Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, nè la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa - sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo conseguente allo scontro frontale tra due autovetture, causato dall'invasione dell'opposta corsia da parte di una di esse, il cui conducente era impegnato in una serie di sorpassi reciproci ed altre manovre gravemente imprudenti con altra vettura che procedeva nella sua stessa direzione. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità, a titolo di cooperazione colposa, anche del conducente di tale ulteriore veicolo, che con la propria condotta aveva consapevolmente indotto e stimolato quella del soggetto direttamente coinvolto nel sinistro).
Commentario • 1
- 1. Processo efficiente verso processo equo? (Cass. 19621/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2018
Infondata al questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della CEDU di quelle norme del processo penale italiano che non prevedono la possibilità di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo la nullità di atti processuali concernenti il diritto di difesa dell'imputato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 20/10/2016) 26-04-2017, n. 19621 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 15324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15324 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
15324/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTADott. Presidente - N. 216/2016 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI N. 10645/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO OR N. IL 21/07/1986 avverso la sentenza n. 2603/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 07/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Franceco Menzo IACQVIELLO che ha concluso per il rifatto sul ricors, Udite, per la parte civile, Avv.Ts Mallifusion (che ha chiesto il petto) e Martine (che ha chiesto Siddhanti mami in file il resurs), i quali defolitous coucherian scritte e notule, Uditil difensore AVV. Galati, de he directo l'accoglimen to the hicero Udito per il rufourabile civile l'aww. Lepits, the he dicte l'accopliments stal nieves, beforten to coucherionin,верой кашпо RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 maggio 2014, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza in data 31 ottobre 2012, con la quale il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, aveva condannato OR NS alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nonché, in solido con il responsabile civile (compagnia assicurativa Nuova Tirrena), al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con assegnazione di una provvisionale, e alla rifusione delle spese processuali. Tanto in relazione all'imputazione di cui agli artt. 40, 41, 589 commi 2 e 3, 61 n. 3 cod.pen., a lui ab origine mossa, in base alla quale, il 5 dicembre 2006, assieme al coimputato ER CO (che ha separatamente definito la sua posizione), avrebbe dato luogo a una gara in velocità, nel corso della quale il CO, alla guida della propria auto KS LO (a bordo della quale sedeva NN MP), provocava un sinistro entrando in collisione con l'autovettura : Alfa RO guidata da Franco Di Giambattista, e così cagionando sia al MP che al Di Giambattista lesioni personali tali da provocare il decesso di entrambi;
successivamente si verificava un ulteriore impatto fra l'auto condotta dal CO e l'autovettura CI Y condotta dal NS, che lo seguiva a brevissima distanza e a forte velocità. Va peraltro precisato che la posizione del NS e quella del CO venivano stralciate relativamente all'ulteriore ipotesi di reato (loro inizialmente contestata) di cui all'art.
9-ter comma 2 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), riguardo alla quale il Giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere nei riguardi di ambedue gli imputati.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il NS, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, in realtà, si lamenta vizio di motivazione in ordine a una pluralità di aspetti. In primo luogo, detto vizio viene denunciato in punto di affermazione della penale responsabilità del NS in ordine a quanto a lui contestato, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo causale all'evento, non avendo il suo automezzo avuto alcun contatto con quello a bordo del quale viaggiavano le due vittime e dovendosi per converso attribuire al solo ER CO una condotta causalmente rilevante a tal fine. Neppure nella consulenza tecnica che ha ricostruito la dinamica dei fatti posta a base della decisione viene chiarito quale fosse il rilievo causale della condotta del NS, ma solo che 2 l'impatto con l'auto del CO (successivo al momento in cui quest'ultimo era andato a impattare con l'auto del Di Giambattista e del MP) era dovuto alla condotta di costui alla guida, inosservante del precetto di cui all'art. 141 Cod. Strada, e sulla quale peraltro (rileva il ricorrente ad abundantiam) non vi sono elementi probatori che consentano di stabilire se la velocità da lui tenuta nell'occorso fosse davvero eccessiva. Soggiunge il ricorrente che la stessa pronunzia di non luogo a procedere in ordine al reato p. e p. dall'art.
