Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
Il delitto di patrocinio infedele è reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il "patrocinatore"; ne consegue che, essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2008, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 29/01/2008
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 86
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 038439/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di LECCE;
nei confronti di:
2) ACCOGLI FABIO N. IL 06/06/1963;
avverso SENTENZA del 30/04/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per inammissibilità del ricorso di LI e in accoglimento del ricorso del P.G. annullamento con rinvio limitatamente ai reati di falso e di infedele patrocinio, inammissibile nel resto.
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce ed il difensore di LI AB ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., art.61 c.p., n. 11 relativamente alla somma di L. 110.000.000 - capo A
dell'imputazione), ha prosciolto l'LI dal delitto continuato di infedele patrocinio (artt. 81, 380 cod. pen. capo E) ed ha confermato sia l'assoluzione perché il fatto non sussiste disposta in primo grado con riferimento al delitto di tentata estorsione della somma di L. 100.000.000 (artt. 56, 629 c.p., art. 61 c.p., n. 11 - capo B), sia la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela in ordine ai delitti di abuso di foglio firmato in bianco e di falso materiale (artt. 486 e 485 c.p., art. 62 c.p., n. 2 e 11 - capi C e D). La sentenza ha tratto la prova di responsabilità dalla falsità delle firme della parte offesa apposte sia all'atto di transazione e quietanza della società assicuratrice "Lloyd Adriatico" per l'importo di L. 210.000.000, sia della scrittura privata datata 14.12.99 con la quale il IS avrebbe rilasciato quietanza liberatoria per l'importo di L. 210.000.000, falsità fondata sulle risultanze di perizie grafiche e sulle anomale caratteristiche estrinseche dei due documenti. La corte territoriale ha evidenziato inoltre la credibilità della prospettazione accusatoria atteso il rilascio di inusuale e troppo ampia procura speciale richiesta insistentemente dal prevenuto ed ottenuta proprio nel dicembre 1999, il versamento da parte del prevenuto di assegni della società assicuratrice su conti diversi, la non credibilità di un prestito al IS da parte dell'LI per la somma di L. 110.000.000, prestito rilasciato senza alcuna ricevuta o documentazione e senza che l'imputato giustificasse con una qualche attendibilità la disponibilità di simile ingente somma. Il P.G. deduce violazione di legge e manifesta illogicità della decisione con riferimento alla ritenuta assenza di condizione di procedibilità in ordine ai capi B e C rilevando che la parte lesa IS LD nella querela presentata in data 7.4.2000 manifestò in maniera chiara la volontà che fossero accertate le responsabilità dell'avv. LI scrivendo, dopo avere esposto i fatti "va promossa la conseguente azione penale per tutti i reati ravvisabili nella fattispecie dovendosi intendere al riguardo proposta formale querela con espressa istanza di punizione nei riguardi del responsabile". Rileva che il IS aveva testualmente esposto in una istanza di sequestro che la firma di sottoscrizione "potrebbe essere verosimilmente autentica, ma che certamente non può essere stata apposta in calce ai richiamati atti di transazione e quietanza", dato che esclude le conclusioni del giudice di merito che ritiene che la parte lesa nell'esposizione dei fatti non abbia esposto e non si sia doluta delle fattispecie di falso.
Con riferimento all'assoluzione per il delitto continuato di infedele patrocinio deduce che i fatti accertati non possono essere assorbiti nel solo delitto di appropriazione avendo la corte territoriale omesso di considerare che era instaurato un giudizio civile presso il Tribunale di Lecce e che non è stata data motivazione all'accertamento che la somma liquidata dalla società assicuratrice, come accertato in sentenza, "sia avvenuta in modo funzionale all'interesse del patrocinato che in nessun modo ha ricevuto nocumento da siffatta condotta e dal successivo abbandono dell'azione civile originariamente intrapresa". In ordine alla conferma dell'assoluzione per il delitto di tentata estorsione (episodio avvenuto all'interno di una banca in occasione della monetizzazione di un assegno di L. 100.000.000 rilasciato dalla società assicuratrice ed intestato all'LI) rileva che la corte ha accertato che l'LI avanzò pretese di restituzione di somme certamente non dovute per L.
7.000.000 come restituzione di un prestito ad un parente del IS e di L. 15.000.000 in quanto destinati al pagamento di una terza persona che avrebbe prestato i suoi uffici per il buon esito della pratica, circostanza che costituisce ingiustizia della pretesa. Rileva anche che è stato accertato che il prevenuto trattenne con sè il libretto bancario su cui era stato versato l'assegno consegnandolo alla parte solo (senza peraltro nulla pretendere in quella occasione) dopo che il IS minacciò di denunciarlo. Osserva che detto comportamento non può essere qualificato mera "indebita pressione", come ritenuto dal giudice di merito e non invece reale minaccia in considerazione della personalità dell'agente, della ingiustizia della pretesa e delle particolari condizioni della vittima nonché della circostanza che fu il IS a richiedere ed ottenere che l'assegno fosse versato su un libretto bancario cointestato a sè ed all'LI.
