Sentenza 13 novembre 2018
Massime • 1
Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d'opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell'immobile, che si era limitata a controllare l'effetto estetico dei lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2018, n. 10039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10039 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
Testo completo
10039- 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2149/18 FAUSTO IZZO Presidente UP 13/11/2018- DONATELLA FERRANTI R.G.N. 24982/2018 Relatore MAURA NARDIN GABRIELLA CAPPELLO FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile KA RD nato il [...] PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: ZZ AN nato a [...] il [...] NI AU nato a [...] il [...] LA ED nato a [...]( ALBANIA) il 17/03/1975 avverso la sentenza del 07/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato VEDANI FABIO del foro di VARESE in difesa della parte civile ricorrente KA RD, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. FILOGRANA STEFANO del foro di VARESE in difesa di LA ED, l'avvocato si associa alle conclusioni del Procuratore Generale. Inoltre l'avv. CAMPANELLI deposita nomina a sostituto processuale per l'avv. ESPOSITO PATRIZIA del foro di VARESE difensore di ZZ AN e di NI AU, per i quali chiede il rigetto ed in subordine l'inammissibilità del ricorso. r 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 marzo 2018 la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Varese con cui EA PE e MA IN erano stati colpevoli del reato di cui all'art. 590 commi 1^, 2^ e 3^ cod. pen., assolvendo la prima e confermando la penale responsabilità del secondo per avere, nella qualità di committente dei lavori di opere di ristrutturazione della sua abitazione -affidate ad DI RE, a sua volta assolto-, con colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e nella violazione delle norme di all'art. 90 e 125 D.lgs. 81/2008, cagionato a UN KA, operaio imbianchino lesioni personali gravi consistite in ematoma sottodurale emisferico sinistro con erniazione transafaciale, edema diffuso, frattura del frontale, del piano etmoidsfenoidale, della parete mediale dell'orbita sinistra, ala sferoidale sinistra, temporale sinistra, arcata zigomatica sinistra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per centottanta giorni.
2. Il fatto nella sua materialità e per quanto qui non contestato può essere descritto come segue: il 2 settembre 2008, UN KA- presentato a MA IN da DI RE, cui sono stati commissionati lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva di EA PE, moglie di IN- si reca nel cantiere per ottenere dal IN il pagamento dei lavori di cappottatura realizzati sulla facciata posteriore dell'abitazione. Accortosi della necessità di una piccola rifinitura sale sul ponteggio, in precedenza utilizzato dall'impresa di RE, già parzialmente smontato e privo di ancoraggio, ricostruendolo parzialmente ed avvalendosi di una scala in ferro per raggiungere la parete dove effettuare l'intervento. Mentre opera in questo modo precipita da un'altezza di 6/8 metri, a seguito della caduta del ponteggio.
3. La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità di MA IN ed EA PE, ritenendoli entrambi di committenti dell'opera affidata al KA. Il primo, in quanto soggetto che aveva concretamente affidato i lavori, la seconda, proprietaria del bene, in quanto consapevole, pur non avendo fornito direttive, dell'affidamento dei lavori alla persona offesa e delle condizioni di realizzazione dei medesimi, che peraltro aveva provveduto controllare, recandosi spesso fuori dall'abitazione ove viveva con il marito. Riconoscendo il contributo della condotta di KA al prodursi dell'evento, il giudice monocratico ha rimproverato ai coniugi di non essersi conformati agli obblighi incombenti sul committente ex art. 90 d.lgs. 81/2008 ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs., anche in relazione all'omessa verifica delle capacità tecnico-professionali di KA (peraltro irregolare sul territorio e quindi privo anche dell'iscrizione alla camera di commercio), mentre ha escluso il rilievo del comportamento tenuto da IN che 2 cercò di evitare che KA salisse a completare le rifiniture, in quelle condizioni di insicurezza, anche tentando di far intervenir RE. Quest'ultimo, invece, è stato assolto per la ritenuta assenza di qualsivoglia prova circa l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti della persona offesa, avendo egli posto in essere esclusivamente attività di intermediazione fra le parti, tanto che l'incarico a KA fu affidato dal IN 'in economia'.
