Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
La confisca dell'autovettura, prevista dall'art. 186 cod. strada, come modificato dall'art. 4 D.L. n. 92 del 2008, conv., con mod., in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
MASS. -> Conforce auto;
vendita 1. 15 39 /10 Simulate 39
Massimenis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI QUARTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 02/10/2009
N. 3/09$1443/09 SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO MORGIGNI Dott.
- Presidente - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 10995/2009 Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
- Consigliere -
Dott. FAUSTO IZZO
- Rel. Consigliere -
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) CC NO N. IL 29/10/1947
avverso l'ordinanza n. 129/2008 TRIB. LIBERTA' di TRENTO, del 28/11/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Autonio Muza, che ha concluso ju en declarativa o inammissibility del 2icon ; '
Udit i difensor Avv.; ле
FATTO e DIRITTO
1. In data 7\4\2008 CL NO veniva controllato alla guida dell'auto Toyota Yaris tg. CW 003 RD e trovato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,54 g\l -1,65g\l).
Con provvedimento del 10\9\2008 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto che veniva eseguito in data 27\9\2008.
A seguito di presentazione di richiesta di dissequestro, il GIP del Tribunale di Trento rigettava la richiesta con ordinanza del 22\10\2008.
Avverso tale provvedimento l'CL proponeva appello presso il Tribunale di Trento il quale rigettava l'impugnazione con ordinanza del 28\11\2008.
Osservava il Tribunale che l'auto al momento del fatto risultava di proprietà dell'imputato ed era stata alienata alla sua convivente (NI CA) solo dopo il fatto e cioè in data 28\7\2008, con un atto verosimilmente simulato. Pertanto ben poteva ritenersi che il bene non appartenesse a persona estranea al reato.
Quanto al fatto che la violazione al C.d.S. fosse stata commessa prima della riforma legislativa che consentiva la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza, osservava il Tribunale che, trattandosi di misura di sicurezza, non operava il principio di irretroattività di cui all'art. 2 c.p.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 4 del D.L. 23\5\2008, n. 92.
Con il primo motivo lamentava che il bene, al momento dell'adozione della misura cautelare apparteneva ad un terzo estraneo al reato, non avendo alcun pregio la motivazione della sentenza con riferimento ad una presunta simulazione della vendita. Con il secondo motivo censurava l'ordinanza, laddove aveva ritenuto la possibilità di applicare retroattivamente la nuova disposizione sulla confisca dell'auto in caso di guida in stato di ebbrezza.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. A
3.1. Va premesso che, dai fatti così come ricostruiti nell'ordinanza del Tribunale del
Riesame e non contestati, risulta che l'CL nelle more tra il controllo del suo tasso alcolemico (7\4\2008) e l'esecuzione del sequestro disposto dal GIP (27\9\2008), ebbe ad alienare in data 28\7\2008 la sua auto alla convivente NI CA.
Il giudice di merito ha ritenuto tale vendita simulata, quindi inidonea a determinare l'effetto traslativo (art. 1414, co. 1°, c.c.), sulla base delle seguenti considerazioni:
- la vendita era intervenuta nell'intervallo di tempo tra l'accertamento del reato ed il provvedimento di sequestro;
l'alienazione era stata fatta in favore della convivente dell'Ecclì senza alcuna ragionevole giustificazione, tenuto anche conto delle spese per il passaggio di proprietà;
- l'auto era stata rinvenuta in un garage che, nel verbale di sequestro, veniva indicato come in uso all'CL (cfr. verb. seq. della Polizia Municipale di Lavis del 27\9\08).
Ne ha dedotto il Tribunale che la simulazione della vendita era stato un mero espediente per sottrarre il bene ad una prevedibile confisca in sede processuale, pertanto ha confermato il provvedimento di sequestro, non appartenendo il bene ad un terzo estraneo al reato.
3.2. La soluzione adottata dal Tribunale è giuridicamente corretta e motivata in modo esaustivo.
Va ricordato che l'art. 2 c.p.p. prevede che il giudice possa risolvere ogni questione, anche civile od amministrativa, da cui dipende la decisione, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.
Lo stesso articolo 2 precisa che la decisione della questione pregiudiziale, rispetto alla decisione da adottare, ha natura meramente incidentale e non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
La ratio di tale potere attribuito dal codice di rito al giudice penale è quella di sottrarre la decisione penale alla lunga attesa dell'esito di una causa civile che decida su un questione costituente antecedente logico giuridico della deliberazione penale da adottare. Tale cognizione incidentale, da taluno definita anche "competenza occasionale", attribuisce quindi al giudice penale un potere decidere la questione pregiudiziale, con effetto però limitato alla sola causa in cui la decisione incide e senza alcuna valenza di giudicato esterno ad essa.
Tale possibilità è espressione di un principio generale, che trova simmetrica operatività anche nel rito civile, laddove è consentito al giudice decidere con efficacia meramente interna al processo le questioni pregiudiziali (es. la validità del contratto rispetto alla decisione su una domanda risarcitoria per inadempimento), senza efficacia di giudicato esterno, salvi i casi di accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.).
Ciò premesso, va osservato che il Tribunale del Riesame di Trento, facendo buon governo dei poteri sopra descritti, ha ritenuto con motivazione coerente ed esente da palesi vizi logici, la proprietà dell'auto ancora in capo al ricorrente, per essere stato l'atto di alienazione meramente simulato e quindi inefficace.
Ne consegue la infondatezza della doglianza formulata.
3.3. Quanto al motivo di censura relativo alla possibilità di confisca (e quindi di sequestro) dell'auto in base alla riforma dell'art. 186 C.d.S. introdotta con l'art. 4 del
D.L. 23\5\2008, n. 92 (conv. in L. 125\08), successiva pertanto alla commissione del reato (7\4\2008), va osservato che la confisca in questione, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, e colpisce i beni che in qualche modo sono collegati al fatto costituente reato. La misura è finalizzata alla ablazione della proprietà per prevenire la commissione di nuovi reati.
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito la funzione della confisca, evidenziando che essa è “fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria" (Cass. Sez. Un., 26\4\1983, n. 1, Costa). G. In sostanza l'espropriazione del bene è diretta ad evitare che essi, rimanendo nella disponibilità del reo siano per lui di stimolo a commettere ulteriori illeciti (cfr. Cass.
VI, 811\1970, Leone).
Stabilita la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca e non di pena accessoria, ad essa non si applica il principio di irretroattività proprio della sanzione, ma il principio della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato nel combinato disposto degli artt. 200, co. 2°,e 236 c c.p.
Sulla base di tali referenti normativi, questa Corte di legittimità ha avuto modo di stabilire, in un caso analogo a quello per cui si procede, che "in tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta" (Cass. IV, 9986\2009, Favè).
Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Consigliere estensore виды dott. Fausto IZZO
Presidente Dott. Antonio MORGIGNI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 GEN. 2010
DICA
IL CANCELLERE
Culia Mand EDIC
N
E
O