Sentenza 27 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
i LA COR 0 4 4 1 6/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto mullin Millar ustifin ael R. i. umfer SEZIONE SECONDA CIVILE vgenturn rello Stats;
bu en comm. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: asione del compens Trollmounte - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 7841/98. - Mhe Julis Thoma Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 9451 - Rep. 1479 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Ud.26/04/00 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere filehominis, ext. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SPEDICATO NT NO difeso da se stesso, UFF 10 COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA L, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, che lo 29 MAR 2001 difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente --
contro
CELLERIA UNIVERSITA' STUDI LECCE in persona del Rettore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente avverso la sentenza n. 1952/97 del Tribunale di LECCE, 797 -1- depositata il 24/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con l'applicazione dell'art. 384 c.p.c.. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25.10.1995 l'Università degli Studi di LE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di LE il 31.7.95, ad istanza dello Avv. Antonio Lino Spedicate, per l'importo di £. 13.789.666, riguardanti le spese processuali relative a prestazioni professionali svolte in favore di tali GE e AV, importo concor- dato in sede di definizione bonaria del giudizio instaurato dagli stessi nei confronti della Università di LE. Nei motivi di opposizione la Università deduceva: 1°) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, perché effettuata alla Università di LE anziché all'Avvocatura Distret- tuale dello Stato con conseguente inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di 40 giorni, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; 2°) la inesigibilità del credito vantato, in mancanza del titolo di spesa, non essendosi perfezionato l'iter amministrativo;
3°) l'erronea commisurazione del compenso professionale in questione al credito delle parti di £. 76.400.461, successivamente determinato in £. 16.779.263; chiedeva, quindi, revocarsi 0 dichiararsi la nullità del decreto 3 ingiuntivo con la declaratoria che all'avv. Spedi- cato non competeva nulla ovvero, in subordine, che gli spettava solo la somma di £. 6.496.000, deter- minata con riferimento alla minore somme ricono- sciuta ai GE - Moncavero per £. 16.779.263. L'opposto si costituiva, contestando tutti i motivi di gravame ed invocando l'avvenuta sanatoria della nullità di notifica del decreto ingiuntivo in quanto regolarmene impugnato. Con sentenza 14.8.96 il Pretore revocava il decreto suddetto, condan- nando l'opponente al pagamento, in favore dell'Avv. Spedicato, della somma di £. 6.496.000, oltre gli interessi legali ed alla metà delle spese proces- suali che compensava per l'altra metà. Avverso detta sentenza proponeva appello Lino Spedicato, 5.11.96, rilevando: il con atto notificato il Pretore aveva escluso la possibilità di avvalersi dell'atto di transazione, conclusivo della lite tra i signori RO e l'Università di LE (che prevedeva il pagamento, da parte di questa ultima, della somma di £. 76.400.461 in favore dei primo e di £. 13.789.666, per spese legali, in favore dell'Avv. Spedicato), ritenendo erroneamente la transazione "res inter alios acta" rispetto al credito per competenze professionali;
aveva, inol- nell'affermare che detto tre, errato il Pretore al valore della
contro
- credito, da commisurarsi rimasto indeterminato per versia sottostante, era effetto del decreto del rettore dell'Università n. 573/95, successivo a quello n. 9 del 7.11.94, con cui era stato deciso il pagamento delle somme di sopra, portato a conoscenza della controparte cui ex art. 1326 C.C. e che a dire dell'appellante, integrava un atto di transazione comunque, un atto privatistico di natura negoziale che non poteva essere modificato unilateralmente dal detto successivo decreto: (con cui l'amministrazione aveva ridotto, nell'esercizio di un potere ☑ pubblicistico di autotutela, l'importo delle somme dovute ai sigg. GE e AV, sospendendo il pagamento della parcella dell'avv. Spedicato) La transazione, а norma dell'art. 68 della legge professionale forense, obbligava tutte le parti, solidalmente, nei confronti dei professionisti che MO aveva partecipato al giudizio e non