9-ter comma 2 Cod. Strada é fondata sull'assenza di prova circa lo svolgersi di una gara in velocità tra le due autovetture per un tempo e un percorso apprezzabili, assenza di prova che é emersa anche nel corso dell'istruzione dibattimentale;
e ciò conclama ulteriormente la carenza di elementi per attribuire al NS un ruolo concausale in ordine al decesso dei due occupanti il veicolo urtato dall'auto del CO. Sempre con il primo motivo, si duole il ricorrente della condanna generica al risarcimento in favore delle parti civili, con precipuo riferimento a SS CE e aventi causa di NN MP, ritenuti non legittimati: la prima perché separata dal Di Giambattista, i secondi perché non conviventi con la vittima. Si duole ulteriormente il ricorrente del rigetto della domanda di revoca o esclusione della costituzione di parte civile degli aventi causa da NN MP, i quali avevano già proposto azione civile nella quale il convenuto CO aveva chiamato in causa il NS. Infine, il ricorrente insiste nell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, in presenza di carenza di motivazione del provvedimento e della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Con successivi atti le parti civili eredi e aventi causa di NN MP, nonché la parte civile SS CE, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del NS, con particolare riguardo alla sospensione del pagamento della provvisionale, pagamento in realtà già avvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il primo motivo di ricorso, articolato come si é visto in molteplici aspetti, é infondato. La lettura congiunta della sentenza impugnata e di quella resa dal giudice di primo grado offre contezza di una dinamica dei fatti in cui la vettura del 3 NS e quella del CO, percorrendo nella stessa direzione il tratto di strada ove avvenne il sinistro, procedevano a velocità giudicata elevata (o molto elevata) da più testimoni, in ore notturne, a distanza assai ridotta l'uno dall'altro ed appaiandosi in alcuni tratti in modo tale da occupare l'intera carreggiata, evidentemente per superarsi a vicenda. In particolare il teste IO riferisce che la sua autovettura, che percorreva lo stesso tratto di strada, fu sorpassata a velocità definita “pazzesca" prima dalla CI Y condotta dal NS e poi dalla KS LO condotta dal CO (in una seconda versione, egli riferisce di aver visto transitare prima la LO e poi la Y). Il teste Di MA riferisce a sua volta di essere stato sorpassato prima dalla CI Y e poi dalla LO, in rapida successione, precisando che le due vetture, affrontando una curva a forte velocità, occuparono l'intero spazio della strada, tanto che il teste riferisce che per fortuna, in quell'occasione, non sopraggiungevano altre auto in direzione opposta. Anche l'ultimo teste, NN, riferisce di essere stato sorpassato poco prima dell'incidente dalle due auto, anche se non é stato in grado di riferire quale delle due precedesse l'altra, e, narrando gli istanti immediatamente antecedenti il sinistro, ha dichiarato che ambedue le auto lo sorpassavano procedendo al centro di una semicurva, a velocità definita come "spropositata". La sentenza impugnata conferma tale dinamica, evidenziando fra l'altro che, in base alle dette testimonianze, le due autovetture, nell'affrontare una curva, si affiancavano nel tentativo di superarsi a vicenda, invadendo così l'opposta corsia di marcia. A fronte di ciò, sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata si dà conto del fatto che, per ambedue gli imputati originariamente tratti a giudizio, il Giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere in relazione al reato p. e p. dall'art.
9-ter, comma 2, del Codice della Strada, non ritenendo comprovato che le due vetture stessero gareggiando in velocità, ossia che si fronteggiassero «per un tempo e per un percorso apprezzabili». Residua perciò, a carico del NS, la sola imputazione per omicidio colposo, in relazione alla quale il CO ha invece patteggiato la pena. Ora, le emergenze probatorie riguardano la condotta alla guida dei due automezzi (quello del NS e quello del CO), caratterizzata da velocità sicuramente sostenuta, da breve distanza intercorrente tra i due autoveicoli, dalla tendenza a sorpassarsi a vicenda (desumibile dal fatto che le due auto in alcuni punti si posizionavano l'una a fianco all'altra, invadendo così anche l'opposta corsia) e infine dal sorpassare altre vetture che procedevano nello stesso senso di marcia. 4 Quanto alla velocità, il perito nominato dal Tribunale ha stimato che il NS procedesse a circa 68 chilometri all'ora, in un tratto di strada in cui vigeva il limite dei 90 kmh;
