Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (Nella specie, relativa a sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti di una società gestita dall'imputato, disposto dal giudice civile in conseguenza di un suo inadempimento contrattuale, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 388 cod. pen. nella condotta ostruzionistica opposta al custode giudiziario, impossibilitato a ricostruire l'entità del patrimonio sociale per la mancata consegna dei documenti contabili ed amministrativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2014, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2014
Dott. PAOLONI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 302
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 51927/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG EP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/04/2013 della Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. OS EP propone di persona ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione emessa il 24.11.2011 dal Tribunale di Modica, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento cautelare del giudice civile punito dall'art. 388 c.p., comma 2, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di tre mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
Fatto reato integrato dalla condotta assunta dall'OS quale socio accomandatario e legale rappresentate della Mareluna di OS EP e C. s.a.s., acquirente di un ristorante in virtù di scrittura privata autenticata di acquisto in data 1.4.2005 sottoposto a condizione risolutiva del mancato pagamento entro termine prefissato del prezzo di vendita di Euro 75.000 in favore della società venditrice Mareluna di SI AN e C. s.a.s. (società di cui l'imputato ha mantenuto la sede, mutando la sola ragione sociale). Condotta consistita nell'avere impedito al custode giudiziario delle quote sociali dei due soci accomandanti della società Mareluna gestita dal prevenuto (intestate a RU RO per Euro 3.300 e a NZ ER per Euro 500), sottoposte a sequestro giudiziario dal Tribunale civile di Modica il 2.7.2006 su istanza dei creditori SI AN e altri per inadempimento del debitore OS, di ricostruire l'effettiva entità del patrimonio sociale, non consegnandogli entro il termine indicato dallo stesso custode (16.7.2007) i documenti contabili e amministrativi richiesti e in particolare le fatture di vendite delle attrezzature aziendali avvenute nel 2006, altresì non fornendo le necessarie notizie sulle plusvalenze realizzate dalla società e sulla sua liquidità corrente.
Il Tribunale e la Corte territoriale hanno reputato univocamente provata la deliberata condotta omissiva e ostruzionistica dell'imputato sulla base dei dati di conoscenza offerti dai componenti la famiglia SI (proprietari e venditori del ristorante non pagato dall'OS), dagli ufficiali di p.g. autori delle indagini e soprattutto dalla relazione depositata il 31.10.2007 dal custode giudiziario delle quote sociali EL LO, che -esaminato in dibattimento- ne ha illustrato e confermato il contenuto.
2. Con il ricorso si formulano due articolati motivi di censura. Il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 388 c.p. e delle disposizioni civilistiche ad esso correlate nel caso di specie e la carenza e illogicità della motivazione della decisione di secondo grado.
I giudici di merito non hanno rilevato che non sussiste alcun nesso che coniughi l'esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti alla reale tutela del credito vantato dai SI. Non è possibile, infatti, istituire un collegamento tra l'esecuzione del sequestro giudiziario, che si perfeziona con l'iscrizione e annotazione dello stesso nei registri delle società custoditi dalla competente Camera di Commercio (così rendendo nota e opponibile ai terzi l'incedibilità delle quote sociali sequestrate), e il preteso contegno riluttante od omissivo dell'OS nel fornire i dati societari sollecitati dal custode giudiziario;
contegno successivo alla già intervenuta esecuzione del sequestro cautelare civile, che -per tanto- non può dirsi essere stata "elusa" dall'asserito comportamento dell'OS. Comportamento in ogni caso sanato dalla susseguente messa a disposizione del custode dei richiesti documenti societari in assenza di ogni paventata compromissione delle ragioni di credito dei venditori SI. A ciò dovendosi aggiungere che, permanendo la sua qualità di socio accomandatario e quindi di debitore illimitatamente responsabile in proprio (oltre che con le quote sociali personali) ai sensi dell'art. 2313 c.c., l'imputato aveva già prima del sequestro giudiziario rilevato quasi tutte le quote sociali dei soci accomandanti (con l'acquisto della intera quota della socia RU), divenendo titolare in misura del 95% dell'intero patrimonio sociale, senza alcun pregiudizio per le ragioni di credito dei SI.
Alla luce di quest'ultima emergenza (pretesa elusione del provvedimento di sequestro con riferimento ad una delle due quote dei soci accomandanti acquisita dal socio accomandatario OS) il ricorso lamenta, in via subordinata, l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e l'eccessività della sanzione, che avrebbe potuto essere determinata con la sola alternativa pena pecuniaria della multa.
