Sentenza 19 marzo 2001
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In tema d'interpretazione del testamento, la volontà del testatore può desumersi anche da elementi estrinseci rispetto alla scheda testamentaria, quali la cultura, il livello d'istruzione scolastica, la mentalità e l'ambiente di vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA EL, nella qualità di procuratore speciale di: IA SE, IA IU RI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, difeso dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA RI UN, NA TE RI EN, NA RI IG, NA NE per proc. spec. not. del Notaio Carla STIPA in Milano 29/12/98, n. rep. 494236, NA IU RI per proc. spec. notarile del notaio CA CERAOLO, in Torino, 29/12/98 n. rep. 131305, NA ZA TR NT per proc. spec. notarile del notaio Chiara ZICHICHI in Brescia 29/12/98 n. rep. 36355, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati GUGLIELMO SIRACUSA PLACIDO, GIOVANNI SIRACUSA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 267/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 04/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato TOMMASINI RAFFAELE, (depositata in udienza procura speciale), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato SIRACUSA Placido, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso rigetto o l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 356 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso o in subordine rigettarlo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA RA, quale procuratore di RG e IU MA RA, con atto di citazione notificato il 2 novembre 1995, convenne innanzi al Tribunale di TI MA, IU MA, ER, MA GI, LD NU ed NZ IA NI TA, chiedendo che fosse riconosciuto l'acquisto, da parte di ciascuno degli attori, a titolo di legato, di una quota pari a un ottavo di un fabbricato sito in Capo d'Orlando e di terreni, siti nell'agro della stessa città, alla contrada Bruca, nonché dei mobili arredanti detti beni, giusta disposizione a titolo particolare fatta, con testamento olografo datato 26 giugno 1993, dalla zia GI II, che aveva inteso beneficiare i suoi otto nipoti, figli, sei i convenuti TA - della sorella ME, due - gli attori RA - della sorella LU -.
Gli attori, i quali chiedevano altresì la condanna dei convenuti a consentir loro l'immissione nel possesso dei beni legati ed il rendiconto dei frutti percetti dai convenuti, esposero che dalla denuncia di successione presentata da uno dei convenuti - l'TA LD NU - emergeva che, ad avviso del denunciante, i beni erano stati legati solo a favore dei nipoti ex sorore ME, i convenuti TA, i quali, peraltro, si erano immessi nel possesso dei beni legati -.
I convenuti si costituirono in giudizio per resistere alla domanda, opponendo che dal letterale tenore del testamento emergeva la volontà della de cuius di legare i beni solo a favore dei figli della sorella ME.
L'adito tribunale rigettò la domanda e tale decisione, impugnata dagli attori, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 4 luglio 1998 dalla Corte d'Appello di Messina. Premesso che l'interpretazione di una scheda testamentaria, caratterizzata da una più intensa ricerca della volontà del testatore, può essere tratta anche da elementi estrinseci alla scheda, quali il grado di cultura e la mentalità del de cuius nonché il suo ambiente di vita, il giudice d'appello ha osservato che dal testamento emergeva chiaramente la volontà della II di legare i beni solo ai figli della sorella ME, tale volontà essendo resa palese dalla precisazione che i beni legati dovevano essere divisi in parti uguali tra tutti i sei figli di detta sorella, mentre, se il legato fosse stato istituito anche a favore dei due figli della sorella LU, la divisione sarebbe dovuta avvenire tra otto nipoti.
Ha rilevato la corte di merito che detta volontà, peraltro confermata da lettere prodotte in giudizio dai convenuti, non poteva dirsi smentita dal fatto che, dopo aver indicato i figli della sorella ME, la testatrice non avesse fatto uso di alcun segno di interpunzione, perché dalla stessa scheda emergeva il livello culturale scadente della II, che, oltre a commettere numerosi errori di ortografia e di grammatica, in un testo di trentuno righi non aveva apposto un solo punto ed aveva fatto un uso non appropriato delle poche virgole apposte.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il RA CA, in qualità di procuratore speciale di RG RA, nonché il RA IU MA, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso LD NU, IU MA, NZ IA NI, CA MA RM, ER e MA GI TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento al ricorrente RG RA, eccezione che i controricorrenti sollevano sul rilievo che la procura in virtù della quale il RA CA rappresenta nel giudizio il RA RG è anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. È agevole osservare che il RA CA, il quale legittimamente rappresenta in giudizio il RA RG in forza di procura notarile rilasciatagli il 24 agosto 1995, ha correttamente reso mandato ad litem per il giudizio di cassazione al difensore Avv. Raffaele Tommasini mediante procura a margine del ricorso, che, quindi, deve ritenersi rilasciata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata.
