Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 781 7 /01 LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 4736/99 Cron.17922 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 150620 per diritti L. sul ricorso proposto da: il NT RO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente avverso la sentenza n. 873/98 del Tribunale di NAPOLI, 1089 -1- depositata il 16/02/98 R.G.N. 43529/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso dichiarando la inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli AR AN chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui ratei relativa all'indennità di accompagnamento, corrisposti in data 31.10.1982 a fronte del riconoscimento della prestazione con decorrenza dall'1.12.1980. Con sentenza del 17.6.1993 la domanda era accolta con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione e con il computo degli stessi fino alla data del pagamento degli arretrati. Tale sentenza era appellata in via principale del AN, che chiedeva il cumulo di interessi ed accessori, con un loro computo fino alla data della loro corresponsione, e dal Ministero dell'Interno, che riproponeva l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettava la domanda. Contro questa sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero dell'Interno ha notificato controricorso, in via pregiudiziale eccependo la tardività del ricorso, notificato dopo il decorso del termine annuale, stante la non applicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie in materia di assistenza obbligatoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, con cui si ripropone la tesi dell'applicabilità della prescrizione decennale con decorrenza dalla data del pagamento credito principale (peraltro senza tenere presente che in punto di fatto il Tribunale ha accertato che il primo atto interruttivo è intervenuto a distanza di oltre dieci anni dal pagamento degli arretrati), è inammissibile poiché proposto dopo il decorso del termine annuale di STU 3 cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza depositata il 16.2.1998; ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, con espletamento delle relative formalità da parte dell'ufficiale giudiziario il 22.2.1999 e consegna dell'atto il 24.2.1999). " D'altra parte non è applicabile alle cause di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - neanche con riferimento al ricorso per cassazione - la sospensione feriale dei termini, stante la specifica previsione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5130/1982; Cass. n. 3662/1986; Cass. n. 6542/1998; Cass. n. 11389/1998). Al riguardo è opportuno anche rilevare che, a seguito della riforma della disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza, il riferimento da parte dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 ai procedimenti di cui agli artt. 429 e 459 c.p.c. deve intendersi applicabile all'ambito concretamente delineato per tali controversie dagli artt. 409 e 442, nel testo posto dalla legge n. 11 agosto 1973 n. 533; non rileva quindi il fatto che l'art. 459 ponesse il requisito della inerenza delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ai rapporti indicati nell'art. 429. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2001. I D , IL CONSIGLIERE EST. IL PREDIDENTE A O S L мотно канторальной S 0 L 1 A SalcioT O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S T N L I S E N O 3 D G -7 P I IL CANCELLIERE S O IM -8 N A 1 E A D S Depositato in Cancelleria 1 D E I , E E A oggi, -8610.200 O T G R O N M T G E T E IS E S IT R E L G P IR E U C R D A IL CANCELLIERE L O R E O D G