Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Il giudizio di equivalenza, o di subvalenza, delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., rilevando solo "quoad poenam", non influisce sulla ontologica sussistenza del fatto-reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, così circostanziato, perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. (Fattispecie di furto con circostanze aggravanti dichiarate equivalenti a quelle attenuanti: la S.C. ha escluso l'applicabilità del disposto degli artt. 12 e 19, comma 2, l. 25.6.1999, n. 205).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/1999, n. 10212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10212 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Bruno FRANGINI Presidente del 13.07.1999
2) Dott. Mariano BATTISTI Consigliere SENTENZA
3) Dott. Fabio MAZZA Consigliere N.2188
4) Dott. Francesco MARZANO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Luisa BIANCHI Consigliere N.00126/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO LE, n. in Macchiagodena il 08.04.1950;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso in data 15 ottobre 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. Il 3 aprile 1997 il Pretore di Isernia condannava NO LE a pena ritenuta di giustizia, per reati di invasione di terreno e furto pluriaggravato continuato, unificati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestati (con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere in ordine a reati di cui all'art. 20, lett. c), L. n. 47/1985, art.
1-sexies L. n. 431/1985, e art 734 c.p., perché estinti gli stessi per prescrizione, e l'imputato veniva assolto da altro reato ex art. 20, lett. c), L. n. 47/1985, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
Sul gravame del Procuratore Generale e dell'imputato, la Corte di Appello di Campobasso, il 15 ottobre 1998, confermava la decisione impugnata.
Come desumesi da tale sentenza, il NO, nel procedere ad attività estrattiva da una cava autorizzata, aveva sconfinato dal sito assentito col provvedimento autorizzativo ed aveva invaso, al fine di occuparlo e trarne profitto, un adiacente suolo comunale, impossessandosi del materiale calcareo estratto da tale area di sconfinamento e di una massa legnosa, ivi esistente, di circa 430 quintali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, ed a sostegno dello stesso deduce (richiamando ritenute emergenze processuali): che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui agli artt. 633, 639-bis c.p., laddove a diverse conclusioni avrebbero dovuto condurre, quanto alla materialità dei fatti ed al richiesto dolo specifico, il corretto apprezzamento delle planimetrie relative ai luoghi, la circostanza del pregresso sfruttamento della cava da parte di altri soggetti, la esatta individuazione di tracce conseguenza di movimento franoso di quelle che erano state invece ritenute "fronti di scavo recenti", la impossibilità di ricondurre all'attuale ricorrente episodi di sconfinamento nella zona in questione sulla scorta di un precedente episodio del 1984, la mancanza di segnali lapidei- la mancanza anche degli elementi costitutivi del reato di furto, atteso che i lavori eseguiti nella zona di sconfinamento attenevano alla realizzazione di una pista, e non al prelevamento di materiale legnoso, la inattendibilità o insufficienza di acquisite dichiarazioni testimoniali, la mancanza di prova della riconducibilità del fatto ad esso ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Premesso, invero, che il vizio di motivazione deducibile in questa sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, nella specie la Corte territoriale ha dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alle rese statuizioni di condanna, in ordine ai reati in questione.
Richiamando, infatti, le dichiarazioni rese dal geom. D'IT (che eseguì "accurati accertamenti tecnici... su incarico del Comune", com'è richiamato nella sentenza di primo grado, integrativa al riguardo di quella d'appello), i giudici del merito hanno rilevato "uno sconfinamento di mq. 5.960, rispetto alla planimetria allegata al contratto di affitto dell'area, e di mq. 11.505 rispetto alla planimetria allegata al decreto autorizzativo del Presidente della Giunta Regionale"; hanno, altresì, evidenziato che "l'attività estrattiva del NO risale agli inizi degli anni '80..."; che il D'IT pure aveva accertato e riferito "l'esecuzione di attivita' estrattiva oltre la recinzione dell'area"; che l'imputato "era perfettamente a conoscenza delle planimetrie della zona e che, addirittura, una di esse era stata predisposta dal geometra Piercamilli, che era suo dipendente"; che, gestendo il NO la cava dagli inizi degli anni '80, nel febbraio 1984 "era stato gia' accertato uno sconfinamento dell'area di cava di circa 100 metri quadrati"; che, "diversamente da quanto sostenuto dall'appellante", tale sconfinamento era stato posto in essere "sempre dal lato nord della cava, e cioè proprio sul versante in cui furono, poi, dal D'IT rilevati i più consistenti sconfinamenti, per cui è processo"; che dallo stesso teste era stato evidenziato che "lo sconfinamento avvenne anche allargando il fronte di scavo e che nella zona di sconfinamento erano visibili lavori di scavo recenti"; che, "come chiaramente risulta dalle fotografie in atti, il terreno interessato dallo sconfinamento presenta (come tutta l'area di cava) una parte superficiale di piena terra (con piante vegetanti) ed una parte più profonda costituita da roccia", sicché "il NO, dunque, coltivò la cava anche nella parte relativa allo sconfinamento e per far ciò dovette necessariamente tagliare le piante che li vegetavano", all'uopo richiamando anche le dichiarazioni di altro teste (Cardillo) e "la densità del bosco in quella zona".
Siffatto argomentare non si appalesa affatto manifestamente illogico. E giova al riguardo considerare che, rimanendo gli accertamenti in fatto esclusivo mancipio del giudice del merito, proprio perché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, tanto comporta - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30).
4. Giova rilevare che, nella specie, non trova applicazione il disposto degli artt. 12 e 19, 2^ c., della recente L. 25 giugno 1999, n. 205 (G.U. 28 giugno 1999): è, infatti, contestato all'imputato il reato di furto pluriaggravato e il giudizio di equivalenza tra tali aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche non rende perseguibile il reato a querela di parte. Ed invero, ove il reato sia perseguibile a querela di parte nella sua normativa previsione non circostanziata ed, invece, perseguibile di ufficio per la ricorrenza di aggravanti, il giudizio di equivalenza, o di sub-valenza, di tali aggravanti, ai sensi dell'art. 69 c.p., avendo lo scopo di adattare la pena in misura più consona al caso concreto ed alla reale entità del fatto, nella integrale valutazione del fatto medesimo e della personalità dell'imputato (secondo il criterio generale dettato dall'art. 133 c.p.), e rilevando, quindi, solo quoad poenam, non influisce sulla ontologica sussistenza del fatto di reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, così circostanziato, perseguibile a querela di parte, per tale giudizio espresso solo ai fini suindicati.
5. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999