Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione non ha il potere di dichiarare l'inefficacia di un giudicato, fuori dal caso in cui debba darsi esecuzione ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'avvenuta violazione del diritto all'equo processo nell'emissione della pronuncia di condanna.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem e CEDUhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2011, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/01/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 171
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 15785/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL TR N. IL 10/02/1948;
avverso l'ordinanza n. 18435/2006 GIP TRIBUNALE di BARI, del 13/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG, Dott. Iacoviello F. M., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5.12.2006 il GUP del Tribunale di Bari, a mente dell'art. 444 c.p.p., applicava a carico di LI TR la pena, sospesa, di anni uno di reclusione in ordine ai reati di favoreggiamento personale e reale, in tal guisa derubricata la originaria imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa e concorso in riciclaggio. Detta pronuncia veniva impugnata per cassazione dall'imputato sul rilievo che, al momento della sua deliberazione ed in seguito alla statuita derubricazione, i reati di cui alla patteggiata sanzione risultavano ormai estinti per prescrizione. La Corte adita, con sentenza del 30.1.2008 n. 11055, ritenuta del tutto immotivata ed incomprensibile la derubricazione degli originari reati, rigettava il ricorso, mantenendo immutata la pena come innanzi concordata in assenza di gravame del rappresentante della pubblica accusa.
In data 28.7.2009 il LI sollevava incidente di esecuzione, chiedendo al GIP del Tribunale di Bari che venisse dichiarata l'ineseguibilità della sentenza pronunciata il 5.12.2006 di cui innanzi, limitatamente alla qualificazione giuridica attribuita ai reati contestati dalla sentenza del giudice di legittimità (quella del 30.1.2008, n. 11055) ed il giudice adito, con ordinanza del 13 gennaio 2010, lo dichiarava inammissibile. A sostegno della decisione il giudice dell'esecuzione, preso atto che la difesa istante aveva denunciato, nella fattispecie, richiamando sia la sentenza, della Corte europea dei diritti dell'uomo, 11.12.2007 n. 25575, Drassich, sia quella, di questa Corte, di adeguamento a detta pronuncia, del 12.11.2008, sez. 4, n. 45807, la violazione dei diritti difensivi a mente dell'art. 6 della CEDU e artt. 24 e 111 Cost., dappoiché la sentenza del giudice di legittimità (ancora la n. 11055 del 2008) avrebbe statuito in materia di qualificazione giuridica della condotta, ritenendo nello specifico la sussistenza di un reato più grave di quello dedotto con l'impugnazione, senza concedere alla parte la possibilità di interloquire sul punto e di esperire su di esso le opportune difese, argomentava, in contrario, quanto segue:
a) nel caso specifico la Corte di Cassazione non aveva affatto qualificato i fatti diversamente da quanto originariamente contestato, di guisa che alcuna violazione difensiva poteva rinvenirsi nel processo dedotto in giudizio;
b) l'originaria imputazione poi, derubricata dal giudice del patteggiamento, non poteva ritenersi cancellata del tutto nel momento in cui l'imputato ricorreva per cassazione avverso la pronuncia per far dichiarare l'estinzione dei reati individuati all'esito della derubricazione;
c) a tutto concedere la questione giuridica in discorso non può essere posta attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione, bensì attraverso il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., coerentemente all'insegnamento ermeneutico della Corte di legittimità citato difensivamente (Cass., Sez. 4, 45807/2008).
