Sentenza 16 marzo 1994
Massime • 1
Nel caso di arresto o di fermo non seguiti da provvedimento di convalida per omesso interrogatorio dell'indagato ovvero di arrestato o fermato che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o voluto comparire nella udienza in cui la convalida è stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Came
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente Consiglio i
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente data 16.03.
2. " LD AL " SENTENZA N.
3. " EL DE NN (rel.) " R.G.N. 2244
4. " UA LA VA "
5. " IO D'RS "
6. " IN ELNO "
7. " AN TI "
8. " GI LA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE ON n. a Portici il 15/03/1948 avverso l'ordinanza 24 Giugno 1993 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. B. Della NN. Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
In fatto e in diritto
1.- Il 25 Aprile 1993 i Carabinieri di Afragola procedevano all'arresto ed al contestuale urgente ricovero in ospedale di AR ON, che, per futili motivi, aveva accoltellato il condomino VA UI, dal quale era stato a sua.volta colpito con il suo stesso pugnale nel corso della colluttazione che ne era seguita e del tentativo operato da quest'ultimo di disarmare l'aggressore.
A causa delle lesioni riportate e del trasferimento in ospedale diverso da quello dell'iniziale ricovero, il AR non poteva rendere l'interrogatorio alla udienza di convalida del 28 aprile 1993 per cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli non convalidava l'arresto. Con ordinanza in pari data emetteva, però, nei confronti del AR, indagato per il delitto di tentato omicidio, ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata il successivo 30 Aprile 1993 al predetto, che, a sensi dell'art.294 C.P.P., veniva interrogato in data 1 maggio 1993.
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere trovava conferma il 17 maggio 1993 in quella emessa a norma dell'art.309 C.P.P. dal Tribunale di Napoli, che rigettava, appunto, la relativa richiesta di riesame.
Il successivo 18 maggio 1993 il difensore del AR chiedeva la "revoca della custodia cautelare in carcere" dell'indagato allegando la tardività dell'interrogatorio reso dal predetto, ma il G.I.P. con ordinanza del 26 maggio 1993 respingeva l'istanza. Decidendo sull'appello proposto dal AR, il Tribunale di Napoli confermava l'impugnato provvedimento, in quanto il G.I.P. aveva ritualmente proceduto all'interrogatorio dell'indagato nel termine di cinque giorni dalla esecuzione della custodia cautelare, avvenuta con la notifica del provvedimento, siccome disciplinato dall'art. 293 C.P.P. Osservava, al riguardo, il Tribunale che il momento dell'arresto e del fermo costituiscono esclusivamente il termine "a quo" per il computo dei termini della durata delle misure di coercizione personale in virtù dell'art.297 C.P.P., senza, però rilevare ai fini di cui all'art.294 C.P.P. Ricorreva per cassazione il AR denunciando la violazione degli artt. 294 e 302 C.P.P. perché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il momento iniziale della privazione della libertà personale fosse rilevante solo ai fini del computo dei termini di durata della misura custodiale ex art. 297 C.P.P. e non anche del calcolo del termine per l'adempimento previsto dall'art.294 C.P.P., al cui inutile decorso l'art.302 C.P.P. collega l'estinzione della misura. Il ricorso veniva assegnato per la decisione alla prima Sezione Penale di questa Suprema Corte, che, con ordinanza 15 ottobre 1993, ne rimetteva l'esame ex art.618 C.P.P. a queste Sezioni Penali Unite in quanto sulla questione di diritto relativa alla interpretazione dell'art.294, C. 1-, C.P.P. si riscontrava un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, avendo trovato accoglimento in essa sia la tesi fatta propria dai Giudici di Appello nell'impugnato provvedimento correlata al disposto dell'art.293 c.P.P., per cui il termine di cinque giorni entro il quale l'interrogatorio dell'indagato va espletato inizia a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza custodiale sia quella opposta prospettata dal ricorrente della decorrenza del termine stesso dalla data dell'arresto o del fermo.