4. La sentenza di secondo grado, dato atto della rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati IN e PE, conferma la penale responsabilità del primo, facendo riferimento alle stesse motivazioni già espresse dalla decisione gravata, cui aggiunge alcune osservazioni sulla culpa in eligendo, considerato profilo che esclude ia rilevanza interruttiva della condotta di KA, salito sull'impalcatura nonostante il divieto di IN, in quanto configura proprio l'incongrua scelta del prestatore d'opera, certamente sprovvisto della necessaria professionalità, come fondamento della responsabilità. In relazione all'imputata PE, al contrario, la Corte territoriale esclude la configurabilità della qualifica di committente dei lavori, sottolineando che solo IN condusse la trattativa con KA per concordare intervento e corrispettivo della prestazione, solo lui si occupò della verifica del regolare svolgimento dei lavori, sicché solo su di lui incombevano gli obblighi di cui all'art. 90 d.lgs. 81/2008. Non può, infatti, secondo il collegio, ricondursi l'obbligo dell'adempimento alle previsioni normative alla sola generica necessità della concreta esecuzione delle opere, in assenza di qualsiasi diretta attività rivolta alla scelta del contraente o alla verifica delle sue capacità tecniche, né può configurarsi un'interposizione fittizia, posto che IN era il coniuge dell'imputata e che alloggiava nell'abitazione ed aveva quindi un concreto interesse allo svolgimento delle opere. Infine, la semplice attività posta in essere dall'imputata, di uscire da casa per 'controllare', senza intervenire va ritenuta una semplice valutazione estetica e non tecnica, dalla quale il giudice d'appello non reputa possa discendere alcuna responsabilità, stante il principio giurisprudenziale secondo cui nessun obbligo giuridico si configura in capo al proprietario del bene, non committente delle opere.
5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e la parte civile UN KA.
6. L'impugnazione del Procuratore generale si affida ad un'unica doglianza con cui fa valere la violazione di legge per erronea interpretazione delle norme di cui al d.lgs. 81/2008 in materia di contratto d'opera e sicurezza sul lavoro, nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Richiama la nozione di committente ricavata dalla Direttiva 92/57/CEE, che definisce 'qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata', che può provvedere, ai sensi del d.lgs 81/2008 a nominare un responsabile dei lavori, 3 attraverso una delega che abbia i requisiti formali prescritti. Rileva che una simile nomina manca del tutto nel caso di specie in capo al IN, privo di titolo proprio al conferimento dell'incarico, in assenza di delega formalmente conferitagli dalla moglie, unica proprietaria dell'immobile. Sottolinea che, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio di appello, nessuna delega è stata conferita dalla PE al IN e che sul punto la motivazione è incorsa nel vizio di travisamento della prova.