2. Ricorre a questa istanza di legittimità avverso il citato provvedimento il LI, assistito dal difensore di fiducia, argomentando, in particolare, A) sulla ritenuta inammissibilità dell'incidente di esecuzione, che:
- lo strumento individuato dalla sentenza di questa Corte n. 45807/08 per impugnare una propria pronuncia che abbia violato i diritti difensivi sanciti dalla CEDU e cioè il ricorso straordinario disciplinato dall'art. 625 bis c.p.p., è stato giustamente criticato dalla dottrina ed appare, nello specifico, inidoneo ad assicurare al ricorrente esaustiva tutela, non potendo quest'ultimo, ad esempio, revocare il proprio consenso all'applicazione concordata della pena;
- l'interpretazione articolata dalla Suprema Corte con l'innanzi citata sentenza, pur volta ad adeguare il nostro ordinamento interno ai principi desumibili dalla sentenza Drassich della Corte Europea, appare in contrasto col sistema chiuso e tipizzato delle impugnazioni;
- la pronuncia DO (Cass. Sez. 1, 25.1.2007, n. 2800) impone al giudice dell'esecuzione di verificare modi e termini per consentire di paralizzare gli effetti di una sentenza definitiva di condanna pronunciata in contrasto con le censure articolate dalla Corte Europea;
- la disciplina di cui all'art. 625-bis c.p.p., richiamata dal GIP barese, nel caso in esame, si appalesa contradditoriamente evocata, sol che si consideri che essa si fonda sull'insegnamento di Cass., sez. 6, 12.11.2008, n. 45807, depositata il dì 11 dicembre successivo, mentre la sentenza della Corte di legittimità oggetto della istanza proposta al G.E. e di cui al presente giudizio, è stata deliberata il 30.1.2008 e depositata il 11.3. successivo, di guisa che il termine di 180 giorni utile per la proposizione del ricorso straordinario avverso di essa andava a scadere l'8.9.2008, ben prima della lezione giurisprudenziale che il LI avrebbe dovuto, per i giudici baresi, applicare;
e B) sulla presunta infondatezza nel merito della richiesta, che:
- la riqualificazione delle condotte da parte del GIP è stata eseguita all'esito della convergente richiesta del P.M. e dell'imputato, circostanza questa che ha del tutto escluso dal quadro giuridico processuale la precedente contestazione;
- ne consegue la palese erroneità della tesi del G.E. secondo cui non avrebbe la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30.1.2008, configurato una qualificazione giuridica diversa da quella inizialmente contestata e, per converso, l'altrettanto palese violazione del contraddittorio e dei conseguenti diritti difensivi ad interloquire sul punto ed a scegliere diverse opzioni difensive rispetto al concordato patteggiamento.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso, sul rilievo che non può mai il giudice dell'esecuzione, al quale il ricorso pare attribuire le funzioni proprie della Corte europea, porre nel nulla, dichiarandone l'inefficacia, una sentenza della Corte di Cassazione.
4. La doglianza è manifestamente infondata.
La questione giuridica di fondo posta dal ricorso in esame, pregiudiziale e preliminare rispetto alla valutazione delle ragioni di merito, pure compiutamente e diffusamente illustrate dalla difesa ricorrente, è data dalla efficacia giuridica e processuale della sentenza deliberata da questa Corte il 30.1.2008, n. 11055, sentenza di rigetto del ricorso difensivo volto a far dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati in relazione ai quali era intervenuto provvedimento di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., provvedimento impugnato davanti alla Corte stessa, e se essa
(sentenza della Corte Cassazione 11055/08) in quanto viziata da violazione del contraddittorio e dei connessi diritti difensivi, possa essere resa inefficace, su quanto con essa statuito, dal giudice dell'esecuzione.
La risposta, ad avviso della Corte, non può che essere nel senso comunque indicato dal giudice a quo, dappoiché, diversamente opinando, se si dovesse dare cioè ingresso alle tesi brillantemente illustrate dalla difesa istante, si perverrebbe ad una disastrosa disarticolazione del sistema processuale penale delle impugnazioni e dei gradi di giudizio, nonché alla esiziale (per il sistema dei rapporti giuridici) cancellazione della definitività dei provvedimenti giudiziali e dell'istituto stesso del giudicato penale. Nel nostro sistema processuale la sentenza della Corte di cassazione, ultima istanza di giustizia, allorché assuma le forme del rigetto ovvero della inammissibilità del ricorso, esaurisce il procedimento, ed il contenuto della decisione, ancorché astrattamente ingiusto ovvero giuridicamente errato, è sottratto, per evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, a qualsivoglia sistema ordinario di rivalutazione decisionale.
Residuano, esclusivamente, i sistemi straordinari della revisione e, recentemente introdotto, del ricorso straordinario alla medesima Corte, dovendosi di regola ritenere del tutto asistematico prevedere un mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice supremo rimesso alla cognizione di una istanza di giustizia di grado inferiore.
