Sentenza 21 ottobre 2020
Massime • 1
Sono utilizzabili le intercettazioni tra presenti eseguite, in accordo con la polizia giudiziaria, dal destinatario di una richiesta di denaro da parte di un pubblico ufficiale, all'atto della consegna, ove la persona offesa non operi quale agente provocatore, determinando a porre in essere il reato chi non era intenzionato a commetterlo, bensì si limiti a disvelare l'altrui intenzione criminosa, permettendo la raccolta delle relative prove. (Fattispecie in tema di tentata induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen., rispetto alla quale l'imputato, nel momento in cui avveniva la registrazione, aveva già compiuto la condotta illecita, inducendo il privato a promettere la dazione del denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 7003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7003 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2020 |
Testo completo
07 003-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.844 Giorgio Fidelbo Presidente Angelo Costanzo U.P. 21/10/2020 R.G.N. 47673/2019 Angelo Capozzi Alessandra Bassi Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PO IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 21/05/2019; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Vincenzo Maiello, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui PO IN è stato condannato per il reato di tentata induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità. Ad PO è contestato, nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Anastasia, di avere compiuto, con abuso delle sue qualità e dei suoi poteri, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre tale NO CO, titolare della società GPN s.r.l., aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti urbani per il comune, a promettere la dazione della somma di 15.000 euro oltre alla ulteriore somma di 500 euro al mese, quale indebita dazione in cambio dell'impegno a garantire il sereno e proficuo 1 الو andamento del rapporto lavorativo instauratosi tra la società in questione e l'ente (così l'imputazione) 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando sei motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità. Il presupposto è che l'imputazione deriverebbe dall'archiviazione della posizione processuale dello stesso NO, poi costituitosi parte civile, originario coindagato per lo stesso reato: l'archiviazione, secondo il difensore, sarebbe stata disposta per difetto dell'elemento soggettivo perché NO si sarebbe sì mostrato disponibile a consegnare denaro al sindaco ma in realtà avrebbe agito da agente provocatore nell'ambito di una operazione di polizia e su induzione dei carabinieri. In tale contesto, richiamando la differenza tra agente provocatore ed agente infiltrato, come delineata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e da alcune sentenze della Corte di cassazione, si assume che la prova raccolta in esecuzione di un programma di provocazione criminosa sarebbe inutilizzabile (nel caso di specie si tratterrebbe della prova derivante da alcune intercettazioni ambientali eseguite il 12- 13 dicembre 2013, autorizzate in via ordinaria senza tuttavia tenere conto dell'art. 9 legge n. 146 del 2006). La questione sarebbe stata dedotta prima della richiesta di giudizio abbreviato, "facendo verbalizzare che la scelta del rito non comportasse, rinuncia all'eccezione". Il Tribunale, dopo aver revocato all'udienza del 17.5.2017 il provvedimento con cui aveva disposto la perizia trascrittiva delle conversazioni in questione, avrebbe tuttavia fatto uso in sentenza di dette intercettazioni a fini probatori, quali riscontri alla credibilità della persona offesa ed alle sue dichiarazioni eteroaccusatorie. Con l'appello, si evidenzia, si era dedotto che quelle intercettazioni non potessero essere autorizzate ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e, sotto altro profilo, che comunque si sarebbe trattato di un operazione sotto copertura e non solo di una ipotesi di agente infiltrato. Né, si era aggiunto, si sarebbe potuta attribuire valenza sanante alla scelta del giudizio abbreviato. Alla luce della lunga ricostruzione compiuta, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie si versi in una ipotesi di inutilizzabilità fisiologica e quindi "coperta" dalla scelta del rito;
a dire del ricorrente, invece, la prova sarebbe strutturalmente inutilizzabile, perché, diversamente, sarebbe violata l'equità del processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, sotto altro profilo, perché, al momento della richiesta del 2 P espressamente non rinunciato alla giudizio abbreviato, come detto, la parte aveva eccezione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione quanto al rigetto della questione della inutilizzabilità della prova di cui si è appena detto, non avendo chiarito la Corte se NO si fosse nella specie limitato a svolgere un ruolo di "mera osservazione di autonome condotte criminose del Sindaco" ovvero di determinatore dell'altrui condotta illecita.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la condotta di NO non fosse di istigazione nei riguardi del pubblico ufficiale a commettere un reato;
sul punto segnala il travisamento della prova e in particolare delle dichiarazioni rese in dibattimento da NO il 6.4.2016. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed "ai riscontri". Il tema attiene alla valenza delle registrazioni spontanee effettuate da NO il 9-10 ottobre 2013, prima cioè della presentazione della denuncia, e che, a parere della Corte di appello, riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa a prescindere dalla questione della inutilizzabilità della conversazioni intercettate su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria dopo la denuncia - di cui si è detto- relative ai giorni 12-13. Si fa riferimento in particolare alla registrazione dell'incontro del 9 dicembre presso la casa del Sindaco tra l'imputato e lo stesso NO che, si assume, sarebbe incompatibile con la ventilata pregressa richiesta concussiva del Sindaco e che renderebbe inaffidabile il dichiarato della persona offesa.
