Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 1480
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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Ai fini della legittimità del sequestro ovvero dell'acquisizione anche in copia di cartelle cliniche, nessun rilievo assume la circostanza che esse contengano dati personali idonei a rivelare lo stato di salute i quali, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante. Tale limitazione non si pone infatti per l'autorità giudiziaria che indaga in ordine a fatti penalmente rilevanti, come si desume innanzi tutto dai principi generali del diritto processuale penale e quindi dalle disposizioni della stessa legge n. 675 del 1996, la quale all'art. 27 precisa che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed all'art. 22 stabilisce che i dati suddetti possono essere utilizzati, con l'autorizzazione del garante, ove ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui all'art. 38 disp. att. c.p.p.: la circostanza che non vi sia analoga disposizione per il pubblico ministero dimostra che per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti contenenti dati sensibili.

L'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione successivamente restituita è inammissibile in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato raggiunto. Nè può assumersi, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata siano state estratte copie e ne sia stata disposta l'acquisizione, che l'indagato abbia interesse all'accertamento della legittimità di questa: il provvedimento di sequestro oggetto del procedimento incidentale di riesame va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o cose, la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità deve essere valutata dal giudice del processo e non in sede incidentale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 1480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1480
Data del deposito : 23 marzo 1999

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