Di qui la inammissibilità, correttamente rilevata dal giudice territoriale, di una istanza difensiva volta a rendere inefficace il pronunciato della Corte di Cassazione proposta al giudice dell'esecuzione, istanza che, per la ragioni dette, rientra nella nozione teorica dell'abnormità, dappoiché diretta a porre nel nulla, nello specifico, la definitività di un provvedimento processualmente acquisita, provvedimento al quale non sono più opponibili rilievi di irritualità processuale ovvero, a maggior ragione, differenti valutazioni di merito.
Nè alle esposte conclusioni, appaiono validamente opporsi le considerazioni difensive affidate al ricorso in esame, delle quali è opportuno ora occuparsi.
Esse appaiono tutte accomunate da un identico vizio di fondo, dappoiché diffusamente evocanti principi giurisprudenziali - di indubbia rilevanza interpretativa, siano essi quelli dedotti da storiche sentenze della Corte Europea (caso Drassich) siano essi quelli conseguentemente affermati da questa stessa istanza di legittimità (ric. DO) - alla stregua di principi normativi, con la conseguenza che il principio della sentenza diviene, nella tesi difensiva, astratto e generale obbligo processuale del G.E.. E giova richiamare proprio Cass., Sez. 1, 1.12.2006, n. 2800, ric. DO per meglio chiarire il pensiero della Corte. Con tale importante pronuncia, una delle quali con cui il giudice di legittimità sta faticosamente intessendo il complesso di regole interpretative attraverso le quali armonizzare il sistema di tutela giudiziaria sovranazionale collegato alle funzioni della Corte Europea di giustizia, con quello nazionale ed in particolare con le funzioni e le potestà giurisdizionali di questa Corte Suprema, la prima sezione della Corte ha stabilito, lo ha altresì rammentato la difesa ricorrente che "Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di un processo giudicato non "equo" a causa della violazione del diritto dell'imputato di "interrogare o fare interrogare i testimoni a carico")".
Come di palese evidenza, l'obbligo imposto al giudice dell'esecuzione non è affatto dedotto come tale dal sistema ed ivi previsto in via generale ed astratta, ma è richiamato nella fattispecie specifica in relazione a pronunciato della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed in riferimento alla parte che vittoriosamente ebbe ad adire quella istanza di giustizia. Tanto per precisare che nel caso in esame, viceversa, non v'era e non v'è alcuna sentenza della Corte sovranazionale, alcuna violazione delle regole del giusto processo giurisdizionalmente dichiarata, ma semplicemente la richiesta di applicare i principi in quel contesto processuale affermati ancorché in assenza delle condizioni e dei contesti procedimentali nelle quali i medesimi vennero pronunciati. Neppure apprezzabile deve, infine, considerarsi l'argomento difensivo che fa riferimento al tempo in cui è stato affermato il principio del possibile ricorso allo strumento del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., in costanza di violazione del contraddittorio da parte della Corte di legittimità, che abbia statuito diversamente qualificando la condotta giudicata, ma ciò abbia fatto in assenza di preventiva interlocuzione difensiva sul punto. Ed invero il rimedio al preteso error in procedendo della Corte di ultima istanza era ed è onere della difesa, che ha oggi, nella ipotesi data, il supporto di un autorevole precedente, ma che andava e poteva essere ipotizzato anche in assenza di quel precedente, il quale (repetita juvani) non ha introdotto un principio normativo, legato per questo alle regole della efficacia nel tempo delle norme giuridiche processuali, ma un principio ermeneutico da quelle regole per nulla astretto. Ogni altra considerazione teorico-dottrinaria circa l'interpretazione giuridica della sentenza di questa Corte n. 45807/2008 è priva di interesse in questa sede, non ravvedendosi da parte del Collegio alcuna valida ragione per non considerare adesivamente il citato precedente, così come assorbito dalla antecedenti considerazioni si appalesa la doglianza di merito.
5. Si deve, conclusivamente, dichiarare inammissibile il ricorso come innanzi proposto da LI TR, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Reputa inoltre il Collegio equo non provvedere alla condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, giacché delibata una questione di diritto di particolare rilevanza giuridica in relazione a fattispecie anch'essa di apprezzabile significatività per l'interprete.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011