Il difensore del prevenuto deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni di IS VI IO, figlio della parte offesa LD, il quale ebbe a gestire i rapporti con l'LI, dichiarazioni in sostanza ritenute dalla corte di Lecce rilevanti anche se il giudice di primo grado ha evidenziato la non attendibilità del teste. Ribadisce le modalità degli eventi verificatisi in occasione all'incasso presso la banca dell'assegno da L. 100.000.000, modalità che hanno portato alla piena assoluzione del prevenuto malgrado una non veritiera ricostruzione dei fatti da parte del IS VI IO. Insiste nell'evidenziare la credibilità della versione resa dal prevenuto, credibilità non considerata dal giudice di appello. Con altre argomentazioni contesta articolatamente le risultanze delle perizie, recepite acriticamente dalla corte territoriale e concludenti per la falsità malgrado non fosse stato possibile valutare le "caratteristiche pressorie" degli scritti. Rileva inoltre che anche il IS VI IO, portatore di propri interessi economici, aveva interesse a falsificare la firma dell'anziano genitore. Nega valenza alla causale del rilascio della procura notarile 1.10.99, in ordine alla quale il giudice di merito ha omesso di considerare le negative al riguardo proposte dal prevenuto. Il primo motivo di ricorso proposto dal P.G. è fondato. È consolidato principio di legittimità che per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, essendo sufficiente, come nel caso di specie, che risulti la volontà di chiedere la punizione del colpevole per i fatti esposti e quindi per tutti i reati ravvisabili o emergenti nella prospettata fattispecie (Cass. 5^ 19.10.01 n. 43478 depositata il 3.12.01, rv. 220259; Cass. 3^ 21.3.96 n. 1390 depositata il 17.5.96, rv. 205432). A tal fine, inoltre, ben può prendersi in esame, come elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il comportamento complessivo della parte offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa (Cass. 5^ 26.2.03 n. 19827, depositata 30.4.03, rv. 224403). Nel caso in esame la prospettazione della falsità delle firme, come risulta dalla stessa sentenza di appello a pagina 19 è stata avanzata dalla parte offesa che testualmente ha scritto in una richiesta di sequestro penale avanzata sei giorni dopo la querela che la sottoscrizione "potrebbe essere verosimilmente autentica, ma certamente non può essere stata apposta in calce ai richiamati atti di transazione e quietanza" con ciò chiedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria anche per i fatti di falso, comportamento concludente per essere valutato come istanza di punizione. Il secondo motivo di ricorso relativo all'assoluzione per il delitto di infedele patrocinio deve essere rigettato. La fattispecie di cui all'art. 380 cod. pen. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, con la conseguenza che ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poiché l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione (Sez. 6^, 21 ottobre 2004, Ariis;
Sez. 6^, 28 marzo 2201, Achille;
Sez. 6^, u.p. 19 maggio 1998, Bove). Nel caso di specie, vero è che il fatto è stato commesso in pendenza di un procedimento civile di cui il prevenuto è stato patrocinatore, ma correttamente il giudice di merito ha rilevato che nessuna violazione dei doveri professionali è stata compiuta dal prevenuto nell'ambito di quel procedimento o nell'ottica di quel procedimento, avendo l'imputato ottenuto in transazione una somma che ne' il querelante nè il giudice di merito ha dubitato essere congrua e aderente alle pretese. Il comportamento lesivo degli interessi del querelante si è estrinsecato al di fuori del procedimento e senza effetto alcuno per il corretto svolgimento del procedimento, bene tutelato dalla norma incriminatrice.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso proposto dal P.G. ed alle doglianze articolatamente avanzate dalla difesa dell'imputato deve ribadirsi al riguardo il principio di legittimità che statuisce che nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l'atto di appello. Il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori perché un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1^ 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5^ 17.4.00 n. 2459, Garasto;
Cass. 1^ 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Va altresì confermato il principio cardine della valutazione probatoria, principio costituito dalla unitaria valutazione degli elementi istruttori che devono essere valorizzati nella loro concludenza a seguito di un giudizio globale ed unitario tendente a porre in luce i collegamenti tra i vari elementi e la loro rilevanza ai fini del risultato probatorio definitivo (Cass. S.U. 12.7.05 n. 33748, depositata 20.9.05, rv. 231678). Detta operazione logica è stata effettuata dal giudice di merito che senza manifesta incongruità ha rilevato che le ingiuste richieste del prevenuto sono in fatto cadute nel nulla sull'opposizione del IS con la conseguenza che non è stata raggiunta la prova del loro effettivo valore di minaccia effettiva o di mera indebita pressione psicologica anche per l'accoglimento da parte del prevenuto della richiesta di versare l'assegno su un libretto cointestato con la parte lesa. I principi appena esposti relativi alla natura del vizio di motivazione ed ai canoni legislativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen., evidenziano la manifesta infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ricorso rivalutativo del fatto, essendo la prova di responsabilità fondata non sulle dichiarazioni del figlio della parte lesa, ma conseguente all'accertamento della falsità dei due documenti, alla inusuale pretesa del prevenuto per ottenere ed usare la procura notarile del 1 ottobre 1999, alla non credibile versione difensiva circa un prestito così ingente e non documentato in favore di chi asseritamene non avrebbe anticipato se non minime spese legali.
Conclusivamente la sentenza deve essere annullata limitatamente ai delitti di falso di cui ai capi C e D dell'imputazione, delitti non ancora improcedibili per prescrizione (che scadrà solo in data 8.3.08 stante due sospensioni per complessivi mesi 8 e giorni 20 per astensioni dalle udienze dei difensori dal 30.11.01 al 7.3.02 e dal 17.11.06 al 30.4.07) con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato segue per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordina i reati di falso di cui ai capi C e D e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Rigetta nel reato il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso di LI AB che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008