Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2860
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2860
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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