Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
In tema di giudizio pretorile, l'annullamento del decreto di citazione per omessa notifica determina, non la necessità di una semplice rinnovazione della predetta notifica, ma una vera e propria regressione del procedimento con restituzione degli atti al PM e con conseguente applicabilità dello "ius superveniens". Diviene pertanto necessaria, prima della nuova notifica, la fissazione di altra udienza, previa notificazione all'imputato dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ai sensi della legge 16.7.1997 n. 234, anche se le indagini preliminari ed il decreto poi annullato siano precedenti alla entrata in vigore della predetta legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.09.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N.4187
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.18145/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica % Pretura circondariale di Belluno.
avverso ordinanza pretore di Belluno in data 11.02.1999, nei confronti di MO HA, nato il [...] in [...]. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Frasso che ha concluso per annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnato provvedimento in data 11.02.1999, il pretore di Belluno dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio non preceduto dall'invito all'imputato a comparire per rendere interrogatorio (art. 555 c. 2 c.p.p. come modificato dalla L.16.7.1997 n. 234); ordinava la restituzione degli atti al P.M.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Abnormità del provvedimento che imponeva una regressione nella fase precedente, quando era necessaria solo la rinnovazione della citazione.
2) Applicabilità dell'art. 3 L. n. 234/97, poiché il decreto di citazione - sia pure annullato - era stato già emesso al momento di entrata in vigore della novella e quindi non andava fatto l'avviso. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa corte che il ricorso debba essere rigettato siccome infondato.
Occorre precisare, in punto di narrativa processuale, che l'originario decreto di citazione, emesso in data 19.10.1994, era stato annullato per omessa notifica il 19.02.1998 con restituzione degli atti al P.M.
Il primo motivo sembra voler ritenere che la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente per la notifica non configuri un'ipotesi di regressione, ma comporti solo la rinnovazione dell'atto di notifica.
Una tale tesi è insostenibile, nella misura in cui una volta annullato il d.c., diventa necessaria, prima della nuova notifica, la fissazione di altra udienza.
In sostanza., poiché questa è elemento essenziale all'esistenza del decreto stesso, il P.M. deve procedere alla redazione di un nuovo decreto che si perfeziona con l'apposizione di una data certamente successiva a quella del provvedimento di annullamento. Non ha senso, pertanto, voler negare che l'annullamento per omessa notifica non determini, con la restituzione degli atti al P.M., una legittima regressione del processo.
Pertanto, il P.M. era tenuto - al fine di per evitare la nullità ex art. 555 cc. 2 c.p.p. - ad applicare la disposizione vigente al momento della firma del rinnovato decreto di citazione. L'impugnata ordinanza, lungi dall'essere considerata "atto abnorme", era perfettamente legittima.
Il secondo motivo rimane assorbito.
Si impone il rigetto del ricorso.
P. T. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1999