Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, cod. pen.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo del minore degli anni diciotto, determinandolo o persuadendolo a compiere atti sessuali, sia con l'agente che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove l'agente non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la condotta ricade nella fattispecie meno grave e residuale del comma secondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2013, n. 16759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16759 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/02/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 383
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21826/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.S. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2277/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro che ha concluso per rigetto;
Udito il difensore Avv. Catanzaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 20.2.2012 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza emessa dal Tribunale sez. distaccata di Alcamo nei confronti di G.S. in ordine reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2 per avere compiuto atti sessuali con la minorenne A.A.M. .
Nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato - al quale era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione - la Corte siciliana ha considerato attendibili le dichiarazioni della parte offesa anche alla luce degli elementi di riscontro rappresentati dall'arresto in flagranza e dalle dichiarazioni dei testi.
2. Il G. - tramite il difensore - ricorre per cassazione contro la sentenza deducendo il difetto assoluto di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato rilevando che nulla è stato detto circa gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e svolge una propria interpretazione della fattispecie legale contestata concludendo per l'inapplicabilità dell'art. 600 bis al caso dì specie mancando il presupposto di fatto voluto dalla legge e cioè che la persona offesa si trovasse in una condizione di prostituzione nel senso voluto dalla legge e che l'imputato conoscesse la condizione di prostituzione approfittandone erogando un compenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La disposizione di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, sanziona penalmente chi compie atti sessuali a pagamento o con un corrispettivo, con persona minore. Come già affermato da questa Corte (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 4235 del 11/01/2011 Cc. dep. 04/02/2011 Rv. 249316), la fattispecie dell'art. 600 bis, comma 2 ha carattere marcatamente residuale come risulta all'evidenza dall'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", che si qualifica come clausola di sussidiarietà mirata a rendere residuale, appunto, l'applicazione della fattispecie rispetto ad altri reati che sanzionano più gravemente il fatto di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica;
laddove il comma 1 della medesima disposizione sanziona, con una pena più grave, il fatto di chi "induce" alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero - prosegue la stessa disposizione - il fatto di chi ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione. In comune le due fattispecie hanno la nozione di atti sessuali con un minore di anni diciotto in cambio di denaro o di altra utilità che può qualificarsi come "prostituzione minorile"; formulazione questa che costituisce infatti la rubrica che accomuna le due ipotesi di reato e che è centrata sulla sinallagmaticità tra atto sessuale e corrispettivo economico;
cfr. Cass., sez. 3, 4 luglio 2006 - 5 ottobre 2006, n. 33470 , secondo cui anche un isolato atto sessuale retribuito è considerato atto di prostituzione per il fruitore della prestazione e, di conseguenza, per il minore, essendo questa definizione incentrata sull'elemento "retribuivo" - la controprestazione dell'atto sessuale - senza che siano richiesti l'abitualità della condotta o la pluralità di fruitori della stessa: cfr. altresì Cass., sez. 3, 15 aprile 2010 - 4 giugno 2010, n. 21335 , che ha ritenuto che anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è idoneo ad integrarne gli estremi del reato di prostituzione minorile.
La linea di demarcazione tra le due fattispecie dell'art. 600 bis, commi 1 e 2 va tracciata tenendo conto del rilevato carattere residuale della fattispecie meno grave e della finalità complessiva della norma, introdotta dalla L. 3 agosto 1998, n. 269, art. 2, comma 1, e rafforzata, nella tutela del minore, dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 1 in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176. Questa Corte (Cass., sez. 3, 4 luglio 2006 - 5 ottobre 2006,
n. 33470 , cit.) ha già rilevato in proposito che, aderendo alla citata Convenzione, l'Italia - il cui ordinamento giuridico vede la tutela della gioventù inserita nell'art. 31 Cost., comma 2, - si è impegnata a proteggere i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale ed, in particolare, ad adottare le necessarie misure per prevenire ed impedire l'induzione o coercizione di un bambino per coinvolgerlo in qualunque attività sessuale illegale;
lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali;
lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici. Tali direttive giustificano una tutela penale più pregnante per i minori, rispetto agli adulti, perché i primi sono soggetti manipolagli, inadeguati ad autodeterminarsi, facilmente influenzabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere ricadute negative, anche non emendabili, sul loro futuro sviluppo psicofisico.
Ciò porta, sul piano dell'interpretazione sistematica, ad identificare nella condotta di "induzione" qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo ad incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione che può essere costituita dall'elargizione di danaro o da qualsiasi altra utilità. Nella fattispecie dell'art. 600 bis, comma 2 invece l'agente tiene un comportamento che è sì abusivo del minore, ma che è assolutamente neutro rispetto alla determinazione della volontà, pur immatura, di quest'ultimo di assentire al compimento di atti sessuali con controprestazione;
il minore non è benché minimamente sollecitato, o incoraggiato, o blandito perché si determini al compimento dell'atto sessuale con controprestazione. Si è sottolineato in proposito che, con l'art. 600 bis, comma 2, il legislatore (sia quello della L. n. 268 del 1998 che, a maggior ragione, quello della L. n. 38 del 2006), per cercare di eliminare ogni forma di prostituzione minorile, ha introdotto una inedita fattispecie di reato sottoponendo a sanzione penale anche la mera condotta del "cliente" (Cass., sez. 3, 4 luglio 2006 - 5 ottobre 2006, n. 33470 , cit.).
Ma, ove invece l'agente partecipi, in maggior o minor misura, al processo volitivo del minore, sollecitandolo, o incoraggiandolo, o blandendolo, perché compia atti sessuali in cambio di una qualche utilità vuoi con lo stesso agente, vuoi con altri, si configura l'"induzione" alla prostituzione minorile e quindi si ricade nella più grave fattispecie del comma 1 (cfr. cass. Sez. 3 sentenza n. 4235 /2011 cit.).
2. Nella specie, la Corte di merito, sulla scorta dell'arresto in flagranza dell'imputato, delle dichiarazioni della parte offesa e degli elementi di riscontro-rappresentati dalla deposizione del teste S. (che ha dichiarato di avere assistito in diverse occasioni all'abboccamento tra lo G. e la minore) e dalla madre della ragazza - ha correttamente inquadrato la condotta dell'imputato nel reato di cui all'art. 600, bis comma 2, avendo colto, con valutazione di merito ad esso demandata, l'esistenza di prestazioni sessuali tra l'imputato e la minore dietro piccole regalie in danaro e quindi la motivazione appare immune da vizi logici.
Del resto, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui sì saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110 ; cass.
6.6.06 n. 23528 ). L'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013