla circostanza che la ricorrente è evasore totale da diversi anni (cfr.pag.8), sui non si confronta concretamente offrendo specifici elementi per contrastare l'affermazione della corte territoriale. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 settembre 2022, la Corte di appello di NA confermava la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Pesaro, nei confronti di Su NG, in relazione al reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74 del 2000, perchè, nella qualità di titolare della ditta individuale SU XIUFENG, esercente attività di confezioni varie ed accessorie per l'abbigliamento, non presentava le dichiarazioni fiscali annuali, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per un ammontare di 70.072,00 euro evasi ai fini dell'IRPEF e 58.569,06 euro ai fini dell'IVA. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore della NG, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce l'errata applicazione della legge penale virgola in relazione all'art. 5 D.Lgs. 74 del 2000, con riferimento r( Penale Sent. Sez. 3 Num. 32736 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 all'accertamento dell'imposta evasa. Secondo la ricorrente, l'accertamento delle imposte evase sarebbe stato condotto in via deduttiva, senza dedurre i costi effettivi per la locazione dell'immobile, per l'ammortamento dei macchinari, nonché per il costo dei dipendenti. La corte territoriale avrebbe disatteso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, è rimesso al giudice penale l'accertamento dell'imposta evasa da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi, mediante una verifica che privilegiando il dato fattuale può anche venire in contrasto con l'accertamento fondato su criteri di natura formale può essere anche in contrasto con quest'ultimo. Con il secondo motivo e terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'incensuratezza della ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali. 6. Va premesso che è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 - 01). Con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01). 2 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 - 01). Anche ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa ai sensi dell'art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale, per cui i costi concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o, come si vedrà, anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza. Poiché l'ammontare della «imposta evasa» è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, della relativa prova deve farsi carico il Pubblico Ministero il quale, dovendo svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, deve individuare i costi sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi che siano stati comunque accertati, senza attendere che a ciò provveda la persona sottoposta alle indagini. E' necessario, però, che di tali costi non contabilizzati sussista la prova, diretta o indiziaria. Sicchè in assenza di allegazione dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile per l'ammortamento dei macchinari e i costi dei dipendenti, la ricorrente non può dolersi della mancata deduzione dei costi. La pronuncia impugnata ha fatto applicazione dello ius receptum e, rilevando che l'imputata non aveva documentato costi sostenuti ,ha, del tutto correttamente, calcolato la base imponibile e l'imposta evasa che è risultata superiore alla soglia di punibilità. 7. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, evidenziando, quale elemento negativo, la circostanza che la ricorrente era evasore totale per svariati anni. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere 3 di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Né sussiste la violazione di legge denunciata in quanto, per espressa previsione legislativa, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, l'incensuratezza da sola non può più giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, nel caso specifico, sono state negate anche in ragione del profilo - negativo - di personalità tratto dalla circostanza che la ricorrente è evasore totale da diversi anni (cfr.pag.8), sui non si confronta concretamente offrendo specifici elementi per contrastare l'affermazione della corte territoriale. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2023