Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
DIRITTI DI LICA ITALIANA 51 73/01 A A3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto E S CONDA CIVILE VIDCAZIONE jistante Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGALI - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 1446/99 Cron. 1029мога Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ---- 1846 Dott. Carlo Consigliere CIOFFI Rep. MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 11/12/00 1 Dott. Lucio Rel. Consigliere GOLDONI Consigliere Dott. Umberto ha pronunciato la seguente CORTEC SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: da GIOVAN por do 6000 SOMASCHINI GESUINA AMBROGINA, SANFRATELLO 6 APR. 2001 IL CANCELLIERS elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BATTISTA, FERRATELLA 41, presso lo studio dell'avvocato ANDREINI ROMOLO, che li difende unitamente all'avvocato ZONGHI CANCELLERIA LOTTI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
GA OL, LA CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 dell'avvocato MERLINO EUGENIO, che li difende Richiesta copia studio dal Sig. 2046 unitamente all'avvocato BARONI BASSANO, giusta delega per diritti 6000 11 38.50 -1- IL CANCELLIERE in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 505/98 del Tribunale di MONZA, emessa il 28/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato ZONGHI L.Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MERLINO Eugenio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 13/11/1992 SC RO e Sanfra- tello NB proponevano azione di manutenzione e denuncia di nuova opera nei confronti dei confinanti GA PA e LL LA assumen- do che i vicini avevano iniziato ad edificare un box per rimessaggio auto sul confine con la proprietà di essi ricorrenti, sita in Briosco, in violazione della normativa in materia di distanze legali. L'adito pretore di Monza, con sentenza 14/3/1994, ordinava ai resistenti GA e LL l'abbattimento del manufatto limitatamente alla parte realizzata sul confine in contrasto con il regolamento edilizio del comune di Briosco che imponeva di costruire ad una distanza dal confine non inferiore a metri cinque. Avverso la detta sentenza i soccombenti GA e LL proponevano gra- vame al quale resistevano gli appellati i quali impugnavano la decisione pretorile in relazione al capo concernente l'abbattimento di una sola parte dell'immobile in questione. Il tribunale di Monza, con sentenza 28/2/1998, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata decisione, revocava l'ordine di abbattimento della costruzione eretta sul confine. Osservava il giudice di secondo grado: che il pretore non aveva tenuto conto delle dispo- sizioni del Piano Regolatore Generale intercomunale approvato nel 1993, successivo al vecchio regolamento edilizio, che aveva sottratto al divieto di costruire in aderenza "i box auto fuori terra" con altezza inferiore a mt. 2,50 per i quali era “ammessa la costruzione a confine"; che l'articolo 9 del P.R.G. aveva previsto una deroga in materia di costruzione in aderenza san- 3 cendo che era "possibile la costruzione di boxes a confine" aventi altezza non superiore a mt. 2,50"; che nella specie, l'altezza del manufatto in que- stione era appunto di mt. 2,50, ossia conforme alle dette disposizioni, per cui era legittimo;
che, quindi, andava rigettato l'appello incidentale che pre- supponeva l'illegittimità della denunciata costruzione. La cassazione della sentenza del tribunale di Monza è stata chiesta da SC IN RO e da LL NB con ricorso affidato a quattro motivi. GA PA e LL LA hanno resistito con con- troricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che al contrario di quanto eccepito nel controricorso dai resistenti GA e LL - l'impugnazione per cassazione, proposta dalla SC e dal LL, non può considerarsi consu- mata con il precedente ricorso, notificato il 15/12/1998, improcedibile per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.: la relativa pronuncia giudiziale di improcedibilità non è intervenuta prima della notifica del se- condo ricorso che è stata effettuata il 19/1/1999, ossia nel rispetto del ter- mine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugna- zione. In proposito più volte questa Corte ha avuto modo di chiarire che il di- ritto di impugnazione in cassazione non si consuma finché non sia interve- nuta una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso e può essere, di conseguenza, proposto un nuovo ricorso in sostituzione di quello viziato, sempre che siano osservati i requisiti di legge e non siano trascorsi i termini per impugnare. La riproposizione del ricorso prima della pronuncia 4 di improcedibilità ( avvenuta nella specie con ordinanza depositata il 14/9/2000 all'esito dell'udienza camerale del 26/5/2000) è peraltro sogget- ta, in difetto di notifica della sentenza impugnata, al termine breve decor- rente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione deve ritenersi equipollente, al fine della conoscenza della sentenza da parte dell'impugnante, dalla notificazione della sentenza medesima (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 29/10/1999 n. 12149; 7/9/1995 n. 9415; 16/8/1993 n. 8711). Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 869, 871, 873, 878 c.c. e 9 del P.R.G. del comune di Briosco, nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della motiva- zione. Deducono i ricorrenti che il tribunale ha applicato alcune norme del P.R.G. del comune di Briosco - approvate oltre un anno dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e relative alla possibilità di costruire boxes a confine aventi altezza massima di mt. 2,50 - che si pongono in contrasto con le disposizioni inderogabili dettate dall'articolo 873 c.c. e dall'articolo 20 del Regolamento Edilizio in tema di distanza tra fabbricati e di costru- zioni sul confine. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione dell'articolo 20 del P.R.G. e dell'articolo 20 del Regolamento Edilizio del comune di Briosco, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione su punto essenziale della controversia. Sostengono i ricorrenti che il tribunale ha riconosciuto la legittimità della edificazione realizzata sul con- fine, richiamando l'articolo 20 del P.R.G. ed omettendo di considerare che la detta norma consente la costruzione fuori terra di autorimesse solo dove 5 “non sia possibile tecnicamente ricavarle in interrato, sia sotto l'edificio esi- stente che all'esterno": la sussistenza nella specie di tale condizione non è stata verificata dal giudice del merito. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazio- ne degli articoli 9 e 20 del P.R.G. del comune di Briosco, in riferimento all'articolo 872 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punto essenziale della controversia. Ad avviso dei ricorrenti il giu- dice di appello, se avesse disposto accertamenti in fatto, avrebbe potuto con- statare che i coniugi GA-LL avevano già nel piano interrato del loro sta- bile un grande vano adibito, secondo l'originario progetto edilizio, a box per auto trasformato in magazzino. Inoltre i citati coniugi avrebbero potuto co- struire il garage completamente interrato. Se il tribunale avesse effettuato i detti accertamenti avrebbe dovuto riconoscere ad essi SC e Sanfra- tello il diritto al risarcimento dei danni. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione degli articoli 9 della legge 122/1989 e 8, secondo comma, del P.R.G. del comune di Briosco, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto essenziale della motivazione. Sostengono i ricorrenti che il tribunale, per rispettare le citate norme e per fornire al riguardo ade- guata motivazione, avrebbe dovuto verificare la possibilità di costruire il corpo di fabbrica in questione ( destinato a rimessa di auto e di carro agri- colo e, quindi, accessorio o pertinenziale rispetto all'edificio principale) in aderenza allo stabile già esistente di proprietà dei coniugi GA-LL, così come previsto dal citato articolo 8 del P.R.G. secondo il quale, in alternativa alla possibilità fornita dall'articolo 9 legge 122/1989 di costruire parcheggi 6 nel sottosuolo o al piano terreno dell'edificio esistente, "i fabbricati accesso- ri alla residenza, interni ad una stessa proprietà, sono ammessi anche in ade- renza agli edifici principali". La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile, dall'articolo 9 della legge 122/1989, nonché dal Regolamento Edilizio e dal Piano Regolatore Generale del comune di Briosco in tema di distanza delle costruzioni dal confine e di modalità relative alla costruzione di autorimes- se. Occorre premettere che l'articolo 20 del regolamento edilizio del detto comune, vigente dal 1973, impone di costruire ad almeno 5 metri dal