2.- La questione posta dal ricorso concernente l'interpretazione dell'art.294, C.10, C.P.P., la cui soluzione non ha trovato uniformità di indirizzo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stata notevolmente ridimensionata dal punto di vista dell'incidenza quantitativa a seguito della modifica subita dalla succitata norma. Che, nella sua originaria formulazione, stabiliva, senza alcun esplicito riferimento agli adempimenti compiuti in sede di convalida dell'arresto o del fermo, che lo interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare "doveva essere effettuato dal giudice nel corso delle indagini preliminari "immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'inízio della esecuzione della custodia" stessa.
Donde l'insorgenza di contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di ritenere o meno l'equipollenza dell'esame dell'arrestato o del fermato compiuto nella udienza di convalida con l'interrogatorio del predetto da svolgersi a seguito della adozione a suo carico di misura di custodia cautelare in carcere e del connesso problema della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine dell'interrogatorio da svolgersi in seguito alla emissione della misura custodiale ove detta equipollenza dovesse essere esclusa.
La decisione delle Sezioni Penali Unite del 23 novembre 1990 (ric. COLOMBO SPERONI ed altro), con la quale il predetto contrasto trovava soluzione nel senso di riconoscere alla audizione dell'arrestato o del fermato nel giudizio di convalida la idoneità di realizzare le finalità di garanzia proprie dell'interrogatorio (che, pertanto, non andava ripetuto in caso di applicazione di misura custodiale) e, quindi, la modifica legislativa dell'art. 294 C.P.P. apportata nel senso anzidetto dall'art. 13 ,D.Lvo 14.1.1991,
n.12, per cui l'interrogatorio va espletato se il giudice "non vi ha proceduto nel corso della udienza di convalida" dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, ha, di certo, ridotto la rilevanza della questione o la quale attualmente si pone in ordine alle sole ipotesi in cui l'arresto o il fermo non siano seguiti da provvedimenti di convalida per omesso interrogatorio oppure se lo arrestato o il fermato non abbia potuto o voluto comparire nella relativa udienza in cui la convalida è stata decisa.
Sicché la questione sottomessa all'esame del Collegio va più puntualmente definita nel senso di dover stabilire se nei casi suddetti, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale a norma dell'art.294, comma 1 , C.P.P. il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio, decorra dal momento dell'arresto o del fermo oppure da quello in cui ha avuto l'inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia;
e se, quindi, sia applicabile o meno nella fattispecie il primo comma dell'art.297 C.P.P. ("computo dei termini di durata delle misure")
il quale testualmente dispone che "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo".
3.- La fondamentale esigenza di porre l'individuo privato della libertà personale nella condizione di poter esporre quanto prima le sue difese al giudice attraverso l'interrogatorio consentirebbe di individuare, secondo uno dei contrastanti orientamenti interpretativi seguiti da questa Suprema Corte (cfr. Sez.l, 12.3.1990, Savio;
Sez.II, 24.5.1990, Magnotta;
12.2.1991, Fardella;
Sez.VI, 7.6.1991, Morra) cui si è richiamata la ordinanza di rimessione, il "dies a quo" per la decorrenza del termine di cinque giorni previsti dall'art.294 C.P.P. nel primo momento in cui ha avuto effettivamente inizio la privazione della libertà personale, a nulla rilevando, a fronte della situazione concreta di riferimento, il titolo in forza del quale la custodia è stata realizzata. Una preminente ed indifferibile esigenza di tutela individuale, quindi, che trova fondamento in clausole di fonte internazionale quali l'art. 5, n.3 della Convenzione Europea per la salva guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (ratificata con L.4.8. 