2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione di un dvd avente ad oggetto una intervista della persona offesa sui fatti di cui al processo da cui emergerebbe che le scansioni temporali dei fatti denunciati sarebbero state sovvertite.
2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata configurabilità di una desistenza attiva da parte dell'imputato in relazione all'incontro con la persona offesa del 9 dicembre 2013: davanti alla volontà di NO di non corrispondere alcunchè il Sindaco avrebbe non solo non reiterato la richiesta ma si sarebbe mostrato d'accordo con la decisione del suo interlocutore fai bene, "1 comunque fai bene". Sul punto la motivazione sarebbe viziata e non terrebbe conto delle risultanze probatorie derivanti dalla conversazione intercettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.Il ricorso è infondato.
2. Dalla ricostruzione fattuale compiuta dalle sentenze di merito emerge che i fatti oggetto del presente procedimento sono connessi con quelli relativi al procedimento penale nei riguardi di tale IA GI, responsabile dell'area ambiente dello stesso Comune di Sant'Anastasia. I due procedimenti traggono origine dalla denuncia di NO CO presentata nei confronti di IA GI il 9.12.2013, poi seguita da altre denunce anche nei riguardi dell'odierno imputato;
NO avrebbe riferito che PO e IA in separati incontri gli avevano chiesto denaro in ragione del rapporto lavorativo instauratosi tra la sua impresa e il Comune di Sant'Anastasia. A seguito delle prime richieste di denaro da parte di IA, NO aveva provveduto a registrare spontaneamente alcuni colloqui;
dopo un incontro con IA, NO avrebbe ricevuto una telefonata dal Sindaco, l'odierno ricorrente, con cui questo lo aveva invitato a recarsi presso la sua abitazione per convincerlo ad essere "comprensivo" con IA (così il Tribunale) ed anche in questa occasione il successivo colloquio era stato registrato. A seguito della denuncia nei confronti del ricorrente, NO si sarebbe accordato con i carabinieri per concordare tempi e modalità di consegna del denaro all'odierno imputato. Il 13.12.2012 il denunciante si era recato da PO riferendo a questi di accettare la sua richiesta di pagamento, proponendo un determinato accordo anche per i mesi successivi ed il Sindaco avrebbe accettato detta proposta;
sarebbe stato quindi predisposto un servizio di osservazione e di ascolto per il giorno 14 all'esito del quale sarebbe stata accertata la consegna di una busta con il denaro da parte di NO all'imputato, all'interno della autovettura di questi. In particolare, NO avrebbe riferito nell'occasione "questi sono i 15.000 euro" e "il sindaco, senza pronunciare parola aveva risposto la busta sotto il sedile di guida" parlando di altro (così la sentenza impugnata". In relazione alle conversazioni intervenute il 13 ed il 14 febbraio NO era stato dotato dalla polizia giudiziaria di apparecchiature per la registrazione e l'ascolto della conversazione, a seguito di decreto autorizzativo del Pubblico Ministero emesso il 12.12.2013 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.
3. In tale contesto sono infondati, ai limiti della inammissibilità, i primi tre motivi di ricorso, fondati sull'assunto secondo cui NO avrebbe istigato l'imputato alla commissione del reato - operando come agente provocatore e, quindi, il contenuto delle conversazioni da questi registrate su accordo con la polizia giudiziaria dovrebbe essere probatoriamente inutilizzabile perché frutto "di una provocazione criminosa". 4 Si tratta di un assunto non condivisibile. La Corte di appello, ricostruiti i fatti in termini assolutamente sovrapponibili alla decisione di primo grado, ha evidenziato, con motivazione adeguata, come il riferimento alla figura dell'agente provocatore, sia nella specie inconferente. Sul tema deve essere ribadito il principio, in più occasioni affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non si verte in tema di inutilizzabilità della prova allorquando l'intervento dell'agente si limiti a disvelare un'intenzione criminosa già esistente senza averla determinata nell'imputato in modo essenziale. Si è spiegato che non sono lecite le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte di soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse (Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Jendoubi e altro, Rv. 257675); si tratta di ipotesi in cui una simile condotta, oltre a determinare la responsabilità penale dell'infiltrato, rende l'intero procedimento suscettibile di un giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Sez. 2, n. 38488 del 28/05/2008, Cuzzucoli ed altri, Rv. 241442) e produce, quale ulteriore conseguenza, l'inutilizzabilità della prova acquisita. Nella materia assume rilevante la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che rende non compatibile ai principi del "processo equo" la decisione di affermazione della responsabilità penale fondata su elementi di prova tratti da operazioni sotto copertura o di polizia giudiziaria che abbiano assunto una rilevanza decisiva rispetto alla commissione del reato, provocandone la perpetrazione da parte di chi sarebbe rimasto altrimenti estraneo alla impresa criminosa. Ciò, invece, deve escludersi quando risulti che l'indagato sia pronto a commettere -o abbia già commesso il reato anche in mancanza dell'intervento "dell'agente", il quale si limita solo a disvelare, a