CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 38268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38268 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di APPELLO di VENEZIA nel procedimento a carico di: NI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VERONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. FEDERICO LUGOBONI per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, con sentenza del 10/10/2022, pronunciata all'esito del processo celebrato con le forme del rito abbreviato ha assolto NI RO per il reato di cui all'art. 31 L. 646/1982 perché il fatto non costituisce reato. 2. RT AF è stato processato perché, entro il termine di 10 anni dalla sentenza di condanna per la violazione dell'art. 26 D-Lgs 152/2006, non ha comunicato di avere ricevuto in dono un'autovettura per l'acquisto della quale era stata versata la somma di 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38268 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/05/2023 euro 20.800,00, tale da determinare una variazione del suo patrimonio superiore a 10.329,10 euro. Il giudice di primo grado, ritenuto che sussistesse un ragionevole dubbio quanto alla consapevolezza e volontarietà deWomesso adempimento, ha assolto l'imputato con la formula corrispondente. 3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Venezia che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del giudice, fondata sul fatto che il lungo tempo trascorso non consentirebbe di ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio l'elemento psicologico, sarebbe errata. Né d'altro canto, potrebbe ritenersi che il dolo sia escluso dalla semplice ignoranza, ciò in quanto nel caso di specie non sarebbe emerso che tale condizione era inevitabile. 4. In data 19 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Giuseppina Casella chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. 5. In data 28 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Lugoboni chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni: a) il ricorso del procuratore generale è tardivo in quanto la sentenza è stata pronunciata e depositata con motivazione contestuale in data 10 ottobre 2022, la Procura Generale ha ricevuto la comunicazione il 19 ottobre e il ricorso risulta pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in data 30 novembre 2022, a nulla rilevando il precedente deposito effettuato presso lo stesso ufficio della Procura Generale;
b) il ricorso sollecita una lettura alternativa non consentita in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 ottobre 2022. La motivazione è stata redatta contestualmente e l'avviso alla Procura Generale è pervenuto in data 19 ottobre 2022. Il ricorso è stato redatto in data 2 novembre 2022 e presentato il medesimo giorno presso la segreteria della Procura Generale di Venezia (cfr. timbro in calce all'atto e la lettera "trasmissione impugnazione" inviata lo stesso giorno dalla Segreteria Penale della Procura Generale di Venezia al Tribunale di Verona). L'atto, poi, risulta essere pervenuto alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona in data 8 novembre 2022 (cfr. timbri del protocollo del Tribunale di Verona, Sezione GIP/GUP, apposti sia in calce alla lettera di trasmissione che sulla busta di invio dell'impugnazione). 2. Il ricorso, che risulta formalmente depositato oltre il quindicesimo giorno, è tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2 L'impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso una sentenza, infatti, deve pervenire presso la cancelleria del giudice che l'ha emessa nei termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., senza che abbia rilievo il tempestivo deposito dell'impugnazione nell'ufficio affari penali, ovvero nella segretaria della Procura Generale della Corte suddetta (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, Rv. 278515 - 01). Ciò in quanto tale deposito, come più volte evidenziato da questa Corte, non equivale alla spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale e il principio dettato dall'art. 583 comma secondo cod. proc. pen. per le parti private (norma processuale vigente allorché il ricorso è stato proposto) non si presta a una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, trattandosi di un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazioné è presentata (dal 30 dicembre 2022 con le forme di cui all'art. 111 bis cod. proc. pen.) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 8868 del 24/10/2018, Mazzara, non massimata;
Sez. 3, n. 30038 del 24/1/2018, Dalla Torre, non massimata;
Sez. 2, n. 301 del 5/12/2017, dep. 2018, Lammoglia, non massimata;
Sez. 4, n. 48009 del 30/11/2012, Kevin, non massimata;