costituiva, quindi, "res inter alios". In via gradata l'appel- lante ipotizzava che l'università, obbligandosi nei confronti dell'Avv. Spedicato alla liquidazione delle spese processuali, avesse estromesso, ex art. 1272 C.C. i sig.ri GE e AV, rimasti, 5 del professio-comunque, obbligati nei confronti nista stesso, non avendoli questi liberati dalla loro obbligazione. Si costituiva in giudizio la Università degli Studi di LE, in persona del rettore pro-tempore, ribadendo la inammissibilità della procedura monitoria, in difetto di un credito liquido ed esigibile. Contestava che il decreto del rettore n. 9 del 7.11.94 fosse un atto di tran- up sazione essendo, invece, un impegno assunto in via unilaterale dall'Amministrazione, al fine di dare attuazione al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9569/93 controversia poi definita neiintervenuta nella confronti dei GE-AV. Deduceva che 10 errore di fatto sull'importo delle somme dovute a questi ultimi non poteva comportare l'annullamento di detto impegno unilaterale ex art. 1969 C.C. ed, in ogni caso, trattavasi di importo che non era stato oggetto di pattuizione fra le parti ed andava commisurato al valore effettivo della controversia. Rilevava che in sede monitoria il ricorrente aveva fondato la sua pretesa sulla fattura n. 1 del 2.1.91, facendo riferimento al contratto di transazione solo nell'atto di opposizione, dando luogo così ad un inammissibile mutamento della 6 domanda. In via incidentale, chiedeva poi dichia- rarsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica nel termine di gg. 40, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Con sentenza in data 2-24.6.1997 il Tribunale LE rigettava sia l'appello principale sia di quello incidentale. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Avv. Antonio Lino Spedicato con due motivi di gravame. L'Avvocatura generale dello Stato per l'Università degli Studi di LE ha depositato atto definito controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dei principi generali in tema di atti 2697, 2° comma, amministrativi, nonché dell'art. 115, 1° comma, e 633 e cod. civ. e degli artt. segg. c.p.c., nonché omessa, insufficiente e comun- que contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto: 1) che il credito del ricorrente non era liquido ed esigibile, perché l'iter amministrativo del decreto del rettore n. 9 7 - su cui la pretesa era del 7 novembre 1994, fondata ed al quale il ricorrente aveva attribuito natura di contratto di transazione, non si era essendo per esso prevista la rati- perfezionato, fica, mai dichiarata;
2) che la forma adottata ed il tenore letterale del decreto manifestavano la sua natura di provvedimento autoritativo della P.A., integrante un impegno unilaterale che, in autotutela, poteva essere modificato per sede di correggere un errore di calcolo in cui era incorsa la P.A.. Deduce il ricorrente che il detto decreto del rettore aveva la natura ed il contenuto di un negozio di diritto provato, contenendo "l'incontro di due volontà inteso a realizzare la definizione transattiva, amichevole, extragiudiziale di una lite innanzi ad un giudice"; che l'Università di LE non poteva imporre autoritativamente alla propria controparte i termini dell'accordo senza il concorso della sua volontà; che con il decreto n. 9/94 1'Università di LE, accettando la proposta formulata dalle controparti, poneva in essere una attività negoziale di diritto privato insuscet- tibile di rimozione con un provvedimento di auto- tutela, soggetto soltanto alla normale disciplina 8 privatistica, per cui essa avrebbe dovuto rivolgersi al giudice per ottenere l'annullamento o la risoluzione;
che era errata l'affermazione del tribunale sul presunto mancato perfezionamento dell'iter del decreto, sia perché l'Università non aveva provato che il decreto non era stato noti- ficato (art. 2697, 2° comma, cod. civ.), sia perché il tribunale aveva fatto cattivo governo del principio di decidere ixta alligata et probata (art. 115, 1° comma, c.p.c.)". Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1965 e segg. (contratto di transazione), 1272 (espromissione) e 1326 (conclu- sione del contratto) co. civ., e dell'art. 68 della legge professionale forense, nonché omessa, insuf- ficiente comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il Tribunale erroneamente affermato: 1) che, pur rapportando il decreto del rettore n° 9/1994 alla nota dell'avv. Spedicato del 5 ottobre 1994, doveva escludersi che tra le parti era stato stipulato un contratto di transazione, posto che la nota del professionista non aveva natura di proposta contrattuale, essendo limitata a manifestare la disponibilità dei propri 9 clienti a transigere la lite per la somma di £. 