Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
In materia di prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, il cui termine triennale decorre dal momento in cui la malattia emerga con segni o sintomi univoci tali da rendere l'assicurato consapevole della medesima anche per quanto riguarda la sua eziologia professionale e il raggiungimento della misura minima indennizzabile di inabilità, l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data sulla base della documentazione medica da lui stesso prodotta costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie si era dedotto che gli elementi - esami e referti medici - dai quali il giudice di merito aveva dedotto la conoscibilità della malattia professionale non erano idonei a fornirne la prova; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha precisato che il possesso che l'assicurato abbia della certificazione medica (utilizzata in giudizio) "è possesso (quale normale conoscibilità) delle informazioni in essa contenute (pur se espresse in forma iniziatica)", in considerazione della natura e funzione degli atti di cui si tratta, formati su richiesta dell'interessato e a seguito di esami cui egli si sottopone consapevolmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI RA, HI NO, AO CA MA, tutti eredi di CC MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato RA AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta in delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 920/95 del Tribunale di LUCCA, depositata il 27/11/95 N.R.G.1472/93 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16 settembre 1991 MA CC chiese che il Pretore di Lucca in funzione di giudice del Lavoro, attraverso l'accertamento della malattia professionale (ipoacusia da rumore) contratta a causa del lavoro svolto alle dipendenze della CARTIERA RICCI TEOFILO come addetto alla caldaia ed al ribobinatore, condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della conseguente rendita. L'I.N.A.I.L. eccepì il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge. Il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 27 novembre 1995 il Tribunale respinse l'appello affermando che poiché il dies a quo del corso della prescrizione deve essere individuato nell'emersione della malattia per univoci segni che ne diano certezza, e poiché l'esame audiometrico ed impedenzometrico del 19 marzo 1988 ed il certificato del 5 aprile 1988 conferivano all'assicurato certezza dell'esistenza della malattia nonché della sua natura professionale e della sua indennizzabilità, il decorso della prescrizione iniziò il 5 aprile 1988, e pertanto il 16 settembre 1991 la prescrizione aveva completato il suo corso.
Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso FR CC, RE CC e FR IA IA quali eredi di MA CC, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico articolato motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e
135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 2697 cod, civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che per normativa presunzione l'infermità si manifesta il giorno della presentazione della domanda amministrativa, ed il principio non ha subito modifiche con le sentenze Corte cost. 8 luglio 1969 n. 116 e 25 febbraio 1988 n. 206; e nel caso in esame dalle certificazioni non emergeva con certezza l'esistenza, la professionalità e l'indennizzabilità dell'infermità in un tempo anteriore alla domanda (in particolare, il secondo certificato era firmato solo sulla prima facciata: non sulla seconda, ove si indicava la natura professionale dell'infermità); aggiungendo che dopo la domanda amministrativa egli aveva continuato a lavorare, il ricorrente poi deduce da un canto che la manifestazione della malattia si considera verificata solo dal primo giorno di astensione dal lavoro, e d'altro canto che la prescrizione non poteva coprire quella parte di danno derivante dal lavoro effettuato dopo la certificazione medica.
Con il controricorso l'I.N.A.I.L. eccepisce che la valutazione del giudice di merito in ordine alla certezza dell'esistenza, della professionalità e dell'indennizzabilità della malattia è insindacabile in sede di legittimità.
Il motivo è infondato. In ordine al primo aspetto del motivo (il corso della prescrizione non può iniziare prima della presentazione della domanda amministrativa) è da osservare che secondo il consolidato pensiero di questa Corte (ex plurimis, Cass. 2 ottobre 1997 n. 9619, 14 aprile 1998 n. 3765), essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico, e sulla base dei principi risultanti dalla sentenza della stessa Corte 24 gennaio 1991 n. 31, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente deve essere individuato nella manifestazione della malattia, come previsto dall'art. 112 del citato d.P.R., senza possibilità di utilizzare la fictio dell'indicata presunzione (caducata per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale), bensì collocando tale evento nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato, sia in relazione all'etiologia professionale che alla sua indennizzabilità (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa).
E pertanto la decorrenza della prescrizione è determinata non da un fatto formale cui ricollegare una presunzione bensì da un fatto reale: la normale conoscibilità (in base ad elementi di certezza in possesso dell'assicurato) della malattia, della sua causa lavorativa e della sua entità indennizzabile. E potendo sussistere anche anteriormente, questa conoscibilità determina il decorso della prescrizione anche prima della domanda amministrativa. In ordine al secondo aspetto del motivo (insussistenza degli elementi che nel caso in esame provavano la conoscibilità), è da premettere che l'accertamento della conoscibilità effettuato dal giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove esente da vizi logici (Cass. 9 ottobre 1997 n. 9799). E nel caso in esame da un canto il giudice di merito ha indicato gli elementi dal quali deduce la conoscibilità della malattia professionale indennizzabile (esame audiometrico ed impedenzometrico del 19 marzo 1988 e certificazione del 5 aprile 1988), e d'altro canto il ricorrente non evidenzia la presenza di altri elementi che siano stati segnalati e non esaminati in sede di merito.
Nè è idonea a precludere questa conoscibilità la pretesa difficoltà di interpretazione degli esami e delle certificazioni mediche. Da un canto, poiché i ricorrenti non indicano in alcun modo il contenuto delle certificazioni, la censura, priva. di autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), è inammissibile;
d'altro canto (e ciò deve essere aggiunto per mera esigenza di completezza), per la natura e la funzione stessa dell'atto, formato su richiesta dell'interessato ed a seguito di esame cui egli si sottopone, il possesso che egli abbia della certificazione (poi giudizialmente utilizzata) è possesso (quale normale conoscibilità) delle informazioni contenute (pur espresse in forma iniziatica). Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art.152 disp. att. cod. proc. civ. nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999