Sez. 5, n. 21942 del 06/05/2010, Amico, Rv. 247411; Sez. 3, n. 16302 del 24/02/2009, Poggi, Rv. 243391; Sez. 6, n. 268 del 31/10/1996, dep. 1997, Chiarella, Rv. 206693).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 maggio 2023 Il consigli re estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. FEDERICO LUGOBONI per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, con sentenza del 10/10/2022, pronunciata all'esito del processo celebrato con le forme del rito abbreviato ha assolto NI RO per il reato di cui all'art. 31 L. 646/1982 perché il fatto non costituisce reato. 2. RT AF è stato processato perché, entro il termine di 10 anni dalla sentenza di condanna per la violazione dell'art. 26 D-Lgs 152/2006, non ha comunicato di avere ricevuto in dono un'autovettura per l'acquisto della quale era stata versata la somma di 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38268 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/05/2023 euro 20.800,00, tale da determinare una variazione del suo patrimonio superiore a 10.329,10 euro. Il giudice di primo grado, ritenuto che sussistesse un ragionevole dubbio quanto alla consapevolezza e volontarietà deWomesso adempimento, ha assolto l'imputato con la formula corrispondente. 3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Venezia che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del giudice, fondata sul fatto che il lungo tempo trascorso non consentirebbe di ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio l'elemento psicologico, sarebbe errata. Né d'altro canto, potrebbe ritenersi che il dolo sia escluso dalla semplice ignoranza, ciò in quanto nel caso di specie non sarebbe emerso che tale condizione era inevitabile. 4. In data 19 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Giuseppina Casella chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. 5. In data 28 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Lugoboni chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni: a) il ricorso del procuratore generale è tardivo in quanto la sentenza è stata pronunciata e depositata con motivazione contestuale in data 10 ottobre 2022, la Procura Generale ha ricevuto la comunicazione il 19 ottobre e il ricorso risulta pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in data 30 novembre 2022, a nulla rilevando il precedente deposito effettuato presso lo stesso ufficio della Procura Generale;
b) il ricorso sollecita una lettura alternativa non consentita in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 ottobre 2022. La motivazione è stata redatta contestualmente e l'avviso alla Procura Generale è pervenuto in data 19 ottobre 2022. Il ricorso è stato redatto in data 2 novembre 2022 e presentato il medesimo giorno presso la segreteria della Procura Generale di Venezia (cfr. timbro in calce all'atto e la lettera "trasmissione impugnazione" inviata lo stesso giorno dalla Segreteria Penale della Procura Generale di Venezia al Tribunale di Verona). L'atto, poi, risulta essere pervenuto alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona in data 8 novembre 2022 (cfr. timbri del protocollo del Tribunale di Verona, Sezione GIP/GUP, apposti sia in calce alla lettera di trasmissione che sulla busta di invio dell'impugnazione). 2. Il ricorso, che risulta formalmente depositato oltre il quindicesimo giorno, è tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2 L'impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso una sentenza, infatti, deve pervenire presso la cancelleria del giudice che l'ha emessa nei termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., senza che abbia rilievo il tempestivo deposito dell'impugnazione nell'ufficio affari penali, ovvero nella segretaria della Procura Generale della Corte suddetta (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, Rv. 278515 - 01). Ciò in quanto tale deposito, come più volte evidenziato da questa Corte, non equivale alla spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale e il principio dettato dall'art. 583 comma secondo cod. proc. pen. per le parti private (norma processuale vigente allorché il ricorso è stato proposto) non si presta a una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, trattandosi di un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazioné è presentata (dal 30 dicembre 2022 con le forme di cui all'art. 111 bis cod. proc. pen.) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 8868 del 24/10/2018, Mazzara, non massimata;
Sez. 3, n. 30038 del 24/1/2018, Dalla Torre, non massimata;
Sez. 2, n. 301 del 5/12/2017, dep. 2018, Lammoglia, non massimata;
Sez. 4, n. 48009 del 30/11/2012, Kevin, non massimata;
Sez. 5, n. 21942 del 06/05/2010, Amico, Rv. 247411; Sez. 3, n. 16302 del 24/02/2009, Poggi, Rv. 243391; Sez. 6, n. 268 del 31/10/1996, dep. 1997, Chiarella, Rv. 206693).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 maggio 2023 Il consigli re estensore