Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 2
Ai fini della legittimità del sequestro ovvero dell'acquisizione anche in copia di cartelle cliniche, nessun rilievo assume la circostanza che esse contengano dati personali idonei a rivelare lo stato di salute i quali, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante. Tale limitazione non si pone infatti per l'autorità giudiziaria che indaga in ordine a fatti penalmente rilevanti, come si desume innanzi tutto dai principi generali del diritto processuale penale e quindi dalle disposizioni della stessa legge n. 675 del 1996, la quale all'art. 27 precisa che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed all'art. 22 stabilisce che i dati suddetti possono essere utilizzati, con l'autorizzazione del garante, ove ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui all'art. 38 disp. att. c.p.p.: la circostanza che non vi sia analoga disposizione per il pubblico ministero dimostra che per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti contenenti dati sensibili.
L'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione successivamente restituita è inammissibile in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato raggiunto. Nè può assumersi, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata siano state estratte copie e ne sia stata disposta l'acquisizione, che l'indagato abbia interesse all'accertamento della legittimità di questa: il provvedimento di sequestro oggetto del procedimento incidentale di riesame va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o cose, la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità deve essere valutata dal giudice del processo e non in sede incidentale.
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- 1. Segreto professionale va opposto formalmente in sede di perquisizione (Cass. 1159/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2023
In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253 c.p.p., comma 1 e non dell'art. 256 c.p.p., comma 2, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto che vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 09/11/2016) 11/01/2017, n. 1159 sul ricorso proposto da: A.S., n. (OMISSIS); avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori Camera di consiglio
Dott. Francesco MORELLI Presidente del 23.3.99
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere N. 1480
Dott. Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere N. 45537/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AR CH, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 24 settembre 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile, osserva:
in fatto e in diritto
Con decreto dell'11 agosto 1998, il Procuratore della Repubblica di Bologna dispose il sequestro probatorio di numerose confezioni di medicinali, di tre dischetti per computer e di alcuni reperti cartacei nel possesso di AR CH, indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati connessi col traffico di sostanze utilizzate per il così detto "doping".
Avverso tale provvedimento il AR propose istanza di riesame, la cui trattazione venne fissata per l'udienza del 21 settembre 1998, stante la sospensione feriale dei termini processuali. Sennonché, con successivo provvedimento del 19 agosto, lo stesso pubblico ministero dispose "previa estrazione in copia del materiale cartaceo, duplicazione del floppy disk ed esatta indicazione corredata di scheda fotografica dei prodotto farmaceutici etichettati", la restituzione al AR di quanto in sequestro, fatta eccezione per i medicinali non etichettati.
Con ordinanza del 24 settembre 1998, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dal AR, dispose la restituzione in suo favore anche dei medicinali non etichettati, mentre dichiarò inammissibile l'impugnazione relativamente al sequestro degli altri oggetti, dal momento che questi erano stati già restituiti.
Ricorre per cassazione il difensore del AR deducendo, con unico motivo, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente assume che persiste l'interesse della difesa a coltivare il riesame del decreto di sequestro emesso a carico dell'indagato, nonostante l'intervenuto provvedimento di restituzione dei documenti sequestrati allo stesso, dal momento che ne sono state estratte copie, sulle quali il sequestro si sarebbe trasferito;
ed assume, altresì, che l'interesse all'espletamento del giudizio di riesame si dovrebbe ritenere "sussistente anche sotto diverso profilo: la disponibilità, infatti, delle copie autentiche delle cartelle cliniche da parte degli inquirenti inciderebbe negativamente sulla "privacy" del AR e dei suoi clienti, afferendo a dati "sensibili" ai sensi dell'articolo 22 della legge 675 del 1996". La censura è infondata.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione ormai dissequestrata è inammissibile in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (dissequestro) è già stato raggiunto. Nè può, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata sarebbero state estratte copie e ne sarebbe stata disposta l'acquisizione, assumersi che l'indagato avrebbe interesse all'accertamento della legittimità di tale acquisizione: il provvedimento di sequestro oggetto del provvedimento incidentale di riesame, va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o di cose al processo la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità dovrà essere valutata dal giudice del processo e non, in via incidentale, da altro giudice" (Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 1994, Marini, RV 199141). Ed a tale giurisprudenza - pienamente condivisa - intende uniformarsi questo Collegio.
Nè, d'altro canto, è di alcun rilievo che le cartelle cliniche in sequestro si riferiscano a dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, che - ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 - "possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante".
È, infatti, evidente che la suddetta limitazione non si pone per l'autorità giudiziaria che indaga in ordine a fatti penalmente rilevanti, come si desume, prima dai principi generali del diritto processuale penale, poi dall'articolo 27, comma 1, della legge su indicata, secondo cui il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed infine dal contenuto del comma 4 del citato articolo 22.
Ed in vero, tale norma dispone che i dati suddetti possono essere utilizzati con l'autorizzazione del garante, ma senza il consenso dell'interessato, "qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" e cioè per le indagini compiute dai difensori per l'esercizio del diritto alla prova;
e la circostanza che non vi sia analoga disposizione per il pubblico ministero dimostra, in maniera inequivocabile, che per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti contenenti dati così detti sensibili. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 1999