7. La parte civile formula tre motivi di impugnazione.
8. Con il primo lamenta la violazione di legge in relazione alla definizione della figura del committente ed alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 90 del D.lgs. 81/2008. Richiama la direttiva 92/57/CEE e la circolare n. 41/1997 del Ministero del Lavoro nella parte in cui definiscono la nozione di committente. Osserva che il d.lgs. 81/2008 laddove prevede la facoltà di delega al responsabile dei lavori, fissando i requisiti oggettivi e soggettivi della delega medesima, riprende il medesimo concetto. Ne fa discendere che solo la PE, proprietaria del bene, può essere considerata soggetto a vantaggio del quale l'opera viene realizzata. Assume che, nonostante la difforme interpretazione della sentenza impugnata, il primo giudice non aveva affatto escluso la rilevanza della qualità di proprietaria della PE, ma aveva dato risalto anche ad altre circostanze, quali la scelta del lavoratore, la modalità pagamento 'in nero', l'evidente condivisione della gestione, posto che i coniugi abitavano nell'immobile dove venivano svolte le opere e che la ristrutturazione era proseguita per più settimane. Ritiene che il ragionamento della Corte, portato alle estreme conseguenze, consentirebbe ad ogni proprietario, per andare esente da conseguenze penali, di inserire nei suoi rapporti con l'appaltatore qualsiasi soggetto privo di formale incarico, vanificando tutto l'impianto normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
9. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità, nella parte in cui esclude la responsabilità della PE sulla base della considerazione che il marito tenne i rapporti con KA e che quindi la prima fosse ignara delle capacità professionali del medesimo, benché le scelte sull'esecuzione del lavori fossero condivise. Sostiene che la motivazione, la quale sovvertendo la decisione di prime cure avrebbe dovuto essere rafforzata, è priva di rigore logico, poiché pur mettendo in evidenza le gravi carenze del IN nella scelta del soggetto cui affidare l'intervento, anche in relazione alla situazione di sicurezza del cantiere, non estende le medesime considerazioni alla PE, anche se la loro incompetenza tecnica è del tutto sovrapponibile, trattandosi di due insegnanti in pensione. 10. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione nella parte in cui, confermando l'assoluzione dei RE 'per non 4 avere commesso il fatto', ne esclude il ruolo di preposto di cantiere, benché egli l'avesse allestito ed avesse posato il ponteggio, senza alcun ancoraggio stabile. Rimarca il fatto che fu RE a presentare KA a IN e che il primo ben sapesse che per svolgere l'attività affidatagli il secondo avrebbe dovuto utilizzare proprio il ponteggio. Sottolinea che per escludere la sua responsabilità si dovrebbe, in un ragionamento controfattuale, eliminarne la condotta e giungere alla conclusione che l'evento si sarebbe egualmente prodotto anche se il ponteggio fosse stato montato a regola d'arte. Conclude chiedendo che l'annullamento, con o senza rinvio per EA PE e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per DI RE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi debbono essere entrambi rigettati.
2. La doglianza del procuratore generale e le prime due censure formulate dalla parte civile possono essere affrontate insieme poiché muovono dalla condivisione della nozione di committente, come soggetto 'per conto del quale l'opera viene realizzata', che viene ricavata dalla Direttiva 92/57/CEE, ripresa dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/1997. Sulla base di siffatta definizione i ricorsi fondano la sussistenza di una posizione di garanzia in capo a EA PE, proprietaria del bene oggetto delle opere, e quindi soggetto nel cui interesse esse sono svolte, che, in assenza di una delega avente i necessari requisiti formali (di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2008 non espressamente richiamato, ma al quale viene sostanzialmente fatto riferimento) conserva su di sé la qualifica di committente, con assunzione dei relativi oneri in materia di sicurezza.
3. Va immediatamente precisato che la figura del committente, nel senso richiamato dal procuratore generale ricorrente e dalla parte civile, è attualmente delineata dall'art. 89, comma 1^ lett. b) del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, che lo definisce come soggetto 'per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione'.
3.1 Conviene, nondimeno, per meglio affrontare le questioni così come poste dai ricorsi, richiamare l'evolversi della giurisprudenza sulla individuazione della figura del 'committente, riassunta da una pronuncia -qui integralmente richiamata- che si è soffermata sull'affinamento del concetto di governo del rischio, di fronte ai progressivi mutamenti normativi. Si è là ricordato che il legislatore non ha disciplinato la figura del committente né con il d.P.R. 547/1955, né con successivi 302/1956 302/1956 e neppure con il d.lgs. 626/1994 il. (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015 - dep. 02/11/2015, Heqimi ed altri, Rv. 26497401). Quest'ultimo provvedimento normativo con l'art. 7 prendeva, infatti, in considerazione la sola 5 figura del datore di lavoro quale referente soggettivo degli obblighi previsti dalla medesima disposizione, in relazione all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici anche artigiane, nella propria azienda o nell'ambito del ciclo produttivo, regolando il rischio interferenziale fra le imprese ivi operanti.
