Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8686 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
C.C.66656 0.86 8 6 / 0 2 A I R T E A M REPUBBLICA ITALIANA E S N E T E A 6 . 9 1 P L S I I . D N E S R / 6 E . 2 D 8 IN NOME DEL PO LO ORTE SUPREM DUCASSAZIONE Oggetto I A R A U T B R I T E I N O Z A S T I R G R E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni OLLA - Presidente - R.G.N. 21481/99 Cron.23802 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. AL CECCHERINI CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 66656 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RL RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio degli avvocati GUGLIELMO MARTIGNETTI, MARIA MARTIGNETTI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce;
controricorrente2001 2003 avverso la sentenza n. 44/98 della Commissione -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 12/10/01 dal MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MARTIGNETTI MARIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito della registrazione della sentenza civile della Pretura civile di Roma n.1573 del 2 marzo 1985 venivano liquidate imposte, penali ed accessori, per complessive L.
1.528.900. L'accertamento veniva notificato alle parti in causa, in particolare a DO IO e PE RI IZ per affissione e compiuta giacenza il primo luglio 1985, e a HI ER per consegna al portiere il primo aprile 1986. Scaduti i termini per la registrazione, l'Ufficio intimava loro il pagamento (rispettivamente il 9 ed il 13 aprile 1986). Il HI ricorreva contro quest'ultimo atto alla Commissione Tributaria Provinciale che respingeva il suo ricorso, e poi, in secondo grado, alla Commissione Tributaria Regionale di Roma. Questa ultima, con decisione del 14 ottobre 1998, accoglieva l'appello proposto, rilevando che nel caso di specie nella notificazione a mezzo posta non risultano osservate tutte le prescrizioni dettate dalla legge 20 novembre 1982, n.890. 2. Con atto notificato il 10 novembre 1999 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria, eccependo i vizi di violazione e falsa applicazione di legge, di nullità della sentenza e del procedimento e omessa, carente e contraddittoria motivazione in relazione ad una serie di norme specificamente individuate, e precisamente degli artt. 132 c.p.c., e 36 D.Lvo n.546/92, entrambi sul contenuto della sentenza, nonché degli artt.7 legge 890/1982 e 149 c.p.c., questi ultimi in materia di notificazione a mezzo del servizio postale. Sottolinea in proposito che la Commissione Tributaria Regionale si era limitata ad affermare che nel caso di specie non erano state osservate le modalità di notificazione a mezzo dl servizio postale prevista dalla legge n.890/82. Rileva che l'avviso di liquidazione era stato notificato in plico raccomandato alla residenza del contribuente, e che l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto dal portiere dello stabile. Sostiene che in questo modo la notificazione sarebbe avvenuta esattamente secondo previsto dalla legge, e che la sentenza non specifica quali altre modalità di notificazione avrebbero dovuto essere osservate. Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
3. Si è costituito con controricorso il contribuente HI ER, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. 2 Argomenta che le nullità dell'avviso di accertamento rilevate dalla Commissione Regionale non potevano essere che quelle segnalate nelle difese dello stesso contribuente. In particolare quest'ultimo aveva sostenuto che era stato violato l'art.7 della legge n.890/1982 sulle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, lamentando specificamente che sarebbe stata violata la disposizione del comma 2, secondo cui "se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario", e che solo in mancanza di queste persone può essere consegnata al portiere dello stabile. Secondo il resistente non sarebbe risultato dalla notificazione se fosse stata effettuata la ricerca di persone di famiglia o addetti alla casa. Inoltre - secondo il resistente il plico sarebbe stato consegnato a tale AL Terenzi, senza che quest'ultimo riportasse - come pure prescritto - la propria qualifica a seguito della propria firma. Con una seconda argomentazione difensiva il resistente rinnova una contestazione già effettuata nei precedenti gradi del giudizio, lamentando ancora una volta che l'Ufficio del зр Registro non aveva prodotto la sentenza sulla quale erano stati applicati l'imposta di registro e gli accessori. Contesta, inoltre, che l'Ufficio avesse provato che il HI avesse avuto notizia della pubblicazione della sentenza stessa, ed, anzi, che avesse dimostrato che il HI fosse stata una parte in causa. Sottolinea che, di fronte all'ordine di esibizione della sentenza ai sensi dell'art.210 c.p.c., l'Ufficio del Registro si era limitato a rispondere che la pronunzia stessa non era più in possesso di quell'Ufficio. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nei limiti di quanto di ragione il ricorso è fondato, e deve essere accolto. La sentenza impugnata, infatti, è priva di una motivazione effettiva, e non consente di ricostruire l'iter logico argomentativo, attraverso il quale i giudici sono giunti a quelle certe conclusioni. Si limita ad osservare, per la verità, che, in base alla documentazione prodotta in atti, nella notificazione a mezzo posta non risulterebbero osservate "tutte le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982 n.890.” Il punto qualificante della decisione è costituito perciò dalla ritenuta nullità dell'avviso di accertamento. + A questo proposito deve essere sottolineato preliminarmente che (al contrario delle notificazioni intervenute nel corso del giudizio) la notificazione dell'atto di accertamento è un atto stragiudiziale ed extra processuale. Come tale, non può essere esaminata ed apprezzata a direttamente da questa Corte, che deve limitarsi tener conto delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo rende ancor più necessario che, in caso di contestazione, il giudice del merito motivi espressamente e dettagliatamente sul punto della validità di questa notificazione.
2. La sentenza non spiega, invece, quali sarebbero state in concreto le modalità non osservate, né in che cosa consisterebbe il loro mancato adempimento. Né è possibile procedere in proposito per via induttiva, e ricostruire come proposto dal resistente le pretese - - violazioni dalle argomentazioni svolte in precedenza dallo stesso contribuente. In linea di principio una sentenza deve contenere essa stessa la propria motivazione, né, del resto, la Commissione Regionale rimanda ad elementi esterni per spiegare le ragioni della decisione adottata. L O5 3. Deve essere accolta, perciò, la richiesta di annullamento della pronunzia impugnata per carenza di motivazione, mentre l'accoglimento di essa comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate. Di conseguenza la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione Regionale del Lazio che riesaminerà il caso, T A R E A I M assegnandolo, al proprio interno, ad una diversa sezione, e N . 1 1 B T A . 3 L A B N L .
5 - E N D E A S E T I S R T I E R A G Z O N E A E I L 4 S R I / E 1 . S N D D 6 . 2 P 6 . / 9 8 provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. T I U A R A B T I R
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e anche per le spese alla Commissione Regionale del Lazio diversa sezione. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001. Il Consigliere Astensore Il Presidente E (dr. Giovanni Olla) U (dr. Stefano Monaci) from. P Q L E R IL CANCELLIERE C1 Amelits боль Arnaldo Casano DEPOSITATO 17 GIU, 2002 Anide Cre Oggi IL CA 6