concretizzare, un'intenzione criminale già esistente. In altri termini, mentre non lede il diritto all'equo processo l'intervento (suscettibile di utilizzazione probatoria in ambito processuale) che si limiti a disvelare un'intenzione criminosa in fieri, contrasta con l'equa amministrazione della giustizia un intervento di agenti provocatori che sia essenziale per fare commettere un reato a chi non era intenzionato a porlo in essere (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Buruiana, Rv. 260081; Sez. 6, n. 51678 del 30/10/2014, Ursino, Rv. 261449). In tale contesto si pone in senso coerente l'affermazione giurisprudenziale secondo cui il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (Sez. 6, n. 5 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986, in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di tentativo l'ipotesi in cui il soggetto passivo aveva denunciato la richiesta di denaro formulata dal pubblico ufficiale, consentendo anche la registrazione del colloquio nel corso del quale la richiesta veniva reiterata). In senso simmetrico si colloca anche l'affermazione secondo cui sono utilizzabili le intercettazioni tra presenti eseguite attraverso l'installazione della microspia indosso ad un collaboratore di giustizia preventivamente dichiaratosi disponibile ad incontrare le persone indicate nel decreto autorizzativo, atteso che, in tal modo, il collaboratore non agisce come agente provocatore di un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso, ma semplicemente consente la prosecuzione delle indagini per la raccolta di prove a carico degli autori di un reato già commesso (Sez. 1, n. 36034 del 22/05/2019, NO, Rv. 276816). Nel caso di specie, emerge in punto di fatto come, anteriormente all'intervento della polizia giudiziaria, l'imputato avesse sostanzialmente già computo il reato tentato, ponendo in essere una condotta già di per sè penalmente rilevante sia sotto il profilo - oggettivo che sotto quello soggettivo- rispetto alla quale l'azione di NO non pose in essere alcun contributo causale, nel senso che questi non pose in essere nessuna condotta essenziale per fare commettere ad PO un reato che questi, altrimenti, non era intenzionato a commettere ovvero che, senza il comportamento di NO, non avrebbe commesso. Non sussiste dunque nessun vizio di motivazione nè il prospettato travisamento della prova, avendo la Corte di appello chiarito come la collaborazione della vittima della induzione indebita fu volta solo a consentire sul piano investigativo a "sorprendere il funzionario disonesto” nella flagranza del reato, non avendo NO istigato alcunchè. Ne discende che è legittima la ritenuta utilizzabilità della registrazione compiuta dall'NO previamente autorizzata dall'Autorità Giudiziaria.
4. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, relativo alla valutazione dei c.d. "riscontri" alle dichiarazioni della persona offesa, costituiti dalle registrazioni dei colloqui da questa spontaneamente compiute. Si tratta di un motivo che, in parte, perde di decisività alla luce della piena utilizzabilità probatoria delle registrazioni compiute nei giorni successivi, di cui si è detto, e che, da sole, ove ve ne fosse stato bisogno, riscontrano le dichiarazioni del denunciante, e, in parte, sollecita, rispetto alla solida trama argomentativa delle sentenze di merito, una diversa ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove.
5. Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione della prova attraverso l'acquisizione di un dvd avente ad oggetto una 6 intervista, rilasciata ad un giornalista dallo stesso NO dopo la sentenza di primo grado, da cui emergerebbe una diversa ricostruzione degli accadimenti. La Corte ha spiegato come l'intervista in questione sia frutto di una serie di sollecitazioni del giornalista relative ad altre vicende "esterne" dall'ambito giudiziario ed in qualche modo connesse alla tesi difensiva, pure esaminata nell'ambito del processo, secondo cui i fatti per cui si procede sarebbero in qualche modo ad un più ampio "complotto" in danno dell'imputato. Dunque, ha evidenziato la Corte di appello, una prova non nuova, né rilevante rispetto al materiale acquisito. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto incondizionato all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197). Si tratta di un diritto in qualche modo collegato al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, rv. 266820). In tale quadro, si fa correttamente notare, deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..: ciò tuttavia non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, Rv. 271163; cfr. anche, Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623; Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). Non assume di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi invece individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (così Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv, 278061; Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di Salvo, Rv. 266145). 5. È infine inammissibile anche il sesto motivo di ricorso che rivela la sua manifesta infondatezza in considerazione della ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di 7 merito, di quanto sarebbe accaduto successivamente al 9 dicembre, delle considerazioni già esposte.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 FEB 2021 IL CANCELLIEREE.. IZ Di Laurenzio n 8