3.2 L'estensione di quella disciplina al committente, in un primo tempo, era stata giustificata dalla giurisprudenza solo quando il medesimo travalicava ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione (cfr. Sez. 6, n. 5393 del 09/03/1973 - dep. 13/07/1973, Gigliarelli, Rv. 12460001; ; Sez. 6, n. 2488 del 07/07/1975 - dep. 26/02/1976, Lambertini, Rv. 13249501; Sez. 4, n. 4862 del 04/03/1982 - dep. 11/05/1982, Venturella, Rv. 15361101Sez. 4, n. 1119 del 30/10/1981 dep. 06/02/1982, BELLUCCO, Rv. - 15201601Sez. 3, n. 11513 del 05/07/1985 dep. 27/11/1985, Catavolo, Rv. - 17123901; Sez. 4, n. 2731 del 12/01/1990 dep. 02/03/1990, Bovienzo, Rv. - 18350701).
3.3 Successivamente la corresponsabilità del committente, affiancante quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori, è stata posta in relazione alla diretta impartizione di direttive od al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo "ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose" (Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992 - dep. 21/07/1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 19138701) od ancora quando allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall'appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l'obbligo di mantenere in efficienza (cfr. Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998 - dep. 02/03/1999, Breccia A ed altro, Rv. 21322601).
3.4 I mutamento della disciplina interviene con l'introduzione del d.lgs. 494/1996, che definisce la figura del committente come colui che per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2 comma 1^, lett. b) prima parte, richiamando anche l'art. 3 del d.lgs. 626/1994) e precisa le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 d. lgs. 626/1994, ora art. 26 d.lgs. 81/2008) (cfr. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994. (Sez. 3, n. 1825 del 04/11/2008 - dep. 19/01/2009, Pellegrino e altro, Rv. 24234501). 6 4. Sulla scorta del quadro chiaramente delineato dalla pronuncia supra richiamata (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015), che ha ben sintetizzato la trasformazione della figura del committente nella normativa e nella giurisprudenza da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall'art. 90 d.lgs. 81/2008), la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori" con la conseguenza che "ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201; nel medesimo senso Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015) Rv. 26497; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 31/05/2017, Vettor, Rv. 27010001).
5. Partendo, dunque, dall'assunto secondo cui sul committente grava il dovere di sicurezza in relazione all'esecuzione del contratto di appalto, così come del contratto d'opera, per dare soluzione al quesito posto dalle censure occorre esaminare la distinzione fra la figura del committente e quella del proprietario, posto che la sentenza impugnata assolve PE EA, proprio sulla base dell'inapplicabilità degli obblighi di cui all'art. 90 d.lgs. 81/2008 al proprietario del bene non committente dell'opera, laddove il ricorrente procuratore generale assume, non diversamente dalla parte civile, che in assenza di delega del proprietario a terzi da ritenersi in questo caso inesistente- le due figure - coincidano.
5.1. La sentenza impugnata, per la verità, non affronta la questione, limitandosi a destrutturare il ragionamento della decisione gravata, da un lato, ritenendo che nella motivazione l'attribuzione della qualità di committente in capo alla PE prescinda dalla qualità proprietaria, dall'altro, diversamente valutando gli indici sulla base dei quali il primo giudice ha inquadrato la medesima come committente.
5.2. Ora, la disposizione di cui all'art. 89 cit., che peraltro, come si è detto, si pone in continuità con la precedente normativa, definisce il committente come colui 'per conto del quale l'opera viene realizzata'. L'espressione 'per conto', è 7 G equivalente sia a "per incarico di" oppure a "in nome di" oppure ancora "a favore di". Si tratta, in ogni caso, di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera o perché è il colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene.
