CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10550 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OP ET nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Morelli, di fiducia;
avverso la sentenza del Tribunale di AT quale giudice di appello, in data 15/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta LL ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.OP ET ricorre avverso la sentenza in data 15.3.2022, del Tribunale di AT, quale Giudice di appello, confermativa della sentenza del giudice di Pace di Pisticci del 3/3/2021 che lo aveva condannato alla pena di euro 300,00 di multa per il delitto di cui all'art. 633 c.p.,chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10550 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 21/02/2023 Deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. rilevando come l'incipit della sentenza impugnata rechi la descrizione di un fatto diverso da quello riportato nel capo di imputazione. Lamenta, con il secondo motivo, che il giudice avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per fatti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione, circoscritto all'episodio del 23 settembre 2017. Deduce ancora, con il terzo motivo, vizio di motivazione poiché il ricorrente sarebbe stato condannato erroneamente per una condotta posta in essere dal fratelloX OP NI ed eccepisce ,con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per avere i giudici di merito posto a fondamento della decisione le dichiarazioni di OP NI, inutilizzabili perché rese da chi un quel momento aveva assunto al qualità di indagato e comunque inattendibili. Rileva con il successivo motivo come il giudice di merito abbia erroneamente ravvisato il reato pur in presenza di una condotta circoscritta nel tempo che non ha causato il depauperamento delle facoltà di godimento del bene;
contesta, infine, la legittimità del possesso del terreno da parte della p.o. LD ed allega di essere l'effettivo possessore del bene acquisito per usucapione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi due motivi di ricorso sono palesemente infondati. Non si ravvisa la denunciata nullità per la mancata correlazione della sentenza con il capo di imputazione. La decisione, infatti, ha riguardato solo l'episodio specifico dell'invasione verificatosi in Craco in data 23/9/2017. Né l'errore materiale contenuto nell'incipit della sentenza impugnata, ha inciso sullo sviluppo della motivazione inficiandone il contenuto posto che la decisione ha riguardato i fatti e le prove allegate al fascicolo per cui è causa. j 2. Il ricorso è però fondato avuto riguardo al terzo motivo e quinto motivo, il cui accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri . Il Giudice di merito ha accertato, sulla base di quanto riferito dal verbalizzante e dalla p.o., che si era verificata l'invasione del terreno di LD AR e che detta invasione era stata posta in essere, materialmente, da OP NI che arava il terreno. Da questi dati il Tribunale , in maniera illogica ha ricavato che l'azione invasiva doveva essere ricondotta all'odierno ricorrente. Invero, a fronte di una specifica censura difensiva con la quale si contestava l'attribuibilità a OP ET della condotta invasiva, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta limitandosi a richiamare pregresse questioni tra le parti riguardanti la titolarità del bene dalle quali ha desunto la responsabilità del ricorrente la cui C.)EPOSITATO IN CANCELLEKA Il Presidente responsabilità è rimasta affidata alle sole propalazioni di chi effettivamente si trovava sul terreno del LD, dando per certo un dato che invece doveva essere dimostrato. 3. Altrettanto carente appare la motivazione relativamente all'accertamento dell'elemento materiale del reato, non risulta infatti quali effetti pregiudizievoli avesse provocato l'azione invasiva contestata, consistita nell'eseguire non meglio precisati lavori di aratura. Preme rimarcare che integra il reato di invasione di terreni soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" ( Sez. 2,6492/2003, Rv. 223597; 31811/2012, Rv.W. 254330). La condotta di invasione costituisce, una ipotesi intermedia tra quelle di ingresso (art. 637 c.p. ) e di occupazione (art. 508 c.p.). L'ingresso consiste nella mera penetrazione all'interno del fondo altrui, senza interferire sulle attività che il legittimo titolare (leso unicamente con riguardo alla pretesa di esclusività della propria presenza) può svolgervi. L'occupazione si concretizza in una vera e propria privazione del godimento dell'immobile, venendone il legittimo possessore spogliato e quindi in toto escluso da ogni attività che la disponibilità di esso consentirebbe. L'invasione, quale ipotesi intermedia, consiste, invece, nell'introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e, quindi, nella riduzione del godimento dello stesso. Essa ostacola il possessore nello svolgimento delle ordinarie attività di godimento del bene, riducendole, pur senza spossessarlo in toto. Ebbene,questo dato non risulta acquisito agli atti del processo, essendosi i giudici di merito limitati a constatare solo l'invasione del terreno di LD AR senza verificare in che termini la condotta del 23.9.2017, avesse determinato un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene del proprietario. Riguardo a tali motivi dunque, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di AT individuato quale giudice deI rinvio ex art. 623 c.p.p., che dovrà porre rimedio al vizio a rilevato, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AT , in diversa persona fisica. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
