Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale, in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3624
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 38473/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AE, N. IL 15/01/1950;
avverso ORDINANZA del 02/08/2005 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli M., (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza del 2.8.2005 in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha - per quanto qui interessa respinto la richiesta di "integrazione ed unificazione" di provvedimenti di cumulo emessi nei confronti di NO AE.
L'interessato ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione con atti del 13.8 e 28.9.2005, dei quali il secondo costituisce illustrazione e specificazione del primo.
Il gravame è fondato. Va al proposito chiarito che il ricorrente fu raggiunto da ordine di esecuzione di pene concorrenti, iniziandone l'espiazione il 21.3.1992. Nel corso dell'esecuzione il cumulo fu più volte integrato a seguito della sopravvenienza di altre condanne e di revoche ex art. 673 c.p.p.. L'espiazione ebbe termine il 30.6.2000. L'interessato fu nuovamente colpito da ordine di esecuzione, a sua volta integrato "in itinere", concernente le pene inflitte dal Tribunale di LI - Sez. di IC - il 13.4.2000 e il 4.10.2001, nonché dal Tribunale di ER IO il 24.9.2002, e infine da ordine di carcerazione relativo alla sentenza 6.7.1999 del Tribunale di Firenze. L'espiazione ha avuto inizio il 1.10.2003. Il giudice dell'esecuzione ha stabilito che i fatti di cui alle ricordate sentenze di LI - IC e di ER IO sono anteriori all'inizio della più remota carcerazione in data 21.3.1992; ritiene tuttavia che le relative pene non possano essere incluse nel cumulo, con applicazione dei criteri moderatori di cui all'art. 78 c.p., essendo questi applicabili soltanto nel caso di una ininterrotta espiazione, e non già quando il soggetto, espiate le pene cumulate, sia stato rimesso in libertà e riporti altra condanna a pena "ormai non più cumulabile". Tale conclusione, che si riporta ad un remoto orientamento giurisprudenziale, non è condivisibile. È infatti opinione ormai consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza ed uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Cass., Sez. 1^, 25.3/19.4.1991, Giunta;
20.5/11.6.1998, Carbone); ne consegue che, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Cass., Sez 1^, 20.6/7.8.2000, Guerra). L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per globale riesame della posizione esecutiva alla stregua del principio di diritto ora enunciato, considerando anche la sentenza 6.7.1999 del Tribunale di Firenze (per l'obbligatorietà del cumulo anche nella fase incidentale, v. ad es. Cass., Sez. 1^, 4.2/12.4.1999, P.M. in proc. Ghiro).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di ER IO.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007