Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
L'applicazione di una misura cautelare coercitiva (nella specie, gli arresti domiciliari) non è impedita dalla condanna a pena sostituita con la semidetenzione, che è destinata ad essere applicata soltanto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (La Suprema Corte ha precisato che la misura cautelare degli arresti domiciliari non è incompatibile con la semidetenzione, trattandosi di misure sostanzialmente omogenee che prevedono una marcata restrizione della libertà personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2011, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 19/10/2011
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1803
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 32737/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
KA OM n. M'Bar (Senegal) il 19 maggio 1971;
avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2011 dal Tribunale di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 30 giugno 2011 il Tribunale di Genova rigettava l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva, presentata nell'interesse di Ka OM, tratto in arresto il 31 maggio 2011 nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rapina e condannato in ordine a detti reati, con sentenza del 26 giugno 2011, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, sostituita con la semidetenzione di pari durata.
Il Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 19 luglio 2011, pronunciandosi sull'appello dell'imputato, sostituiva la misura cautelare applicata con quella degli arresti domiciliari. Avverso la predetta ordinanza il Ka ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l'erronea applicazione degli artt. 275 e 284 c.p.p. e della L. n. 689 del 1981, art. 58 per avere il giudice di merito ritenuto "compatibili gli arresti domiciliari con la pena irrogata in concreto all'esito del giudizio di merito (semidetenzione)", mentre l'avvenuta sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 55 non avrebbe consentito l'applicazione di misure cautelari detentive per il generale principio di proporzionalità delle misure coercitive (art. 275 c.p.p., comma 2, secondo il quale "ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata... irrogata"). Il ricorrente rileva infatti che la semidetenzione, applicata dal magistrato di sorveglianza, prevede la permanenza in istituto per dieci ore nell'istituto carcerario del condannato, il quale può liberamente determinarsi durante il giorno, ed è, inoltre, compatibile con misure meno afflittive quali l'affidamento in prova al servizio sociale (Cass. sez. 1, 23 settembre 1999, Tognetti). La misura cautelare degli arresti domiciliari comporta, invece, la permanenza per tutto il giorno nel luogo degli arresti con la possibilità di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria all'allontanamento solo per specifiche esigenze. In sostanza, secondo il ricorrente, sarebbero state applicabili nel caso in esame unicamente misure cautelari non detentive, tali da consentire libertà di movimento pari o superiore alla sanzione da espiare dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna. A sostegno della sua tesi il ricorrente evidenzia che, nell'ipotesi di pena sostituita, al passaggio in giudicato della sentenza è il magistrato di sorveglianza a determinare, previa fissazione di udienza, le prescrizioni ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 62. Per contro nel caso di condannato che si trovi agli arresti domiciliari è prevista la prosecuzione dello stato detentivo (art. 656 c.p.p., comma 10) e, quindi, l'immediata espiazione della pena.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La semidetenzione (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 55, comma 1) è una pena sostitutiva che comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nella L.26 luglio 1975, n. 354, art. 48, comma 2, con la previsione di determinazione delle ore e indicazione dell'istituto da effettuarsi in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
La L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 55, comma 3, prevede che durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni sopraindicati il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975, n. 35 e del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili. La L. n. 689 del 1981, art. 57 inoltre equipara, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione (e la libertà controllata) alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita e stabilisce che un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione (e due giorni di libertà controllata). Ai sensi dell'art. 66 della citata L. n. 689 del 1981, quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione (o alla libertà controllata), la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.
Significativamente si è ritenuto, infine, che la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove si trova ristretto senza farvi più ritorno, integri il reato di evasione (Cass. sez. 6, 4 dicembre 2009 n. 8978, Ech Chamsi El). Può pertanto ragionevolmente ritenersi, sulla base delle norme sopra ricordate, che la semidetenzione - la cui concreta applicazione comporta un'accentuata restrizione della libertà personale implicando la permanenza quotidiana in ambiente carcerario per un consistente numero di ore del condannato, sottoposto al regime penitenziario in quanto applicabile, ed equiparata per ogni effetto giuridico alla pena detentiva sostituita - non sia incompatibile con la custodia cautelare (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari).
Del resto questa Corte ha già affermato, in relazione alla sanzione sostitutiva della libertà controllata (Cass. Sez. 1, 5 giugno 1995 n. 3372, Mariani), che è comunque meno afflittiva della semidetenzione, il principio che dalla durata della predetta sanzione sostitutiva sia scomputabile il periodo trascorso in custodia cautelare e che tale scomputo debba invece escludersi per l'indagato o imputato che sia stato sottoposto alle misure coercitive previste dagli artt. 282 e 283 c.p.p., non equiparate legislativamente alla custodia in carcere. Non vi è motivo di escludere che anche in relazione alla durata della semidetenzione sia scomputabile l'eventuale custodia cautelare subita, in carcere o in regime di arresti domiciliari, dal condannato.
Ne consegue che l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel provvedimento impugnato - in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato (il quale aveva chiesto, in via principale, la sostituzione della custodia in carcere con quelle dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o del divieto di lasciare il domicilio nelle ore notturne) - non presenti profili di incompatibilità con la pena sostitutiva della semidetenzione, da applicarsi peraltro solo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, trattandosi di misure sostanzialmente omogenee che prevedono una restrizione marcata della libertà personale. Infatti la semidetenzione, pur consentendo una maggiore libertà di movimento nelle ore diurne rispetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, prevede comunque un congruo numero di ore nell'arco della giornata da trascorrere in ambiente carcerario. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012