1955, n.848) e l'art.14, n.3 del Patto "sui diritti civili e politici", e che si realizzerebbe assicurando concreta attuazione al diritto di difesa in forza, appunto, della suindicata interpretazione. Della cui fondatezza costituirebbe decisiva conferma l'art. 297 C.P.P., che, enunciando nel primo comma una regola di carattere generale, dispone che gli effetti della custodia cautelare decorrano dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. La giurisprudenza di legittimità ha, però, sviluppato un indirizzo interpretativo di segno opposto, richiamato anch'esso nel provvedimento di rimessione, per cui il termine di cinque giorni perentoriamente fissato per l'espletamento dell'interrogatorio dalla succitata norma, dovrebbe decorrere, invece, dalla esecuzione della misura coercitiva e non dal momento dell'arresto o del fermo attesa la sostanziale diversità esistente tra detti istituti e la misura di custodia cuatelare in carcere e, quindi, il non coincidente ambito di operatività e le non corrispondenti finalità, al cui conseguimento essi sono rispettivamente preordinati. Mentre non rileverebbe al riguardo il principio enunciato nell'art.297, c. 1 , C.P.P., al quale è stato fatto riferimento a sostegno dell'opposta tesi, che regola, infatti, il calcolo dei termini di durata massima delle misure cautelari personali, eppertanto situazioni che non si riscontrano in quella contingente espressamente prevista e specificamente disciplinata dalle disposizioni in oggetto- (cfr. Sez.1^, 31.5.1990, Laezza;
Sez. fer. 23.8.1990, Pranno, Sez.II, 31.1.1991, Napoli;
Sez.l^, 12.2.1993, Pennacchio;
9.7.1993, Gioè; Sez.l-, 3.12. 1993, De Vincenzo). 4.- Orbene, ai fini della soluzione del problema posto dal cennato contrasto interpretativo :dell'art. 294, c. 1, C.P.P., non può ritenersi risolutivo il riferimento al principio ispiratore della norma, che non è, comunque, in discussione quale che sia l'orientamento seguito dalla giurisprudenza. È certo, infatti, che la connotazione dell'urgenza che a sensi dell'art. 294 C.P.P. caratterizza l'interrogatorio cui l'indagato deve essere ammesso da parte del G.I.P. costituisce compiuta espressione di quel diritto ad una pronta presa di contatto con il giudice, che le convenzioni internazionali, recepite ormai nella legislazione nazionale, indicano come componente essenziale della salvaguardia della libertà personale nell'ambito del processo penale. Non a caso la stessa legge di delega 16.2.1987, n.81, nel far proprio detto principio, intende nelle direttive n.5 e n.60 dell'art.2, l'interrogatorio come "strumento" di difesa dell'indagato riconoscendo in capo al predetto il diritto a renderlo con la garanzia del giudice e non come strumento di indagine a disposizione dell'organo giudiziario inquirente.
Ma tale impostazione, sicuramente corretta sul piano giuridico, non conduce di per sè alla soluzione del problema in quanto la ragionevole calibratura dei dettagli relativi alla realizzazione in concreto dell'enunciato principio esige la puntuale correlazione dello stesso con quelli su cui si fonda il sistema normativo nel quale esso è destinato ad inserirsi.
Al riguardo è stato giustamente osservato in dottrina, a contestazione dell'orientamento che individua il "dies a quo" nel giorno stesso in cui si è verificata la perdita della libertà personale indipendentemente dal titolo che l'ha determinata, che potendo il provvedimento in ordine alla richiesta di convalida e la contestuale ordinanza di custodia cautelare "intervenire alla novantaseiesima ora dall'arresto o dal fermo" il G.I.P. potrebbe avere solo ventiquattrore a sua disposizione per interrogare (magari a mezzo di rogatoria a sensi dell'art.294, c.5 , C.P.P.) l'indagato previo tempestivo avviso del compimento dell'atto al P.M. e al difensore" (art.294, c. 4 , C.P.P.). Eppertanto, un tempo talmente limitato da non consentirgli di procedere, in realtà, nella osservanza di quegli essenziali adempimenti cui è condizionata la validità stessa della adottata misura (cfr. anche Sez.l^, 12.2.1993, Pennacchio). Donde la palese irrazionalità dì una disposizione che, ove dovesse essere intesa nel senso suddetto, difficilmente permetterebbe al giudice di applicare nella fase delle indagini preliminari misure di custodia cautelare in carcere rendendosi praticamente imposisibile il coordinamento, in concreto, dell'interesse statuale di adottare e di mantenere la misura restrittiva nonostante la ricorrenza delle condizioni di applicabilità e la sussistenza di esigenze cautelari con quello individuale di dover ammettere lo indagato ad espletare le proprie discolpe rendendo al giudice un tempestivo interrogatorio.