ma non può non considerarsi che detta stima é riferita evidentemente all'ultimo segmento temporale della condotta alla guida del NS, e che la velocità tenuta dall'odierno ricorrente era sicuramente più elevata nelle fasi immediatamente precedenti (tutti i testimoni l'hanno concordemente descritta con i termini iperbolici che si sono visti); in ogni caso, anche alla luce delle osservazioni peritali, detta velocità deve valutarsi come non adeguata allo stato dei luoghi (strada caratterizzata da curve, in orario notturno, con invasioni dell'opposta corsia di marcia), tant'è che il NS non poté poi evitare l'impatto con la LO condotta dal CO (impatto in sé privo di rilevanza causale con il decesso delle vittime, ma importante per la ricostruzione della condotta alla guida che il ricorrente aveva tenuto negli attimi immediatamente precedenti). Sebbene, quindi, non sia stato possibile affermare in modo univoco che il CO e il NS avessero dato vita a una vera e propria gara in velocità per un tempo ed un percorso apprezzabili», cionondimeno essi procedevano con andamento assai simile a quello di fronteggiarsi in velocità assai elevata, a brevissima distanza e in qualche momento affiancandosi l'un l'altro per superarsi;
sicuramente tale condotta di guida, comune ad entrambi, era gravemente imprudente e inosservante quanto meno del disposto di cui all'art. 141 Cod. Strada, nonché necessariamente improntata alla reciproca consapevolezza che, procedendo in tal modo, essi creavano elevato pericolo per la circolazione delle altre autovetture: pericolo che, come si é poi visto, si é tragicamente concretizzato. Sebbene infatti sia vero che fu il CO, nell'occorso, a invadere la corsia di marcia sulla quale viaggiava l'auto del Di Giambattista, é parimenti vero che la sua condotta alla guida era necessariamente e consapevolmente "indotta" e "stimolata" da quella del NS. Va ricordato che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili (vds. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004). Nel caso di specie, non può prescindersi dall'esame della posizione del NS in rapporto a quella del CO, in chiave di cooperazione colposa ex art. 113 cod.pen.. 5 Senza qui ripercorrere in modo analitico i diversi orientamenti seguiti da buona parte della dottrina (che riconosce all'istituto una funzione eminentemente di disciplina, finalizzata cioè a individualizzare il trattamento sanzionatorio dei singoli compartecipi in rapporto al ruolo avuto nella realizzazione del delitto) e da altra parte della dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (secondo cui l'istituto assolverebbe altresì a una funzione incriminatrice, ossia finalizzata a punire condotte che altrimenti sarebbero prive di rilievo penale), basti qui richiamare l'assunto, a sua volta sostenuto da una parte della dottrina e prevalente in giurisprudenza, in base al quale per aversi cooperazione colposa, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell'agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti (cfr. Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Jimenez Vellejro, Rv. 261183), a condizione che la mera conoscenza dell'altrui partecipazione a condizione che il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o, almeno, sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza (principio affermato fra l'altro da Sez. 4, Sentenza n. 43083 del 03/10/2013, Redondi e altri). Sulla questione si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite, nella sentenza riguardante il caso RU (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri); nell'affrontare il tema, la richiamata pronunzia, dopo aver recuperato il principio appena ricordato, ravvisa la cooperazione colposa in «un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d'interazione prudente individua il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione. La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa». Tornando al caso di specie, letto attraverso l'ottica della fattispecie cooperativa, è fuor di dubbio e se n'è ampiamente dato conto che il - - NS ebbe ad ingaggiare assieme al CO, se non proprio una gara in velocità, quanto meno una condotta di guida sicuramente e gravemente imprudente e tale da violare quanto meno l'art. 141 del Codice della Strada: una condotta in cui vi era, per quanto emerso nel giudizio di merito, la 6 du consapevolezza della contestuale condotta dell'altro conducente (il CO), parimenti imprudente e contrastante con le norme sulla circolazione stradale. Se l'odierno ricorrente non avesse tenuto quella velocità, guidando a così breve distanza dall'auto del CO, se non fosse rimasto affiancato a quest'ultima in fase di sorpasso in curva, se insomma avesse evitato l'ingaggio in occasione (e in dipendenza) del quale il CO perse il controllo della sua auto, che uscì di corsia, quest'ultimo, non avendo ragione di effettuare manovre così azzardate, non avrebbe invaso la corsia su cui viaggiava l'auto del Di Giambattista e non avrebbe così causato il fatale impatto. A fronte di ciò, l'odierno ricorrente, incurante dell'altrui comportamento (a fronte del detto dovere d'interazione prudente", che gli avrebbe imposto di desistere dalla propria guida spericolata), proseguiva nell'ingaggio con l'autovettura del CO. Ciò assumeva rilevanza causale ai fini del successivo evento mortale, sia sotto il profilo della causalità della condotta (avendo il NS, per le considerazioni già