Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
In tema di violazioni urbanistiche in zone sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto 1985 n. 431, il reato commesso per violazione del vincolo si estingue, ai sensi dell'art.39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in seguito al rilascio della concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria solo subordinatamente al conseguimento della autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Ed invero non è sufficiente il semplice parere, sia pur favorevole, emesso dalle predette autorità nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985, ma occorre il conseguimento dell'autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 10/11/1999
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 3509
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 21767/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DU FA, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza del OR di Grosseto 9 febbraio 1999 n. 177, con la quale gli è stata applicata su sua richiesta,
per il reato previsto dall'art. 81 c. 1 c.p. e 20 lett. c) L. 1985 n. 47, 1 sexies L. 1985 n. 431 e 30 L. 1991 n. 394, commesso in Albinia fino all'aprile 1998,
previa concessione delle attenuanti previste dagli artt. 62 n. 6 e 62 bis c.p. e con la continuazione, la pena concordata di L. 10.325.000,
di cui L. 325.000 in sostituzione di giorni cinque di arresto ai sensi degli artt. 53 L. 1981 n. 689;
e avverso l'ordinanza emessa in pari data dal medesimo OR, con la quale si respingeva la richiesta di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Giovanni PALOMBARINI, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata, con la quale gli è stata applicata a richiesta la suddetta pena concordata per aver realizzato abusivamente in zona vincolata una tettoia-veranda e cinque tettoie in legno per, il parcheggio di autoveicoli, BI CH propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 30 L. 1991 n. 394. Insussistenza ed erronea applicazione della contravvenzione medesima (art. 606 lett. b) c.p.p. perché l'esecuzione delle opere incriminate non costituiva inosservanza del regolamento del Parco naturale della Maremma, peraltro mai adottato e approvato, ne' violazione di una misura di salvaguardia, bensì inosservanza dell'art. 20 L. Reg. Toscana 16 marzo 1994 n. 24, istitutiva dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore e Massacicuccoli, sanzionata esclusivamente in via amministrativa;
2. Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L. 1985 n. 431. Insussistenza ed erronea applicazione della contravvenzione medesima (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p. perché il ricorrente aveva ottenuto il nullaosta dell'ente Parco, così come attestato dalla concessione in sanatoria da lui ottenuta e che aveva determinato il OR a proscioglierlo dal concorrente reato urbanistico perché estinto ai sensi dell'art. 22 L. 1985 n. 47.
Il ricorso è in contrasto con i principi essenziali del rito alternativo disciplinato dagli artt. 444 e sgg. c.p.p.. L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra 1 imputato e il P.M.., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e all'imputato non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Cass., Sez. I, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). Conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. I, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti, riguardo alla corretta qualificazione del fatto, all'inesistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena, risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale. (cfr., Cass., Sez. III, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
11 dicembre 1992, Greco). Tale garanzia, anche se coincide naturalmente con la tutela dei diritti dell'imputato, non rientra nella sua disponibilità, perché nel sistema del codice l'art. 444 c.p.p. conferisce a quest'ultimo la facoltà di gestire direttamente la sua posizione processuale (v. Cass., Sez. I, 4 aprile 1997 n. 1480, ric. Magelli), avanzando una proposta di patteggiamento alla quale resta vincolato quando la sua controparte nel processo, il P.M., su tale proposta esprime il proprio consenso o anche il dissenso, dovendo in tal caso il giudice verificarne la legittimità dopo la chiusura del dibattimento (cfr.;
su questo secondo punto, Cass., Sez. VI, 24 aprile 1997 n. 3892, ric. P.M. in proc. Borean).
Nel quadro funzionale codificato l'accertamento del giudice, di conseguenza, non ha per oggetto la sussistenza in concreto del reato contestato ne' la colpevolezza della persona indagata o imputata (Cass., Sez. I, 4 aprile 1997 n. 1480, ric. Magelli, cit.; Sez. VI, 5 febbraio 1991 n. 3043), e il controllo dell'assenza di cause di non punibilità art. 129 c.p.p. non equivale a un giudizio di merito, ma comporta una valutazione allo stato degli atti (Cass., Sez. VI. 26 giugno 1992 n. 7459, ric. Scarlino;
id., 5 febbraio 1991 n. 3043, ric. Ascione), secondo una prognosi che potrebbe non coincidere con la decisione adottata con la sentenza pronunciata in seguito al dibattimento o all'udienza preliminare. Questa coincidenza si realizza solo quando il giudice sia chiamato a valutare ai sensi dell'art. 448 c. 1 c.p.p. la motivazione del dissenso del P.M. perché in tal caso, attraverso il dibattito svoltosi nel contraddittorio delle parti, si è realizzata la cognizione piena che consente al giudice di accogliere la richiesta di applicazione della pena solo se ritiene di dover pronunciare sentenza di condanna (Cass., Sez. IV, 28 maggio 1997 n. 4928, ric. Simonelli e altro). La natura e i limiti del controllo giurisdizionale ex art. 129 C.p.p. ai fini della pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comportano che la decisione può essere sottoposta al giudizio di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione solo quando dal testo della sentenza appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità indicate nella norma predetta.
Nella specie la procedura del l'applicazione della pena su richiesta del ricorrente ha avuto corretto svolgimento perché, come risulta dal testo della sentenza impugnata, il OR ha svolto un controllo preventivo completo sui singoli presupposti dell'applicazione della pena, e in particolare sull'esattezza della qualificazione giuridica del fatto e sull'inesistenza delle circostanze che potevano condurre all'assoluzione o al proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'art.129 c.p.p., rigettando la relativa istanza con ordinanza pronunciata contestualmente.