3. Il ricorso proposto da OS EP va dichiarato inammissibile.
Vuoi per la genericità (id est aspecificità) dei motivi di censura che si traducono nella letterale intera riproduzione dei motivi di appello prospettati avverso la decisione di merito di primo grado, senza nessuna concreta lettura critica dei passaggi argomentativi attraverso i quali l'impugnata sentenza di appello è pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Vuoi per la manifesta infondatezza delle censure che investono la ricostruzione della condotta elusiva ascritta all'imputato, tutte afferenti in buona sostanza a profili o temi fattuali e giuridici già sottoposti, oltre che alla Corte territoriale, allo stesso Tribunale di Modica e ampiamente affrontati e risolti dai giudici dei due gradi di merito con adeguate, non illogiche e giuridicamente corrette motivazioni.
3.1. Al di là della già puntuale motivazione della sentenza di appello, non è superfluo ribadire che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento -ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello- sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. E tale dato diviene ancor più significativo quando, come nel caso di cui al presente ricorso, la sentenza di appello abbia confermato le statuizioni del giudice di primo grado, passandole in rassegna alla luce delle censure sollevate dall'appellante e idoneamente motivando le condivise conclusioni ricostruttive e valutative degli eventi di causa già raggiunte dal giudice di primo grado.
3.2. In tale prospettiva di analisi, che si attaglia alla vicenda processuale oggetto di ricorso, palese si mostra l'infondatezza delle censure afferenti alla asserita insussistenza della contestata condotta elusiva del sequestro giudiziario civile e al difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2 ascritto all'imputato.
I rilievi critici del ricorrente delineano, in vero, una impropria rivisitazione delle emergenze di fatto ripercorse con particolare cura dalla sentenza del Tribunale e confermate dall'analisi svoltane dalla Corte di Appello etnea. Dette risultanze hanno posto in luce, rispetto all'alternativa lettura disegnata dal ricorso, l'univoca descrizione di un lampante e reiterato contegno ostruzionistico (e, dunque, "elusivo") dell'OS rispetto alla concreta attuazione della tutela del credito delle parte civili riveniente dal sequestro delle quote sociali dei soci accomandanti disposto dal giudice civile.
Contegno assunto consapevolmente (con piena integrazione del dolo del reato) dall'imputato a fronte delle legittime e ripetute richieste di dati conoscitivi sull'assetto patrimoniale della società amministrata dall'imputato avanzate dal custode giudiziario. E contegno con cui l'imputato ha in concreto ostacolato o gravemente rallentato le operazioni di ricognizione del patrimonio della società che dovevano essere svolte dal custode giudiziario.
3.3. Come rilevato dai giudici di merito, in rapporto alla struttura della condotta di "elusione" di un provvedimento cautelare civile a tutela del credito, l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice non è l'autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, ma l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. U, n. 36692 del 27.9.2007, Vuocolo, Rv. 236937). Con la conseguenza che il solo rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388 c.p., comma 2, non costituisce in via automatica una condotta elusiva penalmente rilevante, salva l'ipotesi -per intero verificatasi nel caso in esame- che la concreta attuazione della decisione giudiziale civile (sequestro delle quote della società dell'OS) necessariamente richieda l'attiva collaborazione del soggetto obbligato. Nel caso di specie appunto dell'imputato OS, la cui collaborazione è in concreto mancata, come riferito dal custode giudiziario in ragione della inerzia e del volontario atteggiamento ostruzionistico dallo stesso assunti nel corso delle operazioni ricognitive societarie del custode. Con l'ulteriore inferenza della irrilevanza della mancata concreta lesione del diritto di credito vantato dalle parti civili SI addotta con il ricorso. Circostanza che è priva di rilievo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa contestata, poiché il bene protetto dalla adozione del provvedimento giudiziario civile (il diritto di credito vantato dai SI a seguito dell'inadempimento contrattuale dell'imputato) costituisce il necessario presupposto giuridico per l'adozione del provvedimento, ma dopo l'emissione dello stesso è la sola effettiva esecuzione e attuazione delle assunte statuizioni del provvedimento ad essere salvaguardata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 388 c.p., comma 2 (cfr. in termini sul tema del sequestro conservativo di quote sociali: Sez. 6^, n. 25796 del 3.3.2010, Colella, Rv. 247269).
3.3. La subordinata doglianza in punto di eccessiva onerosità della pena inflitta al ricorrente è indeducibile, perché attiene ad un profilo della regiudicanda, quello del trattamento punitivo, che è riservato all'esclusiva valutazione del giudice di merito, sottratta a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione. Ciò che è avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte di Appello adeguatamente esposto le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado all'OS. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo stabilire in misura di Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015