È evidente che i controricorrenti confondono il mandato ad negotia, in virtù del quale il ricorrente RG RA ha volontariamente conferito la propria rappresentanza al RA CA, che ovviamente poteva essere reso anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, col mandato ad litem relativo al giudizio di legittimità, il cui rilascio deve necessariamente precedere la pronuncia della sentenza impugnata, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso in esame.
I primi due motivi del ricorso, intimamente collegati, possono essere esaminati congiuntamente.
Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg, cod. civ., con riferimento agli artt. 587 e 588 cod. civ., nonché per violazione di legge ed omessa e contraddittoria motivazione, adducendo che l'interpretazione del testamento data dalla Corte d'Appello si discosta dal tradizionale insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l'indagine sull'effettiva volontà del testatore, pur potendo avvalersi anche di elementi extracontrattuali, come quelli utilizzati dal giudice d'appello, dev'essere essenzialmente condotta sulla base del dato testuale della scheda, quando, come nel caso in esame, da esso detta volontà emerga chiaramente.
Premesso che la prevalenza del dato testuale in tema di interpretazione del testamento si evince da varie norme, quali l'art. 627, cod. civ., in tema di disposizioni fiduciarie, e gli artt. 631 e
632 cod. civ., in tema di disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo e di determinazione del legato per arbitrio altrui, i ricorrenti rilevano che nel caso in esame la volontà della II, espressa mediante uso corretto dei mezzi espressivi, risulta evidente dal testo complessivo della scheda testamentaria, in particolare dal raffronto tra le modalità di espressione della volontà di istituire il legato in questione e le modalità con le quali risultano formulate le altre disposizioni, anche con riferimento all'uso dei segni di interpunzione.
Al riguardo, i ricorrenti osservano che: a) l'uso delle virgole nella scheda risulta appropriato;
b) ogni singola attribuzione è introdotta o comunque precisata col termine "lascio"; in particolare, quella esame è delimitata rispetto alle altre, all'inizio ed alla fine, da due virgole ed è retta da un unico termine "lascio"; c) la congiunzione "e" lega, all'interno del lascito in esame, le sorti dei nipoti ex sorore ME a quelle dei nipoti ex sorore LU, indicando la volontà di associare questi ultimi nel legato;
d) mentre i figli della sorella ME non sono indicati per nome ma solo col loro numero complessivo, quelli della sorella LU sono nominativamente indicati.
Tali elementi, ad avviso dei ricorrenti, consentono di ritenere che la de cuius, al fine di non danneggiare i più numerosi nipoti ex sorore ME, volle disporre in maniera tale da impedire la formazione di due quote da ripartire, ciascuna, ulteriormente per il numero di ciascun gruppo di nipoti, assicurando in tal modo che la ripartizione avvenisse tra tutti gli otto nipoti per quote uguali. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg, cod. civ., in relazione agli artt. 674 e 675 cod. civ., nonché violazione di legge e difetto di motivazione, adducendo che la disposizione del Legato operata dalla testatrice doveva essere esaminata anche alla luce degli artt. 674 e 675 cod. civ., che disciplinano l'accrescimento tra coeredi istituiti senza determinazione di parti od in parti uguali e tra collegatari cui sia stato legato uno stesso bene.
Al contrario, osservano i ricorrenti, alcuna motivazione è stata data con riferimento a tale profilo.
Le censure sono prive di fondamento.
