Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2018, n. 10039
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Sentenza 13 novembre 2018

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Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d'opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell'immobile, che si era limitata a controllare l'effetto estetico dei lavori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2018, n. 10039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10039
    Data del deposito : 13 novembre 2018

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