Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 742
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari. (Fattispecie relativa ad appello avverso rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo).

Sussiste una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 180 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui un'udienza sia tenuta in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato notificato (ove necessario) provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 742
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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