L'interpretazione che il giudice d'appello ha dato della clausola in esame è stata correttamente tratta dall'esame esclusivo del testo della scheda testamentaria e, pur precisandosi correttamente in sentenza che la volontà del testatore può desumersi anche da elementi estrinseci rispetto al testamento, quali la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, in realtà l'unico di tali elementi effettivamente utilizzato - quello della cultura o, più esattamente, quello del livello di istruzione scolastica - la Corte d'Appello lo ha desunto dalla stessa formulazione dell'intero contenuto della scheda testamentaria, quale emergeva dai "numerosi errori di ortografia e di grammatica" e, soprattutto, dallo "scorretto uso della punteggiatura, ove nel contesto di 31 righe non è contenuto alcun punto e solo qualche sporadica virgola apposta a sproposito".
Il ricorso a tale elemento, correttamente desunto dall'intero contenuto della scheda testamentaria, trova, peraltro, giustificazione nell'evidente esigenza di esaminare gli argomenti difensivi usati dagli appellanti, con riferimento al dato testuale offerto dalla scheda, argomenti che facevano leva, e tuttora fanno leva, sull'uso della congiunzione "e" dopo l'indicazione, quali legatari, dei nipoti ex sorore ME, sull'apposizione di due virgole all'inizio ed alla fine della disposizione in esame e sul termine "lascio", che reggerebbe ciascuna attribuzione. Sicché, verificata la correttezza in punto di diritto del criterio interpretativo seguito dalla corte di merito e la sua rilevanza con riferimento alle argomentazioni che sorreggevano la posizione difensiva assunta dagli appellanti, la interpretazione della volontà della testatrice che ne è risultata, essendo, peraltro, scevra da aporie e da omissioni, ed essendo, al contrario caratterizzata da evidente logicità e da sufficienza, si sottrae alle censure elevate dai ricorrenti.
Ma l'argomento decisivo correttamente utilizzato al fine di ritenere i soli figli della sorella ME destinatari del lascito in questione è quello di carattere logico che con puntuale motivazione è tratto dall'uso dell'espressione "a tutti e sei in parti eguali" dopo la indicazione di detti nipoti, essendo, con tutta evidenza, logico ritenere che la CO, se avesse inteso istituire il legato anche a favore dei due nipoti RA, avrebbe precisato che la divisione dei beni legati sarebbe dovuta avvenire per otto quote di pari misura.
Tale considerazione è, del resto, pienamente compatibile con la finalità, attribuita dai ricorrenti alla testatrice, di impedire che i più numerosi nipoti ex sorore ME restassero danneggiati da una divisione, per così dire, per stirpi, atteso il loro maggior numero rispetto ai cugini RA, poiché la divisione per otto quote, pari al numero complessivo dei nipoti TA e RA, avrebbe consentito di rendere chiaramente tale volontà.
Nè ad avviso di questa Corte, maggior pregio può riconoscersi all'argomento sviluppato sub 2), perché esso, pur ammissibile in quanto costituisce, non già una questione nuova, come a torto eccepiscono i controricorrenti, bensì una nuova argomentazione di diritto, volta ad illustrare ulteriormente una questione già dibattuta nella fase di merito, non contribuisce, tuttavia, a risolvere la questione nel senso auspicato dai ricorrenti, i quali, peraltro, non ne chiariscono la rilevanza.
Non si comprende, invero, per quale ragione dall'effetto di accrescimento che deriva dalle norme citate dai ricorrenti si dovrebbe inferire che "la testatrice aveva infatti la precisa intenzione di attribuire i cespiti legati ai suoi otto nipoti, in parti uguali tra loro, a prescindere dal numero del capo all'interno delle rispettive generazioni", come sostengono i ricorrenti. Col terzo motivo i ricorrenti, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 cod. proc. civ., sostengono che erroneamente è stato accolto l'appello incidentale col quale gli TA censuravano la compensazione delle spese relative al primo grado, poiché il riferimento alla totale soccombenza in una fattispecie che presentava non pochi motivi di incertezza, non costituiva motivazione idonea per riformare una statuizione di compensazione che teneva conto di quegli aspetti.
La censura è priva di fondamento, poiché correttamente il giudice d'appello, facendo esatta applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ha posto ordinario criterio della soccombenza a fondamento della condanna alle spese del primo grado del giudizio. Per vero, il ricorso alla compensazione costituisce esercizio di una potere discrezionale, sicché il mancato esercizio di tale potere da parte del giudice di merito non può essere censurato in sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 6.285.000, di cui L.
6.000.000 per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001