I motivi dell'impugnazione proposta dal CH sono, pertanto, entrambi manifestamente infondati.
Il primo perché l'art. 20 L. Reg. Toscana, del quale il ricorrente ammette la violazione, stabilisce testualmente che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente Parco, e che si applicano le disposizioni dell'art. 13 L. 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree predette. Il rinvio alla norma del predetto art. 13 comprende le sanzioni penali che ne garantiscono l'osservanza, contenute nell'art. 30 c. 1 L. 1991 n. 394, per cui non può accogliersi la tesi che la disposizione dell'art. 20 L. Reg. cit. sia sanzionata esclusivamente in via amministrativa.
Altro problema è se l'applicazione dell'art. 13 cit. presupponga necessariamente la presenza del piano e del regolamento del Parco, problema al quale deve darsi soluzione positiva, perché la norma suddetta prevede che il nulla osta intervenga dopo la verifica della conformità dell'opera da realizzare alle disposizioni di entrambi (cosi Cass., Sez. III, 19 ottobre 1995 n. 10407, ric. P.M. in proc. Di FE e altri).
Tuttavia il principio è temperato dall'orientamento che ne esclude l'applicazione ai parchi preesistenti, i quali hanno già un piano e un regolamento benché non si siano dotati del piano e del regolamento nuovi ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 1991 n. 394 (Cass., Sez. III, 19 marzo 1998 n. 3443, ric. Santercole). Nel caso concreto, l'art. 13 L. Reg. Toscana citata dispone che i piani di coordinamento dei preesistenti parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli, già approvati rispettivamente nel 1977 e 1989, assumano nome e funzione di piano per il parco agli effetti dell'art. 25 c. 1 L. 1991 n. 394. Pertanto, non v'è dubbio che il piano del parco fosse regolarmente esistente. Per quanto riguarda il regolamento del parco, la citata L. Reg. Toscana 1994 n. 24 all'art. 15 ne disponeva l'adozione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, che secondo il precedente art. 2 doveva essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge.
La norma predetta prevedeva che il regolamento fosse adottato tenendo conto dei regolamenti d'uso dei parchi vigenti alla data di entrata in vigore della legge, che venivano da esso sostituiti. La disciplina così dettata per il regolamento del parco è del tutto analoga a quella già vista per il piano del parco e la continuità, cronologica e di contenuto, con i regolamenti previgenti non dà luogo a dubbi sul fatto che sia stato adottato nei tempi previsti. D'altra parte, l'ordinanza impugnata non contiene alcun accenno ad una possibile mancanza del regolamento, anzi, interpretando il c. 8 dell'art. 30 L. 1991 n. 394, il OR rigetta l'istanza di proscioglimento proprio affermando che la condotta sanzionata (oggetto dell'odierna contestazione) è sempre quella della mancata preventiva verifica di conformità dell'intervento alle previsioni di piano e di regolamento del parco, del quale presuppone percio l'esistenza.
L'eccezione del ricorrente in merito alla presunta mancata adozione del regolamento del parco non trova quindi conferma nei provvedimenti impugnati;
ne' si può procedere alla verifica della sua asserzione in questa sede, trattandosi di accertamento di fatto precluso nel giudizio di legittimità.
Pertanto anche sotto questo aspetto il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.
Col secondo motivo il ricorrente sostiene di aver ottenuto il nulla osta dell'ente Parco, il che, se fosse vero, sarebbe in grave contrasto con l'ordinanza di rigetto della sua istanza di proscioglimento, da lui impugnata - nella quale si afferma la sussistenza del reato previsto dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431 per l'assenza di nulla osta dell'ente Parco e di mancata preventiva verifica di conformità dell'intervento alle previsioni di piano e di regolamento dell'ente parco - e con la sua successiva richiesta di patteggiamento.
L'eccezione si fonda sul fatto che il conseguimento del nulla osta risulta attestato nel preambolo della concessione in sanatoria da lui ottenuta, nel quale si legge: Visto il nulla osta del Parco della maremma del 7 maggio 1998 espresso al sensi della L.R.T. 24194. In realtà, la menzione del nulla osta nell'intestazione della concessione in sanatoria attesta invece, ad onta del termine adottato, il rilascio di un semplice parere, sia pur favorevole, dell'autorità preposta alla tutela del Parco, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 13 L.U..
Ora, l'art. 39 c. 8 L. 23 dicembre 1994 n. 724 dispone che nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle LL. 1 giugno 1939 n. 1029, 29 giugno 1939 n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 conv. nella L. 8 agosto 1985 n. 431, il reato commesso per la violazione del vincolo si estingue in seguito al rilascio della concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria solo subordinatamente al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
Non è pertanto sufficiente il semplice parere, sia pur favorevole, emesso dalle predette autorità nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 L. 1985 n. 47, ma occorre il conseguimento dell'autorizzazione (Cass., Sez. III, 12 dicembre 1995 n. 2154, ric. P.M. in proc. Mingardi), prevista nella specie dall'art. 13 L. 6 dicembre 1991 n. 394 e 20 L. Reg. Toscana 16 marzo 1994 n. 24, i quali predispongono un sistema di procedure e controlli che assicurano garanzie assai più efficaci che non per il semplice parere.
Pertanto anche il secondo motivo di ricorso appare privo di qualsiasi fondamento, giuridico e di fatto, ed è perciò inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 2 milioni alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000