Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9741
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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Poiché i modi di costituzione delle servitù sono tipici, nel caso di costituzione negoziale delle servitù, pur non essendo necessario l'uso di formule specifiche, è necessario che risultino senza incertezze o siano determinabili in base a prefigurati elementi oggettivi, gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle parti, quali l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso e l'utilità costituenti il contenuto della servitù e la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della stessa.

I fatti allegati possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.

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  • 1Revocazione della donazione per infedeltàAccesso limitato
    Nicola Luciani · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2011

  • 2Revocabili per ingratitudine le donazioni alla moglie adulterinaAccesso limitato
    Laura Biarella · https://www.altalex.com/ · 17 novembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9741
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9741
Data del deposito : 5 luglio 2002

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