avverso la sentenza del Tribunale di AT quale giudice di appello, in data 15/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta LL ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.OP ET ricorre avverso la sentenza in data 15.3.2022, del Tribunale di AT, quale Giudice di appello, confermativa della sentenza del giudice di Pace di Pisticci del 3/3/2021 che lo aveva condannato alla pena di euro 300,00 di multa per il delitto di cui all'art. 633 c.p.,chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10550 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 21/02/2023 Deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. rilevando come l'incipit della sentenza impugnata rechi la descrizione di un fatto diverso da quello riportato nel capo di imputazione. Lamenta, con il secondo motivo, che il giudice avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per fatti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione, circoscritto all'episodio del 23 settembre 2017. Deduce ancora, con il terzo motivo, vizio di motivazione poiché il ricorrente sarebbe stato condannato erroneamente per una condotta posta in essere dal fratelloX OP NI ed eccepisce ,con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per avere i giudici di merito posto a fondamento della decisione le dichiarazioni di OP NI, inutilizzabili perché rese da chi un quel momento aveva assunto al qualità di indagato e comunque inattendibili. Rileva con il successivo motivo come il giudice di merito abbia erroneamente ravvisato il reato pur in presenza di una condotta circoscritta nel tempo che non ha causato il depauperamento delle facoltà di godimento del bene;
contesta, infine, la legittimità del possesso del terreno da parte della p.o. LD ed allega di essere l'effettivo possessore del bene acquisito per usucapione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi due motivi di ricorso sono palesemente infondati. Non si ravvisa la denunciata nullità per la mancata correlazione della sentenza con il capo di imputazione. La decisione, infatti, ha riguardato solo l'episodio specifico dell'invasione verificatosi in Craco in data 23/9/2017. Né l'errore materiale contenuto nell'incipit della sentenza impugnata, ha inciso sullo sviluppo della motivazione inficiandone il contenuto posto che la decisione ha riguardato i fatti e le prove allegate al fascicolo per cui è causa. j 2. Il ricorso è però fondato avuto riguardo al terzo motivo e quinto motivo, il cui accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri . Il Giudice di merito ha accertato, sulla base di quanto riferito dal verbalizzante e dalla p.o., che si era verificata l'invasione del terreno di LD AR e che detta invasione era stata posta in essere, materialmente, da OP NI che arava il terreno. Da questi dati il Tribunale , in maniera illogica ha ricavato che l'azione invasiva doveva essere ricondotta all'odierno ricorrente. Invero, a fronte di una specifica censura difensiva con la quale si contestava l'attribuibilità a OP ET della condotta invasiva, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta limitandosi a richiamare pregresse questioni tra le parti riguardanti la titolarità del bene dalle quali ha desunto la responsabilità del ricorrente la cui C.)EPOSITATO IN CANCELLEKA Il Presidente responsabilità è rimasta affidata alle sole propalazioni di chi effettivamente si trovava sul terreno del LD, dando per certo un dato che invece doveva essere dimostrato. 3. Altrettanto carente appare la motivazione relativamente all'accertamento dell'elemento materiale del reato, non risulta infatti quali effetti pregiudizievoli avesse provocato l'azione invasiva contestata, consistita nell'eseguire non meglio precisati lavori di aratura. Preme rimarcare che integra il reato di invasione di terreni soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" ( Sez. 2,6492/2003, Rv. 223597; 31811/2012, Rv.W. 254330). La condotta di invasione costituisce, una ipotesi intermedia tra quelle di ingresso (art. 637 c.p. ) e di occupazione (art. 508 c.p.). L'ingresso consiste nella mera penetrazione all'interno del fondo altrui, senza interferire sulle attività che il legittimo titolare (leso unicamente con riguardo alla pretesa di esclusività della propria presenza) può svolgervi. L'occupazione si concretizza in una vera e propria privazione del godimento dell'immobile, venendone il legittimo possessore spogliato e quindi in toto escluso da ogni attività che la disponibilità di esso consentirebbe. L'invasione, quale ipotesi intermedia, consiste, invece, nell'introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e, quindi, nella riduzione del godimento dello stesso. Essa ostacola il possessore nello svolgimento delle ordinarie attività di godimento del bene, riducendole, pur senza spossessarlo in toto. Ebbene,questo dato non risulta acquisito agli atti del processo, essendosi i giudici di merito limitati a constatare solo l'invasione del terreno di LD AR senza verificare in che termini la condotta del 23.9.2017, avesse determinato un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene del proprietario. Riguardo a tali motivi dunque, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di AT individuato quale giudice deI rinvio ex art. 623 c.p.p., che dovrà porre rimedio al vizio a rilevato, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AT , in diversa persona fisica. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore