Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 2
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari. (Fattispecie relativa ad appello avverso rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo).
Sussiste una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 180 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui un'udienza sia tenuta in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato notificato (ove necessario) provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 11/2/99
Dott. Carlo DAPELO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 742
Dott. Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere N. 41181/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Banco de Sabadell S.A., nella persona del suo rappresentante per l'Italia, VE LO, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Torino, in data 20 agosto 1998, nel procedimento penale
contro
NZ GI e IO NO. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dr. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Sentito l'avvocato Stefano Guadalupi, difensore del Banco de Sabadell S.A., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con ordinanza del 7 luglio 1998, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino respinse l'istanza di dissequestro, proposta dal Banco di Sabadell S.A. , in persona del suo rappresentante per l'Italia, e relativa a tre assegni bancari sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di NZ GI e IO NO, indagati per il delitto di truffa ai danni della Banca Sella S.p.a.
Avverso tale provvedimento il Banco di Sabadell S.A. propose appello, ai sensi dell'articolo 322 bis c.p.p., ma il Tribunale di Torino rigettò il mezzo di gravame.
Ricorre per cassazione il difensore del menzionato istituto bancario deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c) c.p.p., per inosservanza dell'articolo 240 bis delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, che disciplina la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale e conseguente mancato intervento del difensore all'udienza camerale;
con conseguente nullità del procedimento di riesame e dell'ordinanza impugnata. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), per inosservanza dell'articolo 150 c.p.p., in relazione agli articoli 171, lettera h), e 178, lettera c), dello stesso codice in ordine alla nullità dell'avviso di fissazione di udienza al difensore ed alla parte appellante, con conseguente nullità del procedimento e dell'impugnata ordinanza (articolo 127, commi 1 e 5, c.p.p.). c) Violazione degli articoli 606, comma 1, lettere c) ed e), e 125 c.p.p. per difetto e manifesta illogicità dell'impugnata ordinanza che avrebbe ignorato precisi riscontri documentali in atti e sarebbe caduta in palese contraddittorietà con se stessa, con conseguente nullità della stessa.
d)Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) c.p.p., per inosservanza dell'articolo 125 dello stesso codice, con conseguente nullità dell'impugnata ordinanza per difetto ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'articolo 321 c.p.p. La prima censura è fondata.
Ed in vero, risulta dagli atti che, dopo la presentazione dell'impugnazione del Banco de Sabadell S.A., avvenuta in data 16 luglio 1998, venne fissata l'udienza del 3 agosto 1998 per la trattazione dell'appello; e risulta, altresi, che a tale udienza regolarmente tenutasi, partecipò il difensore del ricorrente, senza nulla eccepire in relazione alla circostanza che la stessa era stata fissata nel periodo feriale.
Sennonché, i giudici del Tribunale di Torino, dopo la discussione si resero conto che non era stato dato l'avviso previsto dall'articolo 309, comma 8, c.p.p., agli imputati, ai loro difensori ed alla parte lesa, Banca Sella: pertanto, fissarono una nuova udienza di trattazione per il 20 agosto 1998, e cioè ancora una volta in periodo feriale.
Di tale data venne inviato avviso, a mezzo di un fax, al difensore della banca ricorrente, il quale però non si presentò nella camera di consiglio del Tribunale e non svolse conseguentemente alcuna difesa in favore del suo assistito, rimasto del pari assente. Quanto sopra premesso si osserva, anzitutto, che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte "la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'articolo 240 bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, si applica anche ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari" (Cass. pen., Sez. un., 20 aprile 1994, Iorizzo). E si osserva, altresi, che ~ sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte - sussiste una nullità di ordine generale, prevista dall'articolo 180 c.p.p., nell'ipotesi in cui un udienza sia tenuta nel periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato notificato (ove necessario) provvedimento dichiarativo dell'urgenza (cfr. Cass. pen., sez. III, 6 novembre 1996, RV 206880). È pur vero che tale nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi e degli articoli 180 e 182 c.p.p., e che tale sanatoria si è verificata con riferimento alla prima udienza del 3 agosto 1998, alla quale il difensore del Banco de Sabadell S.A. prese parte senza nulla eccepire, e svolgendo anzi le sue difese;
sennonché, risulta dagli atti che, alla successiva udienza del 20 agosto 1998, ne' il predetto legale ne' il suo assistito - i quali non avevano rinunciato alla sospensione dei termini - si presentarono innanzi al Tribunale;
con la conseguenza che la nullità verificatasi con riferimento alla fissazione di quella data non si è sanata.
Da ciò consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino, per nuovo esame.
Pur se l'accoglimento della prima censura è assorbente rispetto alle altre, si ritiene opportuno ricordare - in relazione alla seconda doglianza - che "la disposizione di cui all'articolo 150 c.p.p. (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma "aperta", dettata dall'opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire;
e che attese l'eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di notificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all'atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell'articolo 171, lettera h, c.p.p., poiché l'assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo alla omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire alla notificazione) (Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 1994, Bossalini). Ebbene, nella specie, non sono state indicate le modalità necessarie per portare l'atto, da notificare a mezzo telefax, a conoscenza del destinatario ed è mancata qualsiasi verifica da parte del Tribunale in ordine all'avvenuta ricezione della notificazione da parte dell'attuale ricorrente, con conseguente nullità della stessa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1999