76.400.461, "oltre le spese e competenze nella misura determinata dall'Avvocatura dello Stato e di cui alla nota specifica allegata"; 2) che gli onorari professionali non erano stati preventi- vamente pattuiti con l'Università e che nel decreto rettoriale non si ravvisava nessuna volontà di espromissione ai sensi dell'art. 1272 cod. civ.. Deduce il ricorrente che tra i suoi clienti GE-AV e l'Università di LE era stato stipulato un contratto di transazione, mediante proposta scritta dei primi ed accettazione della seconda a mezzo del decreto del Rettore del delle controparti 7.11.1994, portato a conoscenza ex art. 1326 cod. civ. e messo in esecuzione per quel che riguardava il pagamento del capitale e degli accessori;
che, ai sensi dell'art. 68 della legge professionale forense, egli poteva giovarsi della transazione sia nei confronti dei propri clienti sia nei confronti dell'Università, entrambi coobbligati a corrispondergli le somme dovute per l'attività da lui prestata nel giudizio transatto;
che, in alternativa, poteva ipotizzarsi che con la assunzione a proprio carico dell'obbligazione della liquidazione delle spese e competenze dovute allo 10 - " l'Università di LE aveva attuale ricorrente, dell'art. 1272 cod. civ., i espromesso, a norma tenuti verso di lui,clienti del professionista, che non li aveva liberati dalla loro obbligazione. I due motivi del ricorso sono strettamente connessi tra di loro e possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. Ineccepibile appare la motivazione della sentenza del tribunale quando afferma che il 14 credito vantato dall'avv. Spedicato non era liquido ed esigibile al momento del decreto del rettore n° 9/1964; che l'iter amministrativo di tale decreto non si era perfezionato, per non essere stato ratificato dal consiglio di amministrazione della Università; che tale decreto costituisce, per la forma adottata e per il tenore letterale, prov- vedimento autoritativo della P.A., integrante un impegno unilaterale, che eventualmente la P.A. poteva modificarlo in via di autotutela, al fine di correggere un errore di calcolo in cui era incorsa;
che la nota del 5.10.1994 dell'avv. Spedicato non poteva avere il valore di proposta contrattuale, perché costui si limitava a manifestare con essa la disponibilità dei propri clienti a transigere la lite per £. 76.400.461 "oltre le spese e competenze 11 nella misura determinata dall'Avvocatura dello Stato e di cui al alla nota specifica allegata"; che in ogni caso l'importo degli onorari profes- sionali non era stato oggetto di specifica e pre- ventiva pattuizione con l'Università; che nel decreto del rettore non si ravvisava alcuna volontà della P.A. di espromissione, ex art. 1272 cod. civ., di GE-Mocavedo. La motivazione del tribunale sulla natura di atto di imperio e non di contratto di diritto privato del decreto rettoriale n° 9/1994 è congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n° 5537 del 20.6.1997) che è inammissibile, risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale sotto l'apparente denunzia di violazione di norme di diritto di vizi di motivazione si chieda una valutazione di un documento (nel presente processo, il decreto del rettore) diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente quando la valutazione del giudice di merito sia accompagnata da una motivazione sufficiente e logicamente ineccepibile, come nel caso in esame. 12 ° Consegue poi dall'accertamento negativo della definizione transattiva della lite l'inapplica- bilità, nella specie, del citato art. 68, del quale si denunzia la violazione. Rigettato il ricorso, nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità non l'Avvocatura dello Stato,avendo che peraltro non ha partecipato alla udienza di discussione, svolta alcuna difesa con il depositato atto di cui in narrativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 26 aprile 2000 p esBelongliere est. Vinay Belda , mus.не Refill Runni IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico $100 200.000 ت کے 80000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAR 2001 ILCANCEYO2001 DT. 330000 12,00 806T AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 201 43 E L 304 2 L E 8 Serie 4 1 Registrato in data Dirigente Area Servizi APPO) (Dott.ssa Mana Grazia diza p. 11 Responsabile Servizio (Dr. M. RACCICHIN 13