Mentre, sempre con riferimento al suindícato neppure può ritenersi la incongruità del termine complessivo di nove giorni, ottenuto dalla somma dei quattro giorni consentiti ai fini dell'eventuale convalida dell'arresto o del fermo e dei cinque giorni improrogabilmente fissati per l'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti è stato adottato provvedimento di custodia cautelare in carcere, ove si consideri che il legislatore, modificando, proprio in attuazione del principio in questione per la concreta possibilità di realizzare il diritto ad una pronta presa di contatto con il magistrato, l'art.365 del previgente codice di procedura penale con la legge 28.7.1984, n.394 aveva fissato in quindici giorni, con decorrenza dall'arresto, il termine massimo entro il quale l'arrestato doveva essere interrogato nella fase istruttoria. Cosi riconoscendo che un termine di quindici giorni dallo arresto poteva realizzare, proprio in considerazione di concrete esigenze di equilibrio, particolarmente impellenti, come ricordato in dottrina "in rapporto a processi con molti imputati, con l'accavallarsi di molte posizioni processuali e, persino, con non rarissimi casi di scambi di persona", la condizione prevista dalla legge di garantire all'arrestato la possibilità di potersi tempestivamente difendere (cfr. anche Sez.II, 31.1.1991, Napoli). V'è semmai da aggiungere che la rilevata "difficoltà di concepire un termine che inizia a decorrere prima che sia adottata (e quando non è sicuro che lo sarà) il provvedimento che ne impone l'osservanza" non avvalora sul piano della razionalità la tesi della retrodatazione al momento dell'arresto o del fermo del "dies a quo" previsto dall'art. 294, 1 C., C.P.P.. Soccorre, invece, ai fini della soluzione del problema la interpretazione letterale e sistematica del citato art.294, 1 c., C.P.P. che consente di individuare il "dies a quo" nel momento in cui ha inizio la esecuzione del provvedimento custodiale emesso dal G.I.P. dopo e, comunque indipendentemente dalla decisione adottata in ordine alla richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, dovendosi considerare decisivo al riguardo il titolo in forza del quale l'indagato viene a trovarsi "in vinculis".
Il termine "esecuzione" impiegato nella formula contenuta nell'art.294, 1 c., C.P.P. per indicare la situazione processuale il cui inizio segna quello della decorrenza del termine perentorio fissato per l'interrogatorio non può, infatti, essere inteso che nel senso suo proprio di attuazione di un provvedimento. Eppertanto, dell'atto o del complesso delle operazioni con cui si manda ad effetto un formale provvedimento che deve necessariamente sussistere costituendone il presupposto necessario e che, nella specie, si individua, appunto, nella ordinanza con cui il G.I.P. dispone la custodia cautelare nei confronti dell'indagato.