5.3. Si tratta di una definizione, che pur prevista dal d.lgs. 81/2008, rivolto a disciplinare la materia della sicurezza sul lavoro, si sovrappone alla generalissima figura civilistica del committente, quale soggetto che commissiona un lavoro, benché la normativa specifica del richiamato testo unico ne delinei i compiti e le responsabilità nell'ambito regolato. E' ben possibile, dunque, come sembra sottintendere la Corte, che i soggetti non coincidano e che chi stipula il contratto in qualità di committente non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata. Si pensi, a mero titolo di esempio, ad un soggetto che conduca in locazione un immobile e che per provvedere ad opere di manutenzione ordinaria incarichi un'impresa. Egli ha un obbligo giuridico di provvedere a siffatto tipo di manutenzione e, quindi, laddove concluda un contratto per provvedervi è lui e non il proprietario che assume, in modo esclusivo, il ruolo di 'committente'. O ancora si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2028 cod. civ., in cui alcuno intervenga spontaneamente su un bene altrui, in absentia domini a fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente (cfr. ad es. l'ipotesi del "conduttore che, avvalendosi dei poteri sostitutivi e di gestione conferitigli dagli articoli 1577, secondo comma, e 2028 cod. civ., esegue riparazioni urgenti, ancorché su cosa non locatagli, ma necessarie per l'uso convenuto di quella locatagli" (nella specie il conduttore aveva riparato l'appartamento sovrastante quello locatogli, entrambi di proprietà del locatore, dal quale gli provenivano infiltrazioni). (Sez. 3, Sentenza n. 9465 del 26/09/1997, Rv. 508297 01; in relazione all'ipotesi dell'amministratore di condominio L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente", come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. (Sez. 3, n. 42347 del 18/09/2013 - dep. 15/10/2013, Gallisay, Rv. 25727601)). Anche in simili casi chi provvede nell'esclusivo interesse altrui ed a vantaggio altrui, assume nondimeno il ruolo di committente dei lavori, poiché commissiona le opere. 8 Д 5.3 Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, dunque, non esiste affatto una necessaria coincidenza fra la figura del proprietario che si avvantaggia delle opere e quella del committente che le appalta. Questa osservazione permette di meglio comprendere che la responsabilità del committente, è posta in stretto collegamento con l'affidamento dell'opera e che la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all'incidenza che la sua condotta assume sia nell'opzione di individuare un contraente inadeguato, che nell'essersi eventualmente ingerito nell'esecuzione del contratto. Ciò spiega che, se da un lato (come si è anticipato supra) non può essere richiesto al committente un pressante e continuo controllo sull'opera il cui svolgimento egli ha affidato a terzi, essendogli riservato il potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nondimeno, dall'altro, non si può prescindere dall'esigere, da parte sua, la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera cui affidare i lavori, onere specificamente previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 e comunque derivante dalla sua scelta contrattuale (la culpa in eligendo del committente è ritenuta fonte di responsabilità civile anche verso i terzi da ultimo cfr. Cass. civ, Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 63864501, in relazione alla corresponsabilità del committente per danni a terzi, dovuti per affidamento dell'opera ad appaltatore inidoneo) 5.4 La premessa consente anche di dare risposta al quesito posto dal procuratore generale che pretende, al fine di liberare il proprietario dalle responsabilità per i lavori svolti sul bene oggetto del suo dominio, che egli conferisca delega di funzioni al soggetto che assume il compito di scegliere l'appaltatore e stipulare il contratto, con le forme previste dall'art. 16 d.lgs. 81/2008, solo così realizzandosi l'effettivo trasferimento degli obblighi con i relativi