Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di infermiere l'attività, svolta senza il prescritto titolo abilitante, consistente nel praticare una "stimolazione oculare" attraverso l'effettuazione di punture sottocutanee all'altezza degli occhi, infiltrando sostanze nei tessuti allo scopo di ottenere effetti "lato sensu" benefici per la funzionalità della vista.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "attoRoberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 41183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41183 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1332
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 21811/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN IE PA, n. a Pinerolo il 7 settembre 1953;
nei confronti della sentenza in data 14 marzo 2008 della Corte d'appello di Torino;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Torino, a seguito di impugnazione di IE PA RN, ha confermato quella in data 30 novembre 2004 del Tribunale di Pinerolo che aveva condannato il medesimo alla pena di Euro 400,00 per esercizio abusivo della professione paramedica di fisiochinesi, praticando ai pazienti punture di soluzione fisiologica (imputazione così testualmente formulata per l'attività commessa in Pinerolo fino al luglio 2000).
Il Tribunale di Pinerolo osservava che l'attività per la quale il RN era stato tratto a giudizio - a parte quella di fisiocinesiterapia (massaggi e riabilitazione fisica) - consisteva nella attività, da definirsi secondo il RN di
"perdermostimolazione oculare", che consisteva nella effettuazione di "punturine sottocutanee di soluzione fisiologica in zona oculare". Attività confermata dal rinvenimento nel locale dove il RN esercitava tale pratica (a pagamento) di numerose siringhe "tipo insulina" (per indicarne la dimensione) per la quale l'imputato agiva per lo più in base a prescrizioni mediche effettuate dall'oculista dott. Pesce. Il giudice di 1^ grado, pur dichiarando di non poter riconoscere se tale attività rientrasse nell'esercizio della fisiocinesiterapia, reputava trattarsi di "un'attività...comunque caratterizzata da una (seppur minima) invasività e in ogni caso dalla attribuzione di doti terapeutiche - miglioramento del campo visivo - al prodotto inoculato (come dichiarato dai pazienti): sotto il primo profilo occorreva la qualifica quanto meno di infermiere professionale mentre in relazione al secondo si deve ritenere che il RN abbia esercitato una vera e propria attività medica". Il tutto, essendo l'imputato privo di titoli abilitativi. La Corte d'appello, a seguito di impugnazione dell'imputato, pur confermando il dispositivo, riteneva di aderire a una diversa soluzione, motivando con l'argomento secondo cui la contestata attività di "perdermostimolazione" fosse equiparabile all'agopuntura (come spiegato dal teste dott. Pesce), e quindi riteneva che si trattasse di vera e propria attività medica (richiamava in proposito Cass., sez. 6^, 27 marzo 2003, n. 22528). Propone ricorso per cassazione il RN, che deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per inosservanza di norme procedurali in materia di prove indiziarie e per manifesta carenza e illogicità della motivazione. Sostiene che la "perdermostimolazione" non comporterebbe infiltrazioni organiche nei tessuti mediante punture di prodotti pericolosi, consistendo in "una tipologia di intervento in superficie, intervenendo in via energetica quale cura preventiva e riabilitativa" volta a "incrementare il metabolismo basale": la pratica di tali tipi di intervento non sarebbe riservata al personale medico o paramedico. Si tratterebbe di attività che non comporta diagnosi di una alterazione organica o di un disturbo funzionale per cui non sarebbero necessarie conoscenze mediche richiedenti la laurea in medicina.
Il ricorso è infondato con la conseguenza del suo rigetto, tenuto conto delle rettifiche della motivazione di seguito riportate. Osserva la Corte che dalla sentenza di appello integrata da quella di primo grado, emerge che l'attività svolta dal RN, per la quale è stato contestato l'abusivo esercizio di pratiche paramediche, era fondamentalmente quella di praticare punture sottocutanee all'altezza degli occhi per il "miglioramento del campo visivo" (v. sentenza di primo grado), ovvero "per correggere la miopia" (come scritto nella sentenza di secondo grado). Tale attività non pare che abbia a che vedere con la fisiocinesiterapia, termine che si riferisce al particolare tipo di fisioterapia basata sull'esecuzione di specifici movimenti ed esercizi fisici terapeutici, ne', come ha ritenuto la Corte d'appello, con l'agopuntura che non comporta infiltrazioni di sostanze sotto la cute, ma si tratta di una pratica certamente invasiva implicante una infiltrazione di sostanza nei tessuti sottocutanei allo scopo di ottenere effetti lato sensu benefici per la vista: attività sia pure praticata, nel caso, a seguito di prescrizione dell'oculista dott. Pesce, e definita dall'imputato di "perdermostimolazione". Si tratta, in sostanza, di vere e proprie iniezioni sottocutanee.
Questa Corte è costante nella linea interpretativa (v., da ultimo, Cass., sez. 6^, 20 giugno 2007, Mosconi) in base alla quale l'art.348 c.p. è norma penale in bianco che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette "professioni protette" (così da trarne la conseguenza che l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte). La norma in esame tutela non certo interessi di tipo "corporativo", ma l'interesse della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e la iscrizione nell'albo; con la conseguenza che la condotta costitutiva dell'abusivo esercizio, deve consistere nel compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo alla determinata attività professionale (Sez. 6^, 29 novembre 1983, Rosellini). Tanto da far emergere come non sia il nomem della professione esercitata a designare il tipo di attività come corrispondente a quella esclusiva a quella del medico (o dell'infermiere professionale) ma le concrete operazioni eseguite quando la professione è regolamentata dalla legge, di tal che il superamento dei limiti da essa tracciati comporta esercizio abusivo della professione di medico (o di infermiere) - a meno che l'attività (ci si riferisce a modelli di confine con l'esercizio della professione di medico o di infermiere) sia di per sè qualificabile come esercizio di attività esclusiva del medico o dell'infermiere.
Il tutto, in un quadro in cui fa da decisivo punto di riferimento il principio espresso dall'art. 32 Cost. in base al quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", attraverso una verifica della norma ordinaria (anche incriminatrice) in chiave costituzionale, secondo una linea ermeneutica, del resto ormai consolidata nella giurisprudenza del giudice della legittimità delle leggi (cfr., ex plurimis, la sentenza costituzionale n. 184 del 1986). Ora, non è emerso, da quanto è dato leggere dalle sentenze di merito, che il RN svolgesse una attività riservata dalla legge al medico o comunque rientrante tra i compiti del medico, in quanto si trattava di un'attività non implicante la formulazione di diagnosi o la prescrizione di terapie, bensì una attività prevista tra quelle riservate all'infermiere professionale in ragione del peculiare tipo di iniezione da compiere, richiedente una sicura preparazione sanitaria in considerazione dei particolari e delicati tipi di intervento incidenti sulla funzione visiva dei pazienti, interventi che, ove eseguiti da una persona non professionalmente qualificata e secondo precise tecniche e metodologie, potrebbero incidere negativamente sulla salute del paziente, addirittura ledendone l'integrità fisica o a metterne a repentaglio la salute. Infatti, il profilo professionale dell'infermiere disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 3, recante: "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1", nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739, art. 1, recante
"Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere" prescrive alla lett. d) che quest'ultimo: "garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche".
E poiché è pacifico che il RN non fosse iscritto all'albo degli infermieri professionali il ricorso deve essere rigettato e al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008