Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 25192
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Sentenza 2 aprile 2012

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È affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 25192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25192
    Data del deposito : 2 aprile 2012

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