confi- ne. L'articolo 9 del Piano Regolatore Generale del comune, approvato in data 14/2/1995, pur ribadendo sostanzialmente il contenuto del citato arti- colo 20 del regolamento edilizio, al quarto comma consente la costruzione di boxes a confine di altezza massima di mt. 2,50 ( come appunto l'autorimessa in questione ). L'articolo 20 del P.R.G. dispone poi testualmente che “fatti salvi i dispo- sti di cui all'articolo 9 della legge 122/89, nei lotti già edificati alla data di adozione del P.R.G., ricadenti nella zona B, con esclusione della zona B1.1, è ammessa la costruzione fuori terra di autorimesse dove non sia possibile tecnicamente ricavarle in interrato, sia sotto l'edificio esistente che all'esterno". 7 Infine, a norma del secondo comma dell'articolo 8 del P.R.G., "i fabbri- cati accessori alla residenza, interni ad una stessa proprietà, sono ammessi anche in aderenza agli edifici principali". L'interpretazione data dal tribunale di Monza alle norme sopra citate è del tutto corretta e la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. In via preliminare va evidenziata l'irrilevanza della circostanza, sulla quale hanno insistito i ricorrenti con il primo e con il secondo motivo, rela- tiva all'approvazione del P.R.G. o un anno dopo la pronuncia di primo grado e dopo circa tre anni dal rilascio della concessione edilizia ottenuta dai resistenti coniugi GA. Al riguardo è sufficiente osservare che, come è pacifico nella giurispru- denza di questa Corte, in caso di s essione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realiz- zate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite dell'eventuale giu- dicato formatosi nella controversia sulla legittimità o meno della costruzio- ne, onde non può disporsi la dem one degli edifici originariamente ille- citi alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta: tale effetto non deriva dalla retroattività delle di regola esclusa dall'articolo 11 delle preleggi - ma dal nuove norme حسد fatto che, pur rimanendo l'illecito " chi abbia costruito in violazione di responsabilità per i danni subiti dal norme giuridiche allora vigenti e la confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la co- struzione, essendo questa conforme a normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vi- gore (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 12/2/2000 n. 1565; 25/9/1999 n. 10600; 22/2/1996 n. 1368; 3/9/1991 n. 9348 ). Deve altresì rilevarsi che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (da ultimo sentenza 13/10/1999 n. 11525 ), nell'azione proposta dal pro- prietario di un immobile contro il proprietario di un immobile vicino allo scopo di ottenere la rimessione in pristino di quest'ultimo, per dedotta con- trarietà delle opere compiute alle prescrizioni degli strumenti urbanistici lo- cali, non può ritenersi implicitamente compresa l'azione di risarcimento del danno, stante il diverso carattere delle due azioni, di natura reale la prima e obbligatoria la seconda, la quale ultima può anche differire dalla prima per quanto riguarda i soggetti. Nella specie dalla lettura della sentenza impu- gnata non risulta ( né è stato dedotto) che i ricorrenti SC e Sanfra- tello abbiano chiesto la condanna dei coniugi GA-LL anche al risarci- mento dei danni subiti per l'illegittima costruzione dell'autorimessa in que- stione. ―Ciò posto occorre osservare che al contrario di quanto sostenuto dai ri- correnti le norme del P.R.G. ( la cui funzione è quella di determinare il programma urbanistico del territorio ) ben possono introdurre modifiche ed apportare deroghe alla precedente disciplina dettata dal regolamento edilizio comunale in tema di edificabilità delle aree e, in particolare, di distanza delle costruzioni. Nell'ambito della disciplina dettata dai piani regolatori generali vanno distinte le norme contenenti direttive di massima - cioè pre- scrizioni a carattere programmatico che, per essere tradotte in pratica, abbi- sognano di ulteriori specifiche disposizioni - e le norme che, invece, stabili- 9 scono prescrizioni di carattere generale ed astratto relative alla realizzazione delle costruzioni e che, fissando precisi e determinati vincoli, sono rivolte a conformare il diritto di proprietà dei suoli edificatori. Rientrano tra queste ultime quelle prescrizioni – aventi valore normativo ed efficacia “erga om-- nes" che pongono limiti alla proprietà privata.