Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3250
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 20397/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La RR ZO, nato a [...] il [...];
AR VA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 27/06/2013 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato, con l'ordinanza in epigrafe, inammissibile l'istanza di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale presentata nell'interesse di La RR ZO e AR VA, sul rilievo che la domanda di sospensiva era stata presentata separatamente all'atto di impugnazione della sentenza che la disponeva.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ricorrono separatamente, tramite i rispettivi difensori, La RR ZO e AR VA che, con un unico e comune motivo di gravame, lamentano la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 600 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
In sintesi, assumono che l'art. 600 c.p.p., disciplina tre diverse e distinte situazioni processuali: le prime due ipotesi (commi 1 e 2) si riferiscono, in genere, alla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado a norma dell'art. 540 c.p.p., comma 1, prevedendo che le parti possono appellare, mediante l'impugnazione della sentenza di primo grado, le statuizioni rese in quel giudizio sulla provvisoria esecuzione delle disposizioni civili, ove ricorrano giustificati motivi, sicché solo in tali ipotesi la statuizione del giudice di primo grado, in tema di provvisoria esecuzione ex art. 540 c.p.p., deve essere autonomamente e specificamente impugnata con l'atto di appello rappresentando un capo della sentenza.
Altra ipotesi sarebbe quella concernente l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale separatamente regolata dal terzo comma dell'art. 600 c.p.p., che, in caso diverso, sarebbe una superfetazione normativa.
In siffatta ipotesi è previsto che il giudice d'appello dispone su richiesta delle parti la sospensione dell'esecuzione della condanna di pagamento della provvisionale quando ricorrono gravi motivi. E siccome il potere del giudice d'appello di disporre la sospensione de qua non dipende dalle censure formulate con l'atto d'impugnazione, posto che esso viene esercitato su richiesta delle parti e non mediante impugnazione della sentenza di primo grado, ne deriva che, come sostenuto anche in dottrina, la facoltà può essere esercitata autonomamente rispetto all'atto di impugnazione della sentenza.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Va preliminarmente osservato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 600 c.p.p., non è ricorribile autonomamente in Cassazione (Sez. 4^, n. 977 del 13/07/1993, Vescio, Rv. 196187) in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 1, secondo il quale è la legge che "stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati".
Nè è stata denunciata l'abnormità dell'ordinanza impugnata che, peraltro, costituirebbe profilo del pari affetto dalla manifesta infondatezza e tanto sul presupposto che il provvedimento gravato è perfettamente allineato all'indirizzo già espresso da questa Corte secondo il quale l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga (Sez. 2^, n. 1581 del 01/04/1999, Petrillo, Rv. 212983). Sul punto, questa Corte ha già ampiamente esaminato le ragioni delle doglianze espresse con i ricorsi per le quali solo nelle ipotesi dell'art. 600 c.p.p., commi 1 e 2, l'istanza di sospensione dell'esecuzione deve essere presentata con l'appello, mentre nell'ipotesi del comma 3, che disciplina la sospensione della esecuzione della provvisionale, l'istanza potrebbe essere presentata anche in un momento successivo con atto separato.
Questa Corte, con la sentenza Petrillo in precedenza richiamata, ha spiegato che "il testo normativo non differenzia, quanto al rito, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno dalla sospensione dell'esecutorietà della condanna alla provvisionale, così come la legge non distingue, quanto ai suoi effetti nei confronti dell'obbligato, l'esecuzione della sentenza disposta dal giudice (art. 540, comma 1) dall'esecutorietà "ex lege" (artt. 539, comma 2, 540, comma 2). A comprova di una tale interpretazione si osserva che la norma disciplina separatamente la seconda ipotesi solo in quanto la decisione di sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale può essere deliberata "quando ricorrono gravi motivi" (3 comma come integrato da C. Cost, sent 353/94), il che non è richiesto nei primi due commi dell'articolo 600. Da tali premesse discende l'impossibilità di configurare modalità differenti di proposizione della domanda di sospensione a seconda della esecutorietà "iussu judicis" o "ex lege" della sentenza gravata. Appare sufficiente comparare la norma dettata per l'appello col testo della norma che disciplina l'analoga richiesta in cassazione, per dedurre che mentre nel primo caso la richiesta può essere proposta unicamente "mediante impugnazione della sentenza di primo grado", nel secondo deve essere proposta "in pendenza del ricorso" (art. 612), vale a dire con istanza introducibile "medio tempore" (purché prima delle conclusioni: Cass. 31.10.91, Benevento), il che porta ad escludere "a contrariis" la possibilità di richiedere la sospensione "in pendenza" del giudizio di appello. L'art. 600 prevede inoltre che la parte possa richiedere che la decisione sia presa con ordinanza in camera di consiglio, come è di norma per il giudizio in cassazione (art. 612). Allorché dell'art. 600, comma 3 dispone che su richiesta delle parti (la parte civile, il responsabile civile e l'imputato) "il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, quando ricorrono gravi motivi", le "forme" attengono al rito e alla natura della decisione (ordinanza) e non, come vorrebbe il ricorrente, ad un forma di ricorso "medio tempore" della statuizione sulla provvisionale".
Da ciò consegue non solo l'esclusione di un'autonoma ricorribilità del provvedimento con il quale il giudice d'appello si pronuncia sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale ma anche che l'istanza deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento e di versare, non ravvisandosi ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015