Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione del P.M. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata, a nulla rilevando l'anticipazione di quest'ultima mediante telefax, modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21942 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 06/05/2010
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian MO Consigliere N. 730
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 33806/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PERUGIA;
nei confronti di:
1) CO OM, N. IL 12/02/1969;
avverso l'ordinanza n. 2539/2009 TRIB. SEZ. DIST. di ASSISI, del 03/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. De Sandro: inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Perugia avverso la ordinanza pronunciata in udienza il 3 marzo 2009 dal Tribunale di Perugia - sez. dist. di Assisi. Procedendo a carico di IC MO, il Tribunale aveva rilevato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché eseguito in assenza di nuovo decreto di irreperibilità, essendo, quello emesso nel corso delle indagini preliminari, ormai privo di efficacia in ragione della fase processuale raggiunta. Ha quindi disposto la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione degli atti di sua pertinenza (eventuale decreto di irreperibilità; citazione a giudizio).
Deduce il P.M.:
la abnormità della ordinanza. Questa sarebbe stata emessa senza tenere conto del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non occorre - ai fini della citazione a giudizio - procedere alla rinnovazione del decreto di irreperibilità emesso dal PM ai fini della notifica dell'avviso di chiusa delle indagini preliminari (rv. 237756). Nel caso di specie, appunto, il decreto era stato emesso l'11 giugno 2008, ben dopo l'avviso ex art. 415 bis, e solo qualche mese prima della emissione del decreto di citazione a giudizio.
Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso avendo il Tribunale fatto uso di poteri riconosciutigli dall'ordinamento.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminare all'esame del merito del ricorso è il rilievo che esso risulta tardivamente proposto.
Tenuto conto infatti che oggetto della impugnazione era una ordinanza dibattimentale, impugnata quale provvedimento abnorme, il termine da rispettare per la presentazione del ricorso avrebbe dovuto essere quello di quindici giorni.
Osserva infatti la costante giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per inosservanza del termine di impugnazione, il ricorso per cassazione del PM avverso l'ordinanza dibattimentale abnorme proposto oltre il termine di quindici giorni dalla lettura in udienza (arg. ex art. 585, comma 2, lett. b) - indifferente essendo che le funzioni del pubblico ministero in udienza siano esercitate da un magistrato onorario - poiché la disciplina dei termini di impugnazione trova applicazione anche per i provvedimenti abnormi (Rv. 244556; Massime precedenti Conformi: N. 18079 del 2003 Rv. 224756, N. 4311 del 2004 Rv. 228436, N. 20377 del 2004 Rv. 229034, N. 3305 del 2005 Rv. 230747, N. 45951 del 2005 Rv. 233223 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11 del 1997 Rv. 208221). Nella specie il detto termine scadeva il 18 marzo 2009. Esso non risulta rispettato poiché il 18 marzo - ultimo giorno utile - risulta eseguito soltanto il deposito del provvedimento del PM di Perugia presso la propria segreteria.
E una simile evenienza non è ritenuta idonea, dalla Corte di Cassazione, a far ritenere rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 582 c.p.p., essendo stato oltretutto osservato che la previsione della facoltà, per le parti private, di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le stesse si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui vi è l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non è comunque estensibile in via analogica in favore della parte pubblica.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte, dunque, ritenuto inammissibile l'appello, depositato dal rappresentante della pubblica accusa presso la propria segreteria, avverso sentenza del tribunale avente sede in altro circondario (Vedi Rv. 243391).
Dopo la scadenza del suddetto termine e per la precisione il 21 marzo,quindi tardivamente, risulta che con lettera raccomandata l'atto di impugnazione sia stato spedito al giudice a quo. Ne potrebbe rivelarsi utile, nel caso in esame, il fatto che lo stesso 18 marzo il Procuratore avesse trasmesso via fax copia dell'atto di impugnazione, anticipandone la successiva trasmissione col mezzo della posta. Si è affermato da parte di questa Corte di legittimità che le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., e applicabili anche al Pubblico Ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché è inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non è prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto (Rv. 234250; Massime precedenti Conformi: N. 883 del 1998 Rv. 210818, N. 6285 del 1999 Rv. 215020, N. 11751 del 2001 Rv. 225022, N. 42473 del 2001 Rv. 220215, N. 45711 del 2001 Rv. 220370, N. 48234 del 2003 Rv. 227082, N. 47959 del 2004 Rv. 230288 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010