Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore eccedente i due milioni di lire o di valore indeterminato o indeterminabile, per le quali vige la presunzione, posta dall'art. 14 cod. proc. civ., che la domanda copre tutta l'area di competenza attribuita al giudice adito, devono essere impugnate, al pari di quelle pronunciate in cause per le quali la competenza sia al giudice di pace attribuita per materia ai sensi dell'art. 7, terzo comma, nn. 1, 2 e 3, cod. proc. civ. (qualunque ne sia il valore), mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339, primo comma, cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere di decidere "ex bono et aequo" attribuitogli dal secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. a ipotesi estranee alla specifica previsione normativa. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace che aveva deciso sulla domanda di due condomini di condanna del condominio a collocare le loro cassette postali ad altezza inferiore, ritenendo tale domanda estranea alla materia della misura e modalità d'uso dei servizi condominiali e rientrante, invece, nella generica competenza per valore - nella specie indeterminato - relativa ai beni mobili, estesa per il giudice di pace sino al limite dei cinque milioni di lire dall'arte. 7, primo comma, cod. proc. ci.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11933 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL NI, TA MA LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso lo studio dell'avvocato CESARE BERTI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA VALSESIA 47 ROMA, in persona dell'Amm.re Rag. CHESSA ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato MARSILIO CASALE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9238/98 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 30/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Marsilio CASALE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
OS IO e CC RI AU hanno chiesto al Giudice di Pace di Roma di condannare il Condominio di Via Valsesia n. 47 di detta città a eseguire i lavori necessari a garantire l'utilizzazione delle due cassette postali a loro assegnate, ponendole a una altezza dal suolo inferiore a quella attuale che le rendeva a essi inaccessibili.
Il Condominio convenuto si è costituito in giudizio ed ha contestato la domanda.
Il Giudice di Pace, con sentenza del 30 ottobre 1998, ha ordinato al Condominio di assegnare in apposita assemblea da indire entro tre mesi al OS ed alla CC in via definitiva, entro tre mesi dalla decisione, due cassette postali contigue nella prima fila in basso tra quelle esistenti.
OS IO e CC RI AU hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza articolando sei motivi illustrati con memoria, cui il Condominio di Via Valsesia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
La valutazione dell'ammissibilità del ricorso può essere contestuale alla disamina del primo motivo di gravame con il quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che la sentenza è stata erroneamente resa secondo equità laddove la domanda portata all'esame del giudice di pace era di valore indeterminabile e, a norma dell'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c., affidata alla sua competenza ratione materiae.
Il motivo muove da premesse giuridiche erronee in ordine all'individuazione della norma regolatrice della competenza del giudice adito. Coglie invece il segno là dove eccepisce il vizio procedurale della sentenza consistente nella non consentita o in ogni caso del tutto immotivata decisione della fattispecie secondo equità, ma le conseguenze che se ne traggono da parte dei ricorrenti sul regime impugnatorio applicabile sono palesemente fallaci. Non è infatti esatto che la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, attenendo alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, rientrava nella competenza ratione materiae del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma terzo, n. 2, c.p.c. e non poteva essere decisa dal giudice di pace secondo equità riguardando tale tipo di giudizio le sole controversie la cui competenza è determinata con i criteri del valore e, nell'ambito di queste, le sole cause il cui valore non eccede lire due milioni. Le cassette per la raccolta della corrispondenza non rientrano certamente nel novero dei "servizi" condominiali per tali dovendosi intendere quei servizi strettamente indispensabili per l'abitazione dei singoli appartamenti e che vanno goduti in comune, non essendo possibile scinderne la utilizzazione (acqua, riscaldamento, ascensore, ecc.). Al contrario, i manufatti in questione costituiscono beni mobili di proprietà del condominio con destinazione particolare all'uso dei singoli condomini. La competenza era quindi quella per valore relativa a beni mobili prevista e disciplinata dall'art. 7, comma 1, c.p.c. Tanto comportava che, trattandosi nella specie di beni mobili il cui valore non è stato specificamente indicato dall'attore, la causa, a mente dell'art. 14, comma 1, c.p.c., doveva presumersi di valore pari al limite massimo della competenza ratione valoris del giudice adito, ovverosia a lire 5.000.000 (cfr. Cass. nn. 1963/1963, 3902/1968, 2680/1972, 3603/1972, 4052/1974, 4771/1978). Conseguentemente, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non, come è avvenuto, direttamente con il ricorso per cassazione previsto solo per le decisioni secondo equità che concernono cause di valore non superiore a lire 2.000.000. Va quindi affermato che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore eccedente i due milioni di lire o di valore indeterminato o indeterminabile, in cui vige la presunzione, posta dall'art. 14 c.p.c., che la domanda copre tutta l'area di competenza attribuita al giudice adito, devono essere impugnate, al pari di quelle pronunciate in cause per le quali la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art. 7, terzo comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. (qualunque ne sia il valore), mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339, primo comma, c.p.c. e non con il ricorso per cassazione;
e ciò anche quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere di decidere ex bono et aequo attribuitogli dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c. a ipotesi estranee alla specifica previsione normativa (vedi Cass. n. 14527/2001). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002