Sentenza 2 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/2002, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO TANANO06 23 2/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRIN A Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20021/99 Dott. Rosario DE JULIO Presidente - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO 20023/99 Dott. Olindo - Consigliere SCHETTINO 23588/99 Cron. 18066 Dott. RT Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Rep1376 Dott. Umberto ConsigliereGOLDONI Ud. 29/01/02 ha pronunciato la seguente SE NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ESPOSTO ROBERTO, ESPOSTO MASSIMO, elettivamente per diritti € 310 2 MAG. 2002 domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso il IL CANCELLIERE lo studio dell'avvocato SEBASTIANO PENNISI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ANCELLERIA AL IA, AM SIMONE, CC RA;
intimati e sul 2° ricorso n° 20023/99 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMACC RA, 2002 VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell'avvocato 135 ROSARIO TARSIA, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- ricorrente nonchè
contro
AL IA, AM SIMONE, quali eredi di AM OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato RE АВ, difesi dall'avvocato ALBERTO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
ESPOSTO ROBERTO, ESPOSTO MASSIMO;
intimati e sul 3° ricorso n 23588/99 proposto da: IA, AM SIMONE, quali eredi diAL AM IN, elettivamente domiciliati in ROMA RE АВ, difesi dall'avvocato h VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
ESPOSTO ROBERTO, ESPOSTO MASSIMO, CC RA;
- intimati avverso la sentenza n. 218/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 19/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. RT -2- Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Sebastiano PENNISI, difensore dei ricorrenti ESPOSTO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Rosario TARSIA, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale CC, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
Alberto LUCCHETTI, difensore della udito l'Avvocato ricorrente incidentale AL, che controricorrente l'accoglimento del ricorsoha chiesto incidentale della AL ed il rigetto dei ricorsi CC ed ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore h Rosario RUSSO che ha concluso perchè, Generale Dott. riuniti i tre ricorsi, la Corte voglia rigettarli tutti e tre. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 7 agosto 1989 CO AO conveniva RA CI davanti al Tribunale di Fermo, chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile in Numana, via Matteotti n. 61. RA CI, costituitosi, resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva che il contratto preliminare fosse dichiarato nullo e inefficace, perché stipulato come garanzia impropria di un prestito e senza alcuna volontà traslativa, e comunque perché esso convenuto non era proprietario del bene, come a conoscenza dell'attore; chiedeva inoltre che venisse pronunciata la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. perché concluso in stato di bisogno. Nel giudizio intervenivano RT ES e MO ES, sostenendo di essere gli effettivi proprietari del bene, in quanto l'atto di acquisto da parte di RA CI in data 8 luglio 1986 era simulato. Con sentenza in data 8 novembre 1995 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda principale. 3 RA CI, da un lato, e RT e MO ES, dall'altro, proponevano separati appelli. CO AO proponeva appello incidentale. In corso di causa decedeva CO AO e si costituivano gli eredi LI NA e MO AO. Con sentenza in data 19 giugno 1999 la Corte di appello di Ancona dichiarava inammissibile l'appello di RA CI con la seguente motivazione: La citazione contiene, come motivo di gravame, la deduzione di nullità della sentenza perché emanata senza che alla difesa fosse stata comunicata l'ordinanza riservata con la quale il G.I., dopo l'avvenuta precisazione delle conclusioni, aveva rimesso le parti all'udienza collegiale di discussione del 13/10/95; per il resto si riporta puramente e semplicemente alle richieste formulate in primo grado. Stante quanto sopra, deve ritenersi l'inammissibilità dell'appello. Invero la dedotta nullità non rientra in taluno dei casi previsti, in maniera tassativa, dall'art. 354 c.p.C. quali comportanti la remissione della causa al primo giudice;
in difetto di tale 4 processuale, l'appello fondato fattispecie Su motivi di nullità e che non esclusivamente contenga alcuna censura avverso la decisione portante la soccombenza, da ritenere inammissibile sia perché non conforme al modello legale del tipo di impugnazione sperimentabile (dovendo il giudice d'appello decidere in ogni caso sul merito della causa ex art. 345 u.co. c.p.c.) sia perché mancante di concreto interesse. In tal senso una costante giurisprudenza di legittimità (vedasi ad es. Cass. 4/10/91 n. 10389, Cass. 9/3/95 n. 2735). L'atto di appello non contiene censura alcuna, neppure generica, avverso il giudizio di inammissibilità della domanda riconvenzionale;
a nulla rileva che argomenti critici siano contenuti conclusionale, in quanto essi in comparsa consumandosi il potere di R inammissibili, impugnazione con l'atto di appello ed essendo perciò preclusi successivi e nuovi motivi di gravame (ax art. 342 c.p.c. e secondo consolidata giurisprudenza). La Corte di appello di Ancona riteneva, poi, infondato l'appello incidentale proposto da CO AO nei confronti di RT 5 ES e MO ES, diretto a far dichiarare la nullità dell'intervento in causa degli stessi, perchè la procura era stata rilasciata all'avv. Antonio Sciarra di Roma. La procura generale alle liti conferita con atto in data 13 giugno 1990 all'avv. Antonio Sciaria, prevedeva la facoltà per 10 stesso diinfatti, nominare sostituti e l'atto di intervento conteneva anche la sottoscrizione del procuratore Sabrina Rossi, abilitata nel distretto, la quale aveva validamente rappresentato gli ES in virtù di concludente ed univoco sub-mandato difensivo. A sottoscrizione equivalendo ad assunzione di y nulla rilevava il fatto che l'atto menzionava esso procuratore soltanto come domiciliatario, la paternità processuale dell'atto. La Corte di appello rigettava, poi, l'appello proposto da RT ES e MO ES, ritenendo che invano questi ultimi invocavano la simulazione dell'atto di vendita in data 8 luglio 1986 a RA CI. In primo luogo, la controdichiarazione in pari data faceva prova nei confronti delle parti della simulazione, ma era inidonea a tanto nei confronti di CO AO, terzo contraente con il 6 simulato acquirente RA CI. In secondo luogo mancava la prova della malafede di CO AO. Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi, da un lato, RA CI, con tre motivi, e RT e MO ES, dall'altro, con due motivi. LI NA e MO AO resistono ad entrambe le impugnazioni con controricorso e hanno anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo. 14 RT ES e MO ES, da un lato, e LI NA e MO AO, dall'altro, hanno depositato memorie. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Per quanto riguarda il ricorso di RA CI, da un punto di vista logico va esaminata per prima la censura contenuta nel secondo motivo con la quale si deduce che non è esatto che con invocata lal'atto di appello si era soltanto nullità della sentenza di primo grado, in quanto, sia pure in via subordinata, si era contestata la esattezza di tale decisione. 7 La doglianza è infondata. L'atto di appello sul punto era così formulato: In via subordinata e pur non accettando il contraddittorio si chiede la totale riforma della nelle richieste sentenza impugnata, insistendo in primo grado. In formulate ed espresse particolare si insiste nella richiesta di C. T.U. diretta ad accertare il valore del bene oggetto del contratto di compravendita. E' evidente che, per la loro genericità, tali edoglianze erano nulle ex art. 342 cod. proc. civ. quindi non costituivano quella impugnazione nel merito della sentenza che avrebbe reso ammissibile l'appello nella parte relativa alla deduzione della nullità della sentenza di primo grado. Con il primo motivo del ricorso di RA CI si deduce che la Corte di appello di Ancona avrebbe omesso di pronunciare sulla nullità denunciata con l'atto di appello. La doglianza è infondata. E' evidente che la omessa pronuncia sulla fondatezza dell'appello è la logica conseguenza della inammissibilità della impugnazione. Con la residua censura contenuta nel secondo motivo del ricorso di RA CI viene 8 censurata la mancata ammissione delle prove che, a causa della nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, non avevano potuto essere formulate davanti al Tribunale di Fermo. La doglianza è infondata, in quanto la mancata ammissione delle prove è la logica conseguenza della inammissibilità dell'appello. La doglianza contenuta nel terzo motivo del ricorso di RA CI sembra essere la seguente: di fronte alla nullità della sentenza di primo grado, riconosciuta implicitamente dalla Corte di appello, non vi era bisogno di formulare alcuna specifica censura nel merito, in quanto, per effetto della regressione del processo alla fase istruttoria, Occorreva solo provvedere sulle istanze istruttorie. La doglianza è infondata, in quanto, come più volte detto, la eventuale fondatezza della deduzione della nullità della sentenza di primo grado perdeva rilevanza di fronte alla inammissibilità stessa dell'appello per la mancata impugnazione nel merito della decisione di cui si assumeva la nullità, il che rendeva impossibile quella "regressione" del processo alla fase istruttoria cui fa riferimento il ricorrente. 9 Rispetto al ricorso di RT ES e MO pregiudiziale l'esame del ricorsoES è incidentale di LI NA e MO AO, con il quale si ripropone la tesi della nullità dell'atto di intervento, in quanto sottoscritto da un sostituto non nominato per iscritto negli atti dichiarazione separata, ai sensi di causa о con dell'art. 9, terzo comma, 1. 27 novembre 1933 n. 1578. La doglianza è infondata. Va preliminarmente rilevato che fuori luogo i ricorrenti invocano l'art. 9, terzo comma, 1. 27 novembre 1933 n. 1578, che riguarda la nomina di sostituti nell'ambito dello stesso distretto. Per il resto la decisione impugnata va confermata, anche se ne va corretta la motivazione. E' sufficiente osservare che l'avv. Antonio Sciarra, al quale gli intervenuti avevano conferito la procura, poteva esercitare la professione davanti a tutte le Corti di appello, i tribunali e le preture, in base all'art. 4 1. 27 novembre 1933 n. 1578. Con il primo motivo del ricorso di RT ES e MO ES si deduce che i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla domanda di 10 nullità per simulazione assoluta della vendita in data 8 luglio 1987 a RA CI. La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello ha implicitamente ammesso tale simulazione, anche se, poi, ha ritenuto che la stessa non era opponibile a CO AO. Con il secondo motivo del ricorso di RT ES e MO ES si censura la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito in ordine alla malafede di CO AO. La doglianza è inammissibile. Occorre, infatti, ricordare che la Corte di appello di Ancona ha confermato il rigetto della domanda proposta da RT ES e MO ES nei confronti di CO AO in base a due autonome rationes decidendi: a) inopponibilità a CO AO, in quanto terzo, della simulazione della vendita in data 8 luglio 1986 risultante da controdichiarazione in pari data, potendo tale atto costituire anche una simulazione della simulazione;
b) mancanza della prova della malafede di CO AO. RT ES e MO ES censurano soltanto la seconda di tali rationes decidendi. La eventuale fondatezza della doglianza non sarebbe, 11 pertanto, sufficiente a portare alla cassazione della sentenza impugnata. In definitiva, tutte le impugnazioni vanno rigettate. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Q.P.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa giudizio di tra tutte le parti le spese del cassazione. Roma, 29 gennaio 2002 Splet pe Il Presidente Ne Julio Romni IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T12911 2 MAG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 4567 4132 IL CANCELLIERE C1 TOT 170,43 Francesco Catania W** ROMA Z CTT 170,4366596 002 C ANJOSETTANTA 143. STRATE 12