Il riferimento nella stessa disposizione alla misura degli arresti domiciliari costituisce riscontro della natura giurisdizionale del provvedimento la cui esecuzione è stata specificamente considerata dal legislatore, non difformemente, peraltro, dalla impostazione del "procedimento di esecuzione" previsto e disciplinato nel Codice di rito penale, che, seppur in rapporto a situazioni del tutto diverse, sempre ad un provvedimento giurisdizionale fa capo. Nè va trascurato il rilievo che scaturisce dalla comparazione della norma in oggetto con la corrispondente disposizione dell'abrogato codice di procedura penale, che l'art.365 esplicitamente stabiliva la decorrenza del termine per l'interrogatorio dall'arresto dell'imputato e, quindi, atteso lo specifico significato della espressione usata dal legislatore dal compimento di un atto di polizia giudiziaria di cui non v'è, invece, menzione nell'art. 294, 1 c., del vigente codice di rito penale. Nel quale, infatti, il momento di inizio è quello della "esecuzione della custodia", che, a sensi dell'art. 285 C.P.P. si realizza quando "l'imputato sia catturato" in forza (rectius "in esecuzione") del provvedimento del giudice che ha applicato la misura di coercizione personale in carcere.
D'altra parte la direttiva n.60 dell'art. 2 della legge di delega n.81/1987 (realizzata, appunto, nell'art.294 C.P.P.) ha stabilito che l'interrogatorio c.d. di "garanzia" dell'indagato doveva avvenire non oltre cinque giorni dalla "esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale" che, certamente, è costituito da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria laddove, invece, l'arresto coerentemente non menzionato nella direttiva suddetta è atto di polizia giudiziaria, soggetto, come tale, al controllo del giudice per quanto riguarda i presupposti e le condizioni di applicabilità.
V'è da aggiungere che l'espressione "custodia cautelare" contenuta nella intitolazione e nel testo dell'art.294 C.P.P. ha, a sua volta, uno specifico significato chiaramente definito dal legislatore nel succitato art. 285 C.P.P. come lo stato di privazione della libertà personale ordinato dal giudice nella ricorrenza delle condizioni e delle esigenze di cui agli artt.273 e 274 C.P.P. ed in applicazione dei criteri di scelta specificati nello art.275 C.P.P. e che, pertanto, non ammette dilatazioni concettuali con riferimento a situazioni che, seppur privative della libertà personale, sono, però, diversamente caratterizzate nei presupposti, nei contenuti e nelle finalità.
Sicché l'uno risulta del tutto autonomo rispetto alle altre tanto che la denegata convalida dell'arresto o del fermo non interdice, quale che ne sia stata la causa, l'adozione della misura custodiale da parte del G.I.P.
Come già avvertito, peraltro, nel corso dei lavori preparatori del nuovo Codice di rito penale, per cui "il provvedimento che dispone la misura "deve" essere tenuto concettualmente distinto dal provvedimento di convalida che ha finalità estranee alla disciplina delle libertà personale" (cfr. "Determinazioni del governo del 4.7.1988, in Atti Parlamentari Camera - Senato - Pareri della Commissione istituita ai sensi dell'art. 8 L.16.2.1987, n. 81 sub art. 389) e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto "principio generale desumibile dal contesto normativo processuale", "l'autonomia dei singoli titoli legittimanti la custodia in carcere del soggetto sicché per ciascuno di tali titoli valgono le norme di legittimazione proprie" (cfr. Sez.l^, 3.12.1993, De Vincenzo).
Differenziazione, quindi, di ordine sistematico di cui è possibile cogliere ulteriore, esplicito riscontro anche in altre disposizioni di legge, opportunamente richiamate dalla giurisprudenza, come nell'art.104 del vigente codice di procedura penale che, a proposito del diritto del soggetto "in vinculis" di ottenere un colloquio con il proprio difensore, menziona nel primo comma l'imputato in stato di custodia cautelare ed in quello successivo la "persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art.384" ed anche nell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale in cui, riconoscendosi il diritto di accesso del difensore al luogo di custodia, si distingue nettamente tra "la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare" (cfr. Sez.II, 31.1.1991,Napoli). Mentre a nulla rileva il richiamo al disposto dell'art.297, 1 c., C.P.P. (per cui "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo") sul quale, essenzialmente si incentra la giurisprudenza che individua il "dies a quo" stabilito per l'interrogatorio nel momento dell'avvenuta privazione della libertà personale quale che ne sia il titolo che l'ha determinata, concernendo detta norma esclusivamente, il computo di durata delle misure cautelari.