svolte, posto in essere una condotta che costituì condicio sine qua non dell'accaduto, e non essendosi inseriti nella serie causale fattori eziologici eccezionali, indipendenti ed imprevedibili, tale non essendo la perdita di controllo dell'automezzo da parte del CO, evento certamente prevedibile in quelle condizioni), sia sul piano della causalità della colpa (atteso che, violando le generali regole di prudenza e quelle stabilite dal Codice della Strada, il NS determinava, congiuntamente al CO, una condizione di rischio che quelle regole miravano a prevenire e che rendevano evitabile: rischio che, purtroppo, nell'occorso, veniva a concretizzarsi). Il decesso delle vittime va quindi ascritto anche al NS, in quanto concausato dalla sua condotta di guida spericolata, «in conseguenza dell'ingaggio tra l'autovettura condotta dal medesimo e quella condotta da CO ER>>, per usare l'espressione contenuta nella sentenza impugnata. Il contributo causale da lui fornito al sinistro (e al decesso delle due vittime) con la sua condotta alla guida, eccessivamente veloce ed imprudente e non adeguata allo stato dei luoghi (ossia alle curve e all'orario notturno), si é posto in rapporto di cooperazione colposa con la condotta alla guida del CO, che certamente il NS aveva ben presente nel suo svolgersi dinamico.
1.2. A completamento delle considerazioni relative al primo motivo di ricorso del NS, va detto che non hanno pregio (e sono state motivatamente e correttamente disattese dalla Corte di merito) le questioni sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzione di parte civile di SS CE, moglie del Di Giambattista, in quanto separata dallo stesso (qualità, questa, pacificamente non ostativa alla pretesa di risarcimento del pretium doloris: basti qui ricordare Sez. 3 Civ., Sentenza n. 25415 del 12/11/2013, Rv. 629166), né in ordine alla costituzione di parte civile degli eredi di MP NN in quanto non conviventi con lo stesso (anche in questo caso la non convivenza é pacificamente 7 irrilevante ai fini della legittimazione alla pretesa risarcitoria: vds. Sez. 3 Civ., Sentenza n. 4169 del 18/06/1988, Rv. 459244). Non ha fondamento neppure la reiterazione della richiesta di revoca della costituzione di parte civile non accolta dal Tribunale, sia perché -come evidenziato dalla Corte territoriale- essa non tiene conto della pregiudiziale penale di cui all'art. 75, comma 3, cod.proc.pen. nel caso di azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile, sia perché l'interferenza nei rapporti fra azione civile ed azione penale ha luogo solamente con riferimento al soggetto citato a giudizio civile, e non anche con riguardo al terzo chiamato ex art. 106 cod.proc.civ.. Parimenti prive di pregio le doglianze riferite alla provvisionale (di cui le parti civili costituite hanno dedotto l'avvenuta corresponsione, con conseguente inammissibilità della sospensione della condanna al relativo pagamento), tenuto anche conto che le statuizioni in materia non sono suscettibili di ricorso per cassazione (da ultimo Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, dep. 2015, La Ferrera e altro, Rv. 262400).
2. Infine, va disattesa perché infondata anche la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, riferita alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Premesso, infatti, che correttamente la condanna si riferisce a ipotesi di reato aggravato ex art. 61, n. 3, cod.pen. (colpa con previsione), atteso che necessariamente il NS, con la sua condotta alla guida, ebbe a rappresentarsi il rischio che contribuiva a determinare (e che, come detto si concretizzò), nessuna delle considerazioni contenute nel ricorso vale ad attenuare il profilo della gravità del fatto e della personalità messa in luce nell'occorso dal ricorrente, in merito alle quali la Corte territoriale ha sinteticamente, ma congruamente motivato nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen.: del resto, é pacifico in giurisprudenza che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); quanto al riferimento del ricorrente all'assenza di precedenti penali, va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della 8 quale, ai fini della concessione della diminuente non é più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, a carico di esso ricorrente e del responsabile civile in solido fra loro, delle spese processuali in favore delle parti civili, spese ritenute congrue e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì lo stesso ricorrente ed il responsabile civile, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili che liquida come segue: Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge alla parte civile SS CE;
Complessivi euro 6.934,50 oltre accessori come per legge, alle parti civili difese dall'avv. SSgnani. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giuseppe Pavich) (Rocco Blaiotta) A S A S C Z CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 APR. 2015 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Drissa Gabriella Lamelza 9