Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di violenza sessuale ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dal comma terzo dell'art. 609 bis cod. pen., in quanto la deroga prevista per quest'ultima ipotesi dall'ultima parte dell'art. 4 bis, comma primo "quater", della legge 26 luglio 1974 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) riguarda solo l'accesso ai benefici penitenziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2010, n. 29384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29384 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 1407
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1895/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI.FR. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 424/2009 TRIBUNALE di MONZA, del 18/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza 18/11/09 il Tribunale di Monza, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta in favore di Li.Fr. volta alla sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti il 26/10/09 dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale per il reato, tra gli altri, di violenza sessuale in caso di minore gravità (ex art. 609 bis c.p., comma 3). Il Tribunale rilevava che, mentre il D.L. n. 11 del 2009 aveva escluso la detta ipotesi di reato attenuata da quelle inserite nell'art. 4 bis op che impedivano - ex art. 656 c.p.p., comma 9, - la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5, la L. di conversione n. 38 del 2009 l'aveva reintrodotta (art. 4 bis op, comma 1 quater), mantenendo la distinzione dalle altre ipotesi di reato in materia solo ai fini dell'accessione ai benefici penitenziali. Ricorreva per cassazione la difesa del Li. , deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: la mutata collocazione dell'ipotesi attenuata del reato nella legge di conversione significava solo la sua esclusione dall'iter valutativo per l'accessione ai benefici consentita dall'art. 4 bis op, comma 1 quater anche ai condannati per reati sessuali, ferma restando l'esclusione di esso da quelli che impedivano la sospensione dell'esecuzione della pena;
l'interpretazione era del resto coerente con la modesta gravità dell'ipotesi delittuosa.
Chiedeva l'annullamento senza o con rinvio dell'ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. condivideva l'interpretazione del ricorrente (traendone conferma da Cass., sez. 1^, 22/10/09, Sorini) e chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Corretta l'interpretazione della norma data dal Tribunale: la giurisprudenza di questa Corte, ivi compresa la citata sentenza Sorini (n. 41958, rv. 245079) di cui di seguito si riporta la massima, è nel senso indicato da quel giudice.
E infatti: "La sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609 quater c.p. non può essere disposta ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma 4 della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto è subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno".
E, nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 4 bis come modificato dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui irrazionalmente discriminerebbe, quanto all'accesso ai benefici penitenziari, i condannati "ex" art. 609 bis c.p. e quelli "ex" art. 609 quater c.p. cui sia stata egualmente concessa l'attenuante della minore gravità del fatto. Ma si veda anche Cass., sez. 1^, sent. n. 46924 del 12/11/09, rv. 245689, Di Milio: "È immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, perché ha natura processuale e attiene all'esecuzione della pena, la novella dell'ordinamento penitenziario, introdotta con D.L. n. 11 del 2009, conv. in L n. 38 del 2009, per la quale la concessione delle misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni è condizionata al riscontro di risultati positivi nell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per un anno".
È confermata anche qui l'esigenza, che ispira la scelta interpretativa, che sia sempre assicurata, per la peculiarità della materia, l'osservazione scientifica della personalità del condannato per reati sessuali, anche di minore gravità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010