Eppertanto, un calcolo in ordine al quale la privazione della libertà personale vale di per se sola indipendentemente dalla causa che l'ha provocata. In quanto "la legge considera - come correttamente osservato dalla giurisprudenza diversamente orientata (cfr. Sez.I, 9.7.1993, Gioè; 12.2.1993, Pennacchio) il fatto sostanziale del sacrificio di un bene fondamentale alla persona trascurando l'aspetto formale del titolo in base al quale è stata realizzata".
Ma che l'art.294 C.P.P. non si coordini con l'art. 297 C.P.P. risulta evidente sin dalla intitolazione di quest'ultima norma, che trova, invece, esplicita corrispondenza in quella dell'art. 303 C.P.P., concernendo l'una il "computo dei termini delle misure" e prevedendo l'altra '"i termini di durata massima della custodia cautelare", che di tutte le misure coercitive ordinate dal giudice costituisce quella maggiormente afflittiva. Il che chiarisce, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 303 C.P.P., che stabilisce la "durata complessiva" della custodia cautelare, le ragioni cui si ispirano le modalita' di computo indicate nel primo comma dell'art. 297 C.P.P. di tener, cioè, conto ai suindicati fini e, comunque, con riferimento ad ogni fase processuale, di qualsiasi momento in cui si sia verificata la privazione della libertà personale indipendentemente dalla causa che l'ha determinata.
Vale, inoltre, osservare, condividendo le valutazioni effettuate in materia nella sentenza 31. 1.1991 (ric.Napoli) della Suprema Corte, che "gli effetti della custodia cautelare" di cui è menzione nel primo comma dell'art.297 C.P.P. concernono esclusivamente le conseguenze derivanti dallo status di persona sottoposto alla misura di coercízione carceraria (ovvero da altre misure coercitive) determinando la norma, per quanto già evidenziato, il momento in cui detti effetti rilevano ed i fini per cui essi rilevano (rappresentati, appunto dal computo dei relativi termini di durata), mentre nel primo comma dell'art.294 C.P.P. "non di effetti si tratta ma solo della previsione di un termine breve, a carattere perentorio (da osservare inderogabilmente se si vuole evitare la cessazione della efficacia, della misura) entro il quale il giudice deve procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (in carcere o domiciliare)con finalità di controllo e di garanzia, dovendo proprio ,attraverso di esso valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, con riguardo alle misure in questione dagli artt.273, 274 e 275 C.P.P.". Quindi, anche sotto un profilo più rigorosamente contenutistico non si giustifica il riferimento al disposto dell'art. 297, 1 comma C.P.P. per la individuazione del "dies a quo" di cui all'art. 294, 1 c., C.P.P., mentre sul piano formale risulta calzante l'osservazione, che scaturisce dalla comparazione delle due succitate norme, che quando il legislatore ha inteso far "retroagire" l'inízì o della custodia cautelare al momento della cattura, dell'arresto o del fermo lo ha espressamente detto, come, appunto, nell'art. 297, 1 c.C.P.P. senza, invece, esplicitamente richiamarsi a tali momenti nell'art. 294 C.P.P. in cui risulta indicata solo la "esecuzione della custodia cautelare". 5.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, che consentono di individuare il momento iniziale di decorrenza del termine perentorio dell'indagato stabilito dall'art. 294, 1 comma C.P.P. in quello della esecuzione della ordinanza con la quale il
G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato, va rigettato l'interposto ricorso perché destituito di fondamento con seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
V. gli artt. 127, 311 e 616 C.P.P. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 16 marzo 1994.