- Nella specie al citato articolo 9 del P.R.G.- il quale ha escluso dal con- fermato divieto di costruire sul confine la realizzazione di box di altezza non superiore a mt. 2,50 ripristinando per tale manufatto la normale facoltà do- minicale di costruire in aderenza al confine sempre nel rispetto della distan- za di cui all'articolo 873 c. c. - deve riconoscersi la natura e la funzione tipi- che di quelle norme del regolamento edilizio relative alla disciplina del di- stacco delle costruzioni ed integrative di quanto al riguardo disposto dal co- dice civile. Trattasi, all'evidenza, di una prescrizione normativa generale ed astratta incidente sul regime della proprietà privata e che con riferimento -- al punto concernente la costruzione a confine - si sovrappone ( per le ap- portate modifiche e deroghe ) alla disciplina dettata dal precedente regola- mento edilizio, anche in relazione alla precedente disposizione dettata dall'articolo 8 di detto regolamento concernente la distanza minima di dieci metri tra "fabbricati" nella cui nozione devono ritenersi non rientranti - ai sensi del più volte citato quarto comma dell'articolo 9 del P.R.G. del 1995 - i boxes di altezza massima di m.2,50. La decisione impugnata, pur nella sua sommarietà argomentativa, è del tutto aderente all'elemento logico-razionale che ispira la norma volta a sot- trarre esplicitamente al divieto di costruire in aderenza i “box auto fuori ter- ra". 10 In definitiva, come ineccepibilmente rilevato dal giudice di secondo gra- do, la conformità alle disposizioni dettate dal P.R.G. e, in particolare, dall'articolo 9, rendono legittima la costruzione dell'autorimessa in questio- ne di altezza non superiore a mt. 2,50 realizzata al confine con la proprietà dei ricorrenti e senza la esistenza al di là del confine di un edificio a distanza inferiore ai tre metri di cui all'articolo 873 c. c. Del tutto ininfluente è poi il richiamo operato dai ricorrenti (in particola- re con il terzo ed il quarto motivo) agli articoli 8, secondo comma, e 20 del P.R.G. relativi, il primo, alla possibilità di costruire fabbricati accessori alla residenza, interni ad una stessa proprietà, anche in aderenza agli edifici principali, e, il secondo, a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 122/1989 (che consente di realizzare parcheggi nel sottosuolo degli immo- bili, o al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbani- alla stici) ed at facoltà di creare autorimesse fuori terra solo se non ricavabili in interrato sotto l'edificio già esistente o all'esterno. E' appena il caso di segnalare in proposito che quanto disposto dal primo dei citati articoli del P.R.G. non ha influenza diretta sulla diversa ( e, sul piano logico, non strettamente collegata ) disciplina – sopra riportata - det- - tata dall'articolo 9 dello stesso strumento urbanistico comunale che non su- bordina la facoltà di costruire sul confine box di altezza non superiore a mt. 2,50 all'impossibilità di realizzare autorimesse in aderenza all'edificio prin- cipale o in interrato: tale condizione all'esercizio della detta facoltà non è rinvenibile in altre norme del regolamento locale in esame. La seconda delle citate norme del P.R.G. ( articolo 20 ) non ha valore in- tegrativo della disciplina dell'articolo 873 c.c., non essendo ancorata al pre- 11 supposto di tale disciplina e, cioè, il rispetto di distanze nella realizzazione di costruzioni. Si tratta, invece, di una regola di ordine generale volta ad evitare addensamenti edilizi e diretta alla tutela dell'interesse pubblico e collettivo relativo all'ordinato sviluppo dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio. La violazione della detta norma che non contiene alcuna li- - mitazione in tema di distanza e di costruzione in aderenza al confine - può comportare solo effetti risarcitori e non ripristinatori. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 11 dicembre 2000 Il presidenteW Il consigliere estensore IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania DEPORT IN 60000 Roma 6 APR 2001 IL CANCELLIERE C1 310000 01 Jerse₤290.000Jernate 2 A M RO VTININJA. os TE TRA MAG. 2001 EN DELLE ረ! versute s 0.000 IL dat TAM IO OTTOH YU YOUVE 0 FFIC 29 in 1 AN Registrato ain 21837 Ce OV U rea N TO A razia 11 Dirigento EN UEC G v arja SCICHIN le Ser D M b .ssa (lira p. ft Responsa (Dr. M. RA (D 0 0 12