Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2014, n. 2267
CASS
Sentenza 12 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (Nella specie, relativa a sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti di una società gestita dall'imputato, disposto dal giudice civile in conseguenza di un suo inadempimento contrattuale, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 388 cod. pen. nella condotta ostruzionistica opposta al custode giudiziario, impossibilitato a ricostruire l'entità del patrimonio sociale per la mancata consegna dei documenti contabili ed amministrativi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2014, n. 2267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2267
    Data del deposito : 12 marzo 2014

    Testo completo