poteri e facoltà, da parte del soggetto su cui incombe il governo del rischio. Si tratta di un'impostazione che riflette al di fuori del perimetro del d.lgs. 81/2008 disposizioni che sono riferite espressamente al datore di lavoro, estendendo l'ambito di formalizzazione delle deleghe ad una sfera come quella familiare nella quale ipotizzare la necessità di una delega scritta ancor di più con quelle caratteristiche- per affidare ad un membro del nucleo l'incombenza di concludere i contratti e tenere i rapporti con le imprese, i professionisti o gli artigiani che vi provvederanno, si pone come un'incrinatura della natura stessa del rapporto, poiché implica un atto del tutto atipico all'interno di un vincolo di natura affettiva e di comunanza di vita. Al contrario, la responsabilità in capo al committente, nei limiti descritti di culpa in eligendo e di ingerenza nell'esecuzione deriva, non dalla delega formale ricevuta da proprietario, ma proprio dalla sua veste di soggetto che affida il lavoro. 9 شکر 5.5 Chiarita, dunque, la non necessità della delega scritta, va affrontata la specifica questione della responsabilità della proprietaria EA PE, esclusa dalla sentenza impugnata in relazione alla totale assenza di ingerenza della medesima nell'esecuzione delle opere, essendo pacifico, anche nella prospettazione dei ricorrenti, che la medesima non ha concluso contratti né con UN KA, prestatore d'opera infortunato, né con DI RE, coimputato ed appaltatore delle opere. Ora, la decisione sul punto appare del tutto in linea con quanto fin qui esposto. Ed invero, si nega, sulla base dell'istruttoria svolta, che la PE si sia ingerita nell'esecuzione dell'opera sol perché controllava l'effetto estetico dei lavori, trattandosi, come ben rilevato dalla Corte territoriale, di un'attività che nulla ha a che fare con verifiche e controlli tecnici, che il primo giudice considera sintomi dell'assunzione della qualità di committente di fatto delle opere da parte di un soggetto diverso dal contraente, da qualificarsi tuttavia soggetto per il quale l'opera viene realizzata.
5.6 I motivi formulati in relazione alla figura di EA PE, da parte di entrambi i ricorrenti, vanno dunque rigettati.
6. Va, a questo punto, affrontato l'ultimo motivo di ricorso proposto dalla parte civile, riguardante l'assoluzione di DI LA, cui né il primo, né il secondo giudice hanno riconosciuto la qualifica di 'preposto' di cantiere.
6.1. Anche siffatto motivo è infondato. Entrambe le sentenze di merito hanno negato la responsabilità dell'imputato affermando l'assenza della prova circa la sussistenza di direttive impartite dal RE al KA, anche sotto il mero profilo organizzativo dei lavori da svolgere, o circa l'esercizio di poteri gerarchici nei confronti della persona offesa, con conseguente assunzione di obblighi di prevenzione antinfortunistica. Si dà atto, infatti, come sia emerso in giudizio che il KA aveva assunto l'opera in piena autonomia, e l'aveva eseguita con il fratello minore AN ed altri collaboratori saltuari. Su questa base viene esclusa la responsabilità del medesimo anche in ordine al montaggio del ponteggio, peraltro incongruamente rimontato dalla persona offesa, quando era già stato in parte smontato e sul quale era stato invitato a non salire dal IN, proprio poco prima di cadere.
6.2 La sentenza, dunque, motiva efficacemente sull'assenza di rapporti fra RE e KA, avendo il secondo meramente indicato al IN l'impresa del fratello maggiore di UN KA come possibile esecutrice dei lavori di cappottatura e di conseguenza correttamente esclude la responsabilità del medesismo. I ricorsi debbono, pertanto, essere entrambi rigettati, con conseguente condanna della parte civile KA UN al pagamento delle spese processuali. 10 Rigetta i ricorsi e condanna la spese processuali. Così deciso il 13/11/2018 Il Consigliere estensore Maura Nardin ustin DEPOSITATO IN CANCELLERIA E M 7 MAR. 2019 E R oggi, P S
P.Q.M.
parte civile KA UN al pagamento delle Il Presidente Faustothe D! IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 11