Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
È affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 25192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25192 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 524
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 35490/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI MM N. IL 08/03/1967;
2) MO SI N. IL 04/11/1979;
3) OT AU N. IL 30/06/1985;
4) AL LA N. IL 19/05/1983;
5) AFLOARIEI EMILIAN N. IL 19/03/1979 C/;
avverso la sentenza n. 300833/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MESTRE, del 03/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette le conclusioni del PG annullamento con rinvio limitatamente alle spese liquidate in favore della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza 3 maggio 2011, ha applicato ex art. 444 c.p.p. la pena richiesta dalle parti a Afloariei Emilian per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, condannando l'imputato al pagamento delle spese di costituzione delle parti civili costituite.
Propongono ricorso le parti civili costituite CA OM, AU CA, OR LE e OS NE e deducono la violazione di legge e mancanza di motivazione limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese della parte civile in quanto il giudice ha provveduto alla relativa liquidazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le parti civili costituite, all'udienza del 3 maggio 2011 in cui fu applicata all'imputato la pena ex art. 444 c.p.p., hanno depositato tempestivamente le note spese.
La sentenza impugnata ha condannato, come già detto in narrativa, l'imputato al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte civile, senza però adeguatamente motivare sulla somma liquidata in termini complessivi, non distinguendo tra onorari, competenze e spese, e per importi minimi non tenendo conto dei limiti tariffari. Il Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale. Si è altresì affermato che è privo di motivazione il provvedimento con il quale il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione (Sez. 5, 30 gennaio 2009, dep. 16 marzo 1009 n. 11530). La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla misura delle spese liquidate in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura delle spese in favore delle parti civili e rinvia per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012