Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 3
CASS
Sentenza 16 marzo 1994

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Nel caso di arresto o di fermo non seguiti da provvedimento di convalida per omesso interrogatorio dell'indagato ovvero di arrestato o fermato che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o voluto comparire nella udienza in cui la convalida è stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 3
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